F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale del Comitato FIGC n. 5/C del 21/7/03 RECLAMO DELL’A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ DEL PRESIDENTE SIG. GIUSEPPE RUGGERI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3 E MESI 6 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELL’A.S. MARIGLIANO 94 CALCIO A CINQUE AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL SUO PRESIDENTE MASSIMO ORANGES, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DALLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE BENES PATRICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DEL PROCURATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE SELLE ARIEL HERNAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSÈ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE BARBALACE ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSÈ A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCU- 35/5 RA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE DALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER LA DURATA DI ANNI 5 E DEL DIVIETO DI ACCEDERE AGLI STADI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI CALCISTICHE ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., CON LA PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 18.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE RUSCICA DIEGO OSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE ESCOBAR MARCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELL’INTESA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATORE BARBALACE ARIEL, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELL’A.S. FORST PALERMO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004 INFLITTE ALL’INTESA CALCIO A CINQUE ED ALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELLA S.C. AFRAGOLA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004 INFLITTE ALL’INTESA CALCIO A CINQUE ED ALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale del Comitato FIGC n. 5/C del 21/7/03 RECLAMO DELL’A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ DEL PRESIDENTE SIG. GIUSEPPE RUGGERI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3 E MESI 6 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELL’A.S. MARIGLIANO 94 CALCIO A CINQUE AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL SUO PRESIDENTE MASSIMO ORANGES, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DALLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE BENES PATRICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DEL PROCURATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE SELLE ARIEL HERNAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSÈ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE BARBALACE ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSÈ A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCU- 35/5 RA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE DALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER LA DURATA DI ANNI 5 E DEL DIVIETO DI ACCEDERE AGLI STADI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI CALCISTICHE ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., CON LA PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 18.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE RUSCICA DIEGO OSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE ESCOBAR MARCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELL’INTESA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATORE BARBALACE ARIEL, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELL’A.S. FORST PALERMO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004 INFLITTE ALL’INTESA CALCIO A CINQUE ED ALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) RECLAMO DELLA S.C. AFRAGOLA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004 INFLITTE ALL’INTESA CALCIO A CINQUE ED ALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul C.U. n. 487 del 16 giugno 2003, adottava, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: - infliggeva all’A.S. Calcio a Cinque Martina la sanzione dell’esclusione dal Campionato di competenza, con assegnazione al Campionato di Serie C, per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al Sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente dell’A.S. Calcio a Cinque Martina, la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 3 e mesi 6 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva