F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 6/10/03 RECLAMO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 – Riunione del 27.2.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 6/10/03 RECLAMO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 - Riunione del 27.2.2003) Con ricorso del 7.2.2003 la G.C. Cosmano Sport ha adito il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, chiedendo che, in relazione alla gara del Campionato regionale Giovanissimi disputata in data 6.2.2003 con il Foggia Calcio, fosse accertata la posizione irregolare dei calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco - in quanto tesserati, in assenza di deroga del Presidente federale, per il Foggia Calcio pur minori di anni 16 e non residenti con la famiglia nella regione Puglia, né in provincia di altra regione confinante con quella di Foggia, quindi in contrasto con quanto previsto dall’art. 40, comma 3, N.O.I.F. - e fossero quindi assunti i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 27 febbraio 2003, il Giudice Sportivo adito - rilevando che alla gara in oggetto avrebbero partecipato nelle file del Foggia i calciatori Liccardi e Turco, il tesseramento dei quali si appaleserebbe in contrasto con la citata N.O.I.F., ha inflitto: al Foggia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2; ai calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2003; al Sig. Mario De Vivo, nella sua qualità di accompagnatore ufficiale, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 31.7.2003; ha mandato, infine, al competente Comitato per l’annullamento e conseguente eliminazione dei cartellini relativi ai due nominati calciatori. Con atto del 5.3.2003, spedito in data 6.3.2003, il Foggia Calcio ha appellato tale decisione, allegando che il calciatore Liccardi sarebbe residente dal 10.10.2002 nel Comune di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia (producendo il relativo certificato di residenza) e che il calciatore Turco non avrebbe preso parte alla gara del 6.2.2003 giocata con il Cosmano Sport, e chiedendo, in riforma dell’appellata decisione, il ripristino del risultato della partita acquisito sul campo e l’annullamento delle sanzioni inflitte a calciatori ed al dirigente accompagnatore. La G.C. Cosmano Sport ha depositato controdeduzioni scritte e documenti atti a comprovare l’irregolare tesseramento dei nominati calciatori. Questa Commissione, nella riunione del 31.3.2003 ha preliminarmente constatato l’impossibilità di definire integralmente il proposto appello. In merito, osserva infatti la C.A.F. che essa è competente a giudicare unicamente in ordine alla regolarità della posizione dei calciatori Liccardi e Turco in relazione alla gara disputata in data 6.2.2003 tra il Foggia Calcio e il Cosmano Sport, non essendole consentito di avere cognizione su fatti che esulino da quelli strettamente inerenti al regolare svolgimento della suddetta gara, ed in particolare sulla generale regolarità dei tesseramenti dei suddetti calciatori. Da questo punto di vista, quindi, appare del tutto chiaro come l’eventuale posizione irregolare del calciatore Turco in relazione alla gara de qua, ancorché accertata, non potrebbe comunque essere sanzionata, in quanto risulta dal referto arbitrale che lo stesso, inserito in distinta con il n. 12 quale giocatore di riserva, non è poi stato effettivamente utilizzato nel corso della gara (art. 12, comma 5, C.G.S.). Il proposto appello va dunque accolto e l’impugnata delibera annullata per la parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Emiliano Turco. Diversamente, per quanto concerne la posizione del calciatore Domenico Liccardi, questa Commissione, come già detto, non risulta competente a giudicare della regolarità del tesseramento dello stesso, essendo tale attività funzionalmente demandata, anche in considerazione della necessità di valutazione dei documenti anagrafici prodotti dalle parte del giudizio, al Comitato Regionale di appartenenza delle società de quibus. Ponendosi, peraltro, la verifica dello stato del tesseramento del calciatore Liccardi quale antecedente logico della valutazione della regolarità della posizione dello stesso nella gara in oggetto, la C.A.F., reputando di non essere competente a giudicare su tale questione pregiudiziale, ha disposto con ordinanza del 31.3.2003 la sospensione del giudizio, ordinando l’invio degli atti al Comitato Regionale Puglia nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, al quale tale attività è istituzionalmente demandata, per l’accertamento dello stato del tesseramento del calciatore Domenico Liccardi, sulla base dei certificati prodotti in giudizio dalle parti. Investito della questione, il citato Comitato Regionale, con atto del 20.6.2003 ha chiesto alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. di giudicare in ordine alla regolarità del tesseramento del citato calciatore. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 4/D - Riunione del 29.7.2003 l’adita Commissione ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Domenico Liccardi. Non essendo stata la suddetta delibera impugnata dalla parte interessata nei termini di cui all’art. 44, comma 6, C.G.S., sulla base del definitivo accertamento della nullità del suo tesseramento in favore del Foggia Calcio può dunque dirsi definitivamente acclarata l’irregolarità della posizione del calciatore Domenico Liccardi nella gara in questione, talché questa Commissione non può che procedere alla reiezione del reclamo, in parte qua. Il reclamo, come già detto, è invece meritevole di accoglimento per ciò che concerne la posizione del calciatore Emiliano Turco, dovendosi quindi procedere all’annullamento dell’impugnata delibera nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta allo stesso. Per questi motivi la C.A.F. sull’appello come sopra proposto dal Foggia Calcio di Foggia così decide: - conferma l’accoglimento parziale del reclamo e annulla l’impugnata delibera per la parte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 al calciatore Turco Emiliano; - respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.
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