F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/02 2 – APPELLO DELL’A.S. REAL SANSEVERINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL SANSEVERINESE/BARONISSI DEL 9.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 dell’11.4.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 27/05/02 2 - APPELLO DELL’A.S. REAL SANSEVERINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL SANSEVERINESE/BARONISSI DEL 9.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 dell’11.4.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 71 del 21 marzo 2002, rigettava il reclamo proposto dalla società Baronissi per irregolarità della gara in epigrafe indicata conclusasi con il risultato di 2-2, addebitando a carico della stessa la relativa tassa. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo interposto dal Baronissi Calcio, ritenuta la società Real Sanseverinese oggettivamente responsabile del comportamento del proprio tesserato Giovanni Caneva - il quale aveva impedito la regolare effettuazione della gara - infliggeva alla stessa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 a favore della società Baronissi Calcio; nulla per la tassa non versata. Avverso tale decisione l’A.S. Real Sanseverinese proponeva ricorso alla scrivente Commissione d’Appello, deducendo: l’inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare da parte della società Baronissi per violazione degli artt. 29 e 32 C.G.S., non avendo questa provveduto all’invio della tassa reclamo e non avendo chiesto l’addebito sul proprio conto; la violazione dell’art. 12 C.G.S. in quanto al caso di specie non si applicherebbe la punizione della perdita della gara con il punteggio per 0-2; l’assenza dell’invocata menomazione del potenziale atletico della squadra resistente anche con riferimento alle circostanze che: 1. contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, non sarebbe vero che “la squadra del Baronissi non ha potuto utilizzare il portiere titolare..” in considerazione del fatto che il Sig. Massimiliano Cioffi era il portiere di riserva indicato nella distinta con il n. 12; 2. nessuna menomazione si è verificata in relazione al numero delle sostituzioni in quanto al momento dell’infortunio occorso al portiere titolare (46° minuto del secondo tempo) il Baronissi aveva già effettuato le tre sostituzioni consentite. Chiedeva per l’effetto le conseguenziali pronunce Iiberatorie in favore di essa ricorrente. La società Baronissi eccepiva l’infondatezza del gravame invocando la conferma deIla decisione impugnata. All’odierna riunione comparivano le parti le quali si riportavano alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Il gravame è infondato e va pertanto disatteso. In ordine alla invocata inammissibilità deve rilevarsi che l’art. 29, comma 8, prevede che: “ i reclami anche se soltanto preannunciati sono gravati dalla prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l’Organo di giustizia sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto”. La società reclamante dinanzi alla Commissione Disciplinare aveva quindi la facoltà o di inviare la relativa tassa reclamo o, in difetto, di farsi addebitare sul conto che ciascuna società deve versare all’atto dell’iscrizione al campionato, a titolo di deposito cauzionale. Il mancato pagamento della tassa all’atto della fase introduttiva del gravame fà sì che la stessa, in caso di esito negativo del reclamo, viene addebitata a carico della società a seguito del provvedimento dell’organo di giustizia sportiva. Nessuna irregolarità si è pertanto verificata nel caso di specie tanto che la Commissione di secondo grado ha disposto “nulla per la tassa non versata”, secondo una legittima facoltà esercitata dalla Società Baronissi, che, in caso di rigetto del reclamo, sarebbe stata addebitata alla stessa. Per quanto riguarda il merito, gli atti del procedimento hanno inequivocamente messo in luce che il primo portiere del Baronissi Massimiliano Cioffi ha subito le conseguenze di cui al referto n. 437 dell’Azienda Sanitaria Locale SA/2 in data 9.3.2002 come effetto di uno scontro fisico con il calciatore della squadra avversaria individuato nella persona del calciatore Giovanni Caneva. Tale scontro, verificatosi nella fase di riscaldamento pre gara, ha provocato l’allontanamento del Cioffi dal campo di gioco per le lesioni giudicate guaribiIi in giorni tre. Correttamente all’ipotesi di cui trattasi è stato applicato il disposto del primo comma dell’art. 12 nella parte in cui è prevista che: “La società ritenuta responsabile” anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2...“. Non si applica invece l’ipotesi meno grave della penalizzazione di punti in classifica, pari a quelli conquistati sul campo, perché la riduzione del potenziale è stata provocata da un calciatore e non è imputabile “... ad accompagnatori o sostenitori della società”. E’ appena il caso di accennare che la certificazione sanitaria di cui sopra non è stata messa in discussione da nessun atto. Tali conclusioni sono assorbenti di ogni altra considerazione ed esimono la Commissione da ulteriori motivazioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Real Sanseverinese di Mercato San Severino (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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