all’A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque la penalizzazione di 6 punti da scontare nella classifica del campionato 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal Suo Presidente Massimo Oranges; - infliggeva al calciatore Patricio Benes la sanzione della squalifica per anni 3 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al calciatore Selle Ariel Hernan la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al calciatore Moirano Juan Josè la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al calciatore Barbalace Ariel la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva alla S.S. Real Scafati Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., commessa dal calciatore Noirano Juan Josè; - infliggeva al calciatore Dalia Roberto la sanzione della squalifica per anni 5 con la proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; - infliggeva al calciatore Ruscica Diego Oscar la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al calciatore Escobar Marco Antonio la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva all’Intesa Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 6 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione dell’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore Barbalace Ariel. Le delibere di cui sopra erano state adottate in seguito a tre distinti deferimenti del Procuratore Federale, relativi alla complessa vicenda del tesseramento a favore di varie società di calcio a cinque, tra le quali quelle sanzionate dalla Commissione Disciplinare, di calciatori argentini che avevano però assunto la qualifica di “italiani” perché in possesso di certificati di cittadinanza italiana, apparentemente rilasciati dal Console Generale d’Italia a Buenos Aires. Gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini avevano portato all’individuazione del tesserato Roberto Dalia quale personaggio centrale, organizzatore di un vero e proprio “traffico” di giovani calciatori argentini collocati presso varie Società di Calcio a Cinque con la qualifica di italiani, in elusione dei limiti di tesseramento di calciatori stranieri imposti dalle norme vigenti. Il Dalia svolgeva di fatto, secondo quanto accertato dall’Ufficio Indagini e confermato dalle risultanze documentali acquisite, la funzione di intermediario, procurando ai giovani calciatori argentini falsi certificati di cittadinanza italiana apparentemente rilasciati da Mario Trampetti nella inveritiera qualità di Console di Rosario o di Buenos Aires (da informazioni acquisite è risultato che il Console Generale di Buenos Aires è il dott. Placido Vigo ed il Console Generale di Rosario è il dott. Giovanni Marrocco, mentre il dott. Mario Trampetti è Console Generale nella città brasiliana di Curtiba). Il Dalia inoltre, avvalendosi dei falsi attestati di cittadinanza italiana rilasciati a nome Mario Trampetti, aveva ottenuto per i predetti calciatori di nazionalità argentina l’iscrizione all’anagrafe e quindi la residenza nel Comune di Caserta. Contro le decisioni della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso alla C.A.F.: - l’A.S. Calcio a Cinque Martina ed il Sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente di tale Società, con unico atto di appello sottoscritto dal Ruggieri in proprio e nella qualità. L’appello del Martina è pertanto inammissibile, essendo stato sottoscritto da persona inibita. È ammissibile invece l’impugnazione proposta personalmente dal Ruggieri, il quale chiede in via principale la riforma della pronuncia della Commissione Disciplinare nella parte in cui dispone l’inibizione di tre anni e sei mesi o, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 1 C.G.S.. Nell’atto di appello il ricorrente rileva che la Commissione Disciplinare ha fondato la dichiarazione di responsabilità su elementi meramente deduttivi, escludendo la buona fede del Ruggieri a seguito di un episodio avvenuto presso un bar di Martina Franca, allorquando il Ruggieri incontrò il Dalia, reduce dall’interrogatorio di P.S. nel corso del quale gli erano state sequestrate la patente di guida e la carta d’identità del calciatore Arce. Nell’occasione il Ruggieri chiese al Dalia garanzie circa la correttezza delle pratiche che la Società di consulenza stava espletando. Rileva il ricorrente che, se il Ruggieri fosse stato in mala fede, avrebbe evitato di produrre i falsi certificati di residenza provenienti dal Comune di Caserta per quanto attiene ai giocatori