F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 6/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003) RECLAMO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 6/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003) RECLAMO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003) RECLAMO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003) La Commissione Disciplinare, con la decisione appellata, relativamente ai fatti gravissimi e particolarmente incresciosi avvenuti ai danni dell’arbitro, insultato, colpito con violenza più volte da dirigenti e calciatori della squadra di casa (Pol. Tiche) e da ultimo “assediato” negli spogliatoi, durante l’incontro di calcio di cui in intestazione (sospeso a causa dei fatti stessi), così si determinava: a) riduceva la sanzione originariamente inflitta in primo grado al capitano della Tiche (squalifica fino all’11 gennaio 2008), Cancemi Vincenzo, responsabile in via oggettiva - a norma dell’art. 2, comma 2, C.G.S. - per i fatti addebitati a calciatori rimasti ignoti, contenendo la squalifica a tutto il 30 giugno 2004; b) confermava per il resto i provvedimenti assunti in prime cure dal Giudice Sportivo, ovvero punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, penalizzazione della Tiche di nove punti in classifica, inibizione al dirigente Regina Oreste fino all’11 febbraio 2008, con proposta di radiazione, squalifica del calciatore Farano Nicola, presunto responsabile dell’ulteriore episodio di violenza occorso ai danni del direttore di gara successivamente alla sospensione dell’incontro, fino al 30 giugno 2007. Con gli appelli in trattazione, che possono essere riuniti attesi gli evidenti profili di connessione, sono insorti avverso la pronunzia dell’Organo di giustizia di seconde cure i calciatori menzionati e la società Quartiere Tiche. Questa Commissione di appello, nella riunione del 23 aprile 2003, rilevando alcune contraddizioni nonché lati oscuri nel riportato svolgimento dei fatti, in relazione alle deduzioni anche in punto di diritto delle parti reclamanti, ha disposto la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini affinché l’Organo inquirente relazionasse in ordine all’esatto svolgimento dei fatti ed all’accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate (Com. Uff. n. 38/C del 24 aprile 2003). Orbene, il resoconto dell’Ufficio Indagini, alla luce delle dichiarazioni rese a seguito di apposito confronto con l’incolpato da parte dell’arbitro (“mi sento di escludere in serena coscienza che sia stato il Farano Nicola a colpirmi e non escluderei, invece, che sia stato proprio Gibilisco Giuseppe”), che ha tra l’altro ammesso di aver identificato l’autore del calcio alla gamba, successivo al pestaggio, basandosi esclusivamente sulla foto del documento di riconoscimento consegnatogli con le distinte, non avendo visto il numero di maglia del calciatore in quanto coperto dalla tuta che indossava, nonché, soprattutto, della dichiarazione confessoria del Gibilisco, figlio del Presidente della società ospitante, il quale, messo alle strette e nonostante una precedente dichiarazione negatoria, ha ammesso di essere stato l’unico autore del calcio alla gamba sferrato all’arbitro, comporta, all’evidenza, che il responso formulato dalla Commissione Disciplinare debba essere, almeno in parte, rivisto, alla stregua della dedotta mancata congrua considerazione di elementi decisivi della controversia. Il Farano, anzitutto, in accoglimento dell’apposito reclamo, va completamente scagionato da ogni addebito. Analoga sorte favorevole, alla luce dell’individuazione dell’autore dell’atto, e quindi del venir meno del titolo di imputazione della responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 2, C.G.S., spetta al reclamo del Cancemi, capitano della squadra, che peraltro risulta essersi effettivamente impegnato, meritevolmente, in altra parte del campo a sedare gli animi. L’oggettiva gravità dei fatti impone, invece, di confermare la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, nei termini descritti, a carico della società (non risultando, tra l’altro, più in contestazione l’inflizione della punizione sportiva della perdita della gara, né l’inibizione irrogata al dirigente Regina). Per i motivi che precedono la C.A.F., riuniti gli appelli del calciatore Cancemi Vincenzo, della società Pol. Quartiere Tiche e del calciatore Farano Nicola, accoglie quelli dei calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola, annullando le sanzioni loro inflitte. Respinge l’appello della Pol. Quartiere Tiche, rimettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, in relazione alle responsabilità emerse a seguito di accertamenti esperiti dall’Ufficio Indagini. Ordina restituirsi le tasse versate dai calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola e dispone l’incameramento della tassa versata dalla Pol. Quartiere Tiche.
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