Ruscica, Benes e Selle (tesserati, poi, come comunitari) ed il falso certificato del Comune di Napoli per quanto attiene all’Arce (tesserato, poi, come extracomunitario). Detti certificati anagrafici, provenienti da comuni non limitrofi alla Provincia di Taranto, erano tra l’altro, inidonei a conseguire il tesseramento dei calciatori interessati, ai sensi degli articoli 40.11 sub 1 lett. d) e 40.11 sub 2 lett. b) delle N.O.I.F.. In conclusione al Ruggieri, percettore finale in buona fede delle condotte illecite poste in essere dal Dalia, potrebbe essere addebitata tutt’al più la superficialità o negligenza nel vigilare sull’operato dello stesso Dalia; - l’A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque, che eccepisce l’insussistenza della responsabilità personale del Presidente Oranges e, conseguentemente, della responsabilità diretta della Società, sostenendo che il documento esibito dal calciatore Escobar era risultato falso non nella sua interezza, bensì solo nel riempimento di una carta di identità di provenienza furtiva. Di conseguenza la falsità non era riconoscibile e la soc. Marigliano versava in una situazione di errore di fatto, consistente nella errata percezione della realtà esterna. Chiede pertanto il proscioglimento; - il calciatore Selle Ariel Hernan, il quale preliminarmente eccepisce di non essere soggetto all’applicazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 8 del C.G.S. per difetto della qualifica di tesserato al momento della commissione del fatto. Sostiene l’appellante che il momento consumativo dell’illecito non coincide, come ritenuto dalla Commissione Disciplinare, con il conseguimento dello status di tesserato, ma si colloca nella fase antecedente al tesseramento, nella quale viene posta in essere la condotta volta a quel risultato e vengono compiuti gli atti tendenti ad ottenere documenti di cittadinanza falsi, al fine di eludere le norme in materia di tesseramento. In subordine, il Selle sostiene che l’illecito in questione ha natura necessariamente dolosa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 C.G.S. e che nel suo caso non è stata raggiunta la prova del dolo, dovendosi ritenere insufficiente (come ritenuto invece dalla Commissione Disciplinare) la mera prevedibilità della falsificazione. La buona fede proclamata dal ricorrente risulterebbe dal fatto che le attività di falsificazione poste in essere per aggirare le norme di legge e regolamentari vanno attribuite in via esclusiva al Dalia. In via ulteriormente subordinata, il Selle rileva l’eccessività della sanzione irrogata, in considerazione della scarsa rilevanza dei fatti; - il calciatore Patricio Benes, il quale protesta la propria totale estraneità alla condotta illecita posta in essere dal Dalia e la propria situazione soggettiva di buona fede per la consapevolezza di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, in qualità di nipote ex patre di cittadino italiano. Chiede pertanto la revoca della sanzione irrogatagli. Il preannuncio di ricorso, peraltro, non è stato sottoscritto dal calciatore ma unicamente dal suo avvocato, per cui dovrà essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S.; - il calciatore Moirano Juan Josè, il quale rileva, in via preliminare, di non essere soggetto all’applicazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 8 del C.G.S. per difetto della qualifica di tesserato al momento della commissione del fatto. Secondo il ricorrente, la Commissione Disciplinare avrebbe errato nell’affermare che l’evento, rappresentato dal conseguimento del tesseramento, nel quale si individua il momento consumativo dell’illecito, si è verificato contestualmente all’acquisto dello status di tesserato. Nel ricorso il Moirano sostiene, al contrario, che il momento consumativi dell’illecito in questione non coincide con l’avvenuto tesseramento, bensì è anticipato alla fase in cui viene posta in essere la condotta volta al conseguimento di quel risultato e quindi al momento in cui viene posto in essere il tentativo di conseguire il tesseramento, che in ipotesi potrebbe non essersi affatto verificato. In subordine, il ricorrente eccepisce il difetto dell’elemento soggettivo dell’illecito addebitatogli, proclamando la propria buona fede e quindi la mancanza di dolo. In via ulteriormente subordinata, rileva l’eccessività della sanzione, che andrebbe ridimensionata, in considerazione della scarsa rilevanza dei fatti addebitati; - il calciatore Barbalace Ariel, il quale tuttavia non ha fatto seguire al preannuncio di ricorso l’invio nei termini regolamentari dei motivi di impugnazione, incorrendo nella inammissibilità prevista dall’art. 33 comma 2 C.G.S.; - la S.S. Real Scafati Calcio a Cinque, che però non ha inviato nei termini i motivi di reclamo in seguito al ricevimento della copia degli atti richiesta con il preannuncio di ricorso; - il calciatore Dalia Roberto, il quale afferma che la Commissione Disciplinare avrebbe enfatizzato la gravità degli illeciti adottando nei confronti dell’incolpato una sanzione eccessiva, senza tener conto delle particolari circostanze in cui egli aveva agito. In particolare, il Dalia rileva che i calciatori argentini per il cui tesseramento si era adoperato avevano in realtà origini italiane, per cui le falsificazioni documentali non avevano fatto altro che anticipare lo svolgimento di pratiche lecite e che egli si era indotto a commettere l’illecito per ovviare a condizioni economiche difficili, sulla spinta di pressioni psicologiche esercitate dai presidenti di società. Mancherebbe, in ogni caso, la prova che il Dalia abbia agito nella piena consapevolezza di commettere un illecito. Infine, la Commissione Disciplinare avrebbe ingiustamente negato al ricorrente l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 14, comma 5 C.G.S., di cui egli sarebbe meritevole per aver prestato la propria collaborazione ricostruendo la genesi e le modalità delle falsificazioni; - il calciatore Ruscica Diego Oscar, il quale svolge argomentazioni identiche a quelle del Moirano, sostenendo di non essere giudicabile perché non tesserato al momento della commissione dell’illecito e, nel merito, di non aver conosciuto la falsità dei documenti procurati dal Dalia e l’illiceità del proprio tesseramento con la qualifica di italiano; - il calciatore Escobar Marco Antonio, il quale tuttavia ha omesso l’invio dei motivi di impugnazione a seguito del ricevimento della copia degli atti richiesta con il preannuncio; - l’Intesa Calcio a Cinque, che non ha provveduto ad inviare i motivi di reclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti; - l’A.S. Forst Palermo Futsal che ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare nella parte in cui ha disposto che le sanzioni di sei punti di penalizzazione adottate a carico delle Società Intesa Calcio a Cinque e Real Scafati non debbano essere scontate nella stagione sportiva 2002/2003 ma in quella successiva. Rileva l’appellante che da sempre le società ritenute colpevoli di illecito sportivo sono state sanzionate con penalizzazione da scontare nella stagione in corso e non in quella successiva; - la S.C. Afragola Calcio a Cinque che, con motivazioni coincidenti con quelle espresse dalla Forst Palermo Futsal chiede che la C.A.F. voglia irrogare la penalizzazione alle Società Real Scafati ed Intesa Calcio a Cinque nel Campionato 2002/2003, con carattere di afflittività come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera f) del C.G.S.. Il Procuratore Federale, in sede di discussione, ha contrastato le argomentazioni dei ricorrenti, richiamando e condividendo la motivazione della delibera impugnata, di cui ha chiesto l’integrale conferma. Per quanto riguarda in particolare i ricorsi dei terzi interessati, ha rilevato che l’afflittività reale delle sanzioni va riferita al campionato 2003/2004, secondo l’interpretazione della Commissione Disciplinare, poiché il campionato della stagione precedente è ormai concluso in maniera definitiva. La C.A.F., previa riunione degli appelli, tutti oggettivamente connessi, rileva preliminarmente che, come anticipato nella parte espositiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti da: - A.S. Calcio a Cinque Martina, perché sottoscritto dal Presidente della Società inibito; - Benes Patricio, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., poiché il preannuncio di reclamo non è stato sottoscritto dal calciatore interessato; - Barbalace Ariel, S.S. Real Scafati, Escobar Marco Antonio e Intesa Calcio a Cinque, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito del ricevimento della copia degli atti, richiesta con il preannuncio. Devono invece essere respinti tutti gli altri ricorsi, con integrale conferma della delibera impugnata, per i seguenti motivi: Ruggieri Giuseppe: è incontestata la partecipazione del Ruggieri all’illecito tesseramento di calciatori argentini presentatigli dal Dalia in qualità di general manager della “Futsal Management”, società in grado di procurare detti calciatori e di provvedere alla ricerca della documentazione necessaria al tesseramento degli stessi con la qualifica di italiani. Risulta in particolare che il Ruggieri, ottenuta dal Dalia la documentazione relativa a Selle, Benes e Ruscica, provvide ad inoltrare le richieste di tesseramento relative ai predetti tre calciatori. Quanto all’Arce, questi venne tesserato in un momento successivo in qualità di extracomunitario. Infatti all’inizio di ottobre 2002 l’autorità di pubblica sicurezza aveva sequestrato al Dalia, perché risultata falsa, la carta d’identità dell’Arce rilasciata dal Comune di Como. Nell’occasione, il Ruggieri aveva assistito al prelievo del Dalia ed aveva appreso dallo stesso che gli agenti di polizia gli avevano sequestrato, tra l’altro, la carta d’identità dell’Arce, risultata falsa, nonché gli attestati di cittadinanza italiana degli altri tre calciatori argentini, perché sospettati di falsità. È quindi provata al di là di ogni dubbio la partecipazione volontaria del Ruggieri all’illecito contestatogli. Quanto all’elemento psicologico, il ricorrente lamenta che la Commissione Disciplinare abbia ricavato da elementi meramente induttivi il convincimento che egli era consapevole della falsità dei documenti fornitigli dal Dalia. L’argomentazione tuttavia non ha pregio, per la semplice considerazione che la prova dello stato psicologico soggettivo di una buona o mala fede deve necessariamente essere ricavata da elementi deduttivi, non potendo per definizione risultare da dati oggettivi. È oltretutto privo di consistenza il rilievo secondo cui il Ruggieri, se fosse stato in mala fede, avrebbe evitato di avvalersi di documenti di cui conosceva la falsità e che comunque non erano idonei al tesseramento, perché provenienti da Comuni non limitrofi alla provincia di Taranto. Infatti l’argomento, oltre ad essere esso stesso di natura meramente induttiva, non è assolutamente univoco, ben potendosi adattare la condotta del Ruggieri nel perfezionamento delle pratiche di tesseramento, ad uno stato psicologico soggettivo tanto di buona fede quanto di mala fede. Le considerazioni svolte dalla difesa non sono comunque idonee a contrastare sul piano logico la motivazione della Commissione Disciplinare nel punto in cui rileva che il Ruggieri, essendo a conoscenza della falsità della carta d’identità intestata all’Arce rilasciata dal Comune di Como per aver assistito al noto episodio dell’inizio di ottobre 2002, non può aver ritenuto, anche in base a semplici dati di comune esperienza, che il certificato anagrafico relativo allo stesso Arce, rilasciato il 4.11.2002 dal Comune di Napoli, fosse valido ed autentico e che in pochi giorni l’Arce si fosse realmente iscritto nei registri anagrafici del Comune di Napoli. La decisione della Commissione Disciplinare relativa al Ruggieri è pertanto immune da censure e deve essere confermata. A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque: dagli accertamenti dell’Ufficio Indagini risulta che il tesseramento del calciatore Escobar in favore del Marigliano quale cittadino italiano fu autorizzato in base ad un certificato di cittadinanza italiana sicuramente contraffatto e ad una carta d’identità rilasciata dal Comune di Como parimenti contraffatta, perché ottenuta attraverso il riempimento di un documento facente parte di un blocco di moduli non compilati, rubato nel marzo 2001 presso il Comune di Pistoia. È quindi documentalmente provata, come evidenziato nella motivazione della delibera impugnata, la responsabilità del calciatore Escobar, il quale si è tesserato per la società Marigliano avvalendosi di documentazione falsa. Deve anche considerarsi raggiunta la prova della conoscenza, da parte dell’Escobar, della falsità dei documenti utilizzati nella pratica di tesseramento. Al riguardo questa Commissione condivide la motivazione della Commissione Disciplinare, che ha rilevato come non sia pensabile che un soggetto, proveniente da un altro continente, “possa ritenere di essere legittimamente in possesso dei documenti comprovanti lo status di cittadino italiano senza aver fatto alcunché per ottenerli, senza aver avuto, nel paese di provenienza, alcun rapporto con le rappresentanze consolari, senza aver avuto, in Italia, alcun contatto con l’autorità pubblica, e senza aver sopportato alcun iter finalizzato al riconoscimento dell’asserito status”. La tesi della piena consapevolezza dell’Escobar viene inoltre avvalorata dalla circostanza che il calciatore, rientrato in Argentina all’indomani della sospensione per documentare, a suo dire, l’effettivo possesso della cittadinanza italiana, non ha più dato notizie di sé, né risulta aver conseguito il proprio intento. Alla evidente ed incontestabile responsabilità dell’Escobar consegue quella oggettiva della Società ricorrente, a nulla rilevando che la falsità dei documenti allegati alla pratica di tesseramento non fosse riconoscibile con la normale diligenza e che l’agente versasse in errore di fatto, non essendo consapevole dell’illiceità della propria condotta. La responsabilità oggettiva delle Società opera infatti, per definizione, indipendentemente dalla sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito. L’appello della Soc. Marigliano è quindi infondato e deve essere respinto con incameramento della tassa. Selle Ariel Hernan, Moirano Juan Josè, Ruscica Diego Oscar: questi tre ricorrenti svolgono difese identiche, per cui le loro posizioni possono essere trattate unitariamente. La difesa sostiene che la condotta illecita di Selle, Moirano e Ruscica è stata posta in essere quando gli stessi non erano ancora tesserati e pertanto non erano soggetti all’applicazione dei commi 6 ed 8 del C.G.S.. In proposito la C.A.F. rileva che il perfezionamento dell’illecito coincide con il tesseramento ed è quindi contestuale, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, con l’acquisto dello status di tesserato. Va rilevato inoltre che gli effetti della condotta illecita non si esauriscono nel momento del tesseramento, ma continuano a prodursi indefinitamente anche nel tempo successivo, quando l’agente ha conseguito l’indebito status di tesserato e continua a goderne il beneficio. Non vi è quindi alcun dubbio in ordine all’applicabilità ai ricorrenti dei commi 6 ed 8 dell’art. 8. Quanto all’elemento psicologico (dolo) valgono le considerazioni generali svolte trattando la posizione del Ruggieri, alle quali, per brevità, si fa rinvio. Né vi sono motivi di censura alla motivazione della delibera impugnata, che ha correttamente e dettagliatamente individuato gli indici dai quali si deduce la conoscenza da parte dei tre calciatori della falsità dei documenti procurati dal Dalia. Il fatto che i ricorrenti si siano totalmente affidati al Dalia e non abbiano partecipato alla materiale falsificazione dei certificati di cittadinanza italiana e delle carte di identità non incide minimamente sulla consapevolezza di tale falsità da parte degli stessi. L’entità delle sanzioni appare proporzionata alla gravità dell’illecito, non potendosi certo condividere la valutazione di scarsa rilevanza prospettata dalla difesa. I ricorsi di Selle, Moirano e Ruscica devono quindi essere respinti con incameramento delle tasse versate. Dalia Roberto: la lamentela del ricorrente in ordine alla pretesa “enfatizzazione” delle condotte addebitategli ed alla “esemplarità” della sanzione adottata contrasta palesemente con le risultanze acquisite agli atti in seguito agli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini, dalle quali si ricava invece un quadro di estrema gravità. In Dalia è stato promotore dell’illecito tesseramento di numerosi calciatori argentini, procurandone i certificati di cittadinanza italiana contraffatti ed i certificati di residenza ideologicamente falsi. Per tutte le pratiche di tesseramento, andata o meno a buon fine, il Dalia ha tenuto i contatti e condotto le trattative con i presidenti delle Società coinvolte ed ha percepito compensi per le sue illecite attività. Ritiene questa Commissione che, di fronte all’evidenza dei fatti, pienamente ammessi dal ricorrente, non possano essere poste minimamente in dubbio la natura dolosa delle condotte del Dalia e la consapevolezza dello stesso di agire in violazione delle norme regolamentari in materia di tesseramento. In particolare, è incontestabile il fatto che Dalia conosceva la falsità dei documenti attestanti il possesso della cittadinanza italiana, a nulla rilevando che i calciatori interessati, di discendenza italiana, avessero sostanzialmente titolo al conseguimento dello status. A maggior ragione, il Dalia era assolutamente consapevole della falsità ideologica dei certificati anagrafici e delle carte d’identità ricavate attraverso la compilazione di moduli in bianco di provenienza furtiva. Né valgono ad attenuare la responsabilità del ricorrente le sue precarie condizioni economiche e le pressioni psicologiche asseritamene esercitate nei suoi confronti dai Presidenti di Società. Risulta infatti che il Dalia stesso abbia agito a fine di lucro e si sia presentato e proposto come “manager” in grado di procurare rapidamente il tesseramento di calciatori argentini con lo status di italiani. Questa Commissione ritiene infine che il Dalia non sia meritevole della attenuante prevista dall’art. 14 comma 5 C.G.S., essendosi limitato ad ammettere le proprie responsabilità, senza dare alcun contributo per l’attenuazione delle conseguenze degli illeciti o per la ricostruzione dei fatti, che erano già stati compiutamente accertati dall’Ufficio Indagini indipendentemente dal contributo del Dalia. In conclusione, l’entità della sanzione inflitta all’appellante appare proporzionata alla gravità degli illeciti contestati. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto con incameramento della tassa versata. A.S. Forst Palermo Futsal e S.C. Afragola Calcio a Cinque: le due ricorrenti, in qualità di terze interessate, contestano il fatto che le sanzioni di penalizzazione inflitte alle società Real Scafati ed Intesa Calcio a Cinque debbano essere scontate nella stagione 2003/2004 e non vadano invece ad incidere sulla classifica finale del campionato 2002/2003 con il “carattere dell’afflittività previsto dall’art. 8 comma 1 lettera f) del C.G.S.”. In sostanza le Società appellanti chiedono che le sanzioni inflitte a Real Scafati ed Intesa vengano aggravate in misura tale da renderle efficacemente afflittive ai fini della classifica del campionato 2003/2004. A sostegno della richiesta, richiamano il precedente relativo alla società Pro Ebolitana, alla quale vennero inflitti, con delibera confermata dalla C.A.F., 15 punti di penalizzazione nella classifica finale del campionato, con conseguente retrocessione al campionato inferiore. Rileva la C.A.F. che le appellanti, a parte il riferimento ad altra fattispecie riguardante un illecito di natura non omogenea rispetto a quello in esame, non specifica i motivi in base ai quali ritengono incongrua la sanzione di 6 punti di penalizzazione, né precisano l’entità della sanzione ritenuta congrua o quanto meno i criteri utilizzabili per determinare una diversa e maggiore quantificazione della penalizzazione da infliggere alle Società incolpate. In mancanza di specifici motivi di appello sul punto, deve essere confermata la penalizzazione di sei punti in classifica inflitta alle Società Real Scafati e Intesa Calcio a Cinque. Stante la non afflittività delle suddette penalizzazioni ai fini della classifica del Cam- pionato 2002/2003, le stesse vanno applicate, come deliberato dalla Commissione Disciplinare nella stagione sportiva 2003/2004. I ricorsi delle Società A.S. Forst Palermo Futsal e S.C. Afragola Calcio a Cinque vanno quindi respinti, con incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti e rispettivamente dichiara: - Inammissibile il reclamo proposto dall’A.S. Martina Calcio a Cinque di Martinafranca (Taranto) perché sottoscritti da Presidente inibito, e respinto nel resto. - Respinto il reclamo dell’A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque di Marigliano (Napoli). - Inammissibile il reclamo del calciatore Benes Patricio ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., per mancata sottoscrizione del calciatore. - Respinto il reclamo del calciatore Selle Ariel Hernan. - Respinto il reclamo del calciatore Moirano Juan Josè. - Inammissibile il reclamo del calciatore Barbalace Ariel, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti. - Inammissibile il reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque di Scafati (Salerno), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti. - Respinto il reclamo del calciatore Dalia Roberto. - Respinto il reclamo del calciatore Ruscica Diego Oscar. - Inammissibile il reclamo del calciatore Escobar Marco Antonio, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti. - Inammissibile il reclamo dell’Intesa Calcio a Cinque di Marcianise (Caserta), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti. - Respinto il reclamo dell’A.S. Forst Palermo Futsal di Palermo. - Respinto il reclamo della S.C. Afragola Calcio a Cinque di Afragola (Napoli). Si dispone l’incameramento delle tasse versate.
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