• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 6/10/03
RECLAMO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)
RECLAMO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE
DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com.
Uff. n. 43 del 6.3.2003)
RECLAMO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 6/10/03
RECLAMO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)
RECLAMO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE
DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com.
Uff. n. 43 del 6.3.2003)
RECLAMO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)
La Commissione Disciplinare, con la decisione appellata, relativamente ai fatti gravissimi
e particolarmente incresciosi avvenuti ai danni dell’arbitro, insultato, colpito con violenza
più volte da dirigenti e calciatori della squadra di casa (Pol. Tiche) e da ultimo “assediato”
negli spogliatoi, durante l’incontro di calcio di cui in intestazione (sospeso a causa
dei fatti stessi), così si determinava:
a) riduceva la sanzione originariamente inflitta in primo grado al capitano della Tiche
(squalifica fino all’11 gennaio 2008), Cancemi Vincenzo, responsabile in via oggettiva - a
norma dell’art. 2, comma 2, C.G.S. - per i fatti addebitati a calciatori rimasti ignoti, contenendo
la squalifica a tutto il 30 giugno 2004;
b) confermava per il resto i provvedimenti assunti in prime cure dal Giudice Sportivo, ovvero
punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, penalizzazione della Tiche di nove
punti in classifica, inibizione al dirigente Regina Oreste fino all’11 febbraio 2008, con
proposta di radiazione, squalifica del calciatore Farano Nicola, presunto responsabile dell’ulteriore
episodio di violenza occorso ai danni del direttore di gara successivamente alla
sospensione dell’incontro, fino al 30 giugno 2007.
Con gli appelli in trattazione, che possono essere riuniti attesi gli evidenti profili di
connessione, sono insorti avverso la pronunzia dell’Organo di giustizia di seconde cure i
calciatori menzionati e la società Quartiere Tiche.
Questa Commissione di appello, nella riunione del 23 aprile 2003, rilevando alcune
contraddizioni nonché lati oscuri nel riportato svolgimento dei fatti, in relazione alle deduzioni
anche in punto di diritto delle parti reclamanti, ha disposto la trasmissione degli atti
all’Ufficio Indagini affinché l’Organo inquirente relazionasse in ordine all’esatto svolgimento
dei fatti ed all’accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate (Com. Uff. n.
38/C del 24 aprile 2003).
Orbene, il resoconto dell’Ufficio Indagini, alla luce delle dichiarazioni rese a seguito
di apposito confronto con l’incolpato da parte dell’arbitro (“mi sento di escludere in serena
coscienza che sia stato il Farano Nicola a colpirmi e non escluderei, invece, che sia stato
proprio Gibilisco Giuseppe”), che ha tra l’altro ammesso di aver identificato l’autore del
calcio alla gamba, successivo al pestaggio, basandosi esclusivamente sulla foto del documento
di riconoscimento consegnatogli con le distinte, non avendo visto il numero di maglia
del calciatore in quanto coperto dalla tuta che indossava, nonché, soprattutto, della
dichiarazione confessoria del Gibilisco, figlio del Presidente della società ospitante, il quale,
messo alle strette e nonostante una precedente dichiarazione negatoria, ha ammesso
di essere stato l’unico autore del calcio alla gamba sferrato all’arbitro, comporta, all’evidenza,
che il responso formulato dalla Commissione Disciplinare debba essere, almeno
in parte, rivisto, alla stregua della dedotta mancata congrua considerazione di elementi
decisivi della controversia.
Il Farano, anzitutto, in accoglimento dell’apposito reclamo, va completamente scagionato
da ogni addebito.
Analoga sorte favorevole, alla luce dell’individuazione dell’autore dell’atto, e quindi
del venir meno del titolo di imputazione della responsabilità oggettiva ex art. 2, comma
2, C.G.S., spetta al reclamo del Cancemi, capitano della squadra, che peraltro risulta
essersi effettivamente impegnato, meritevolmente, in altra parte del campo a sedare gli
animi.
L’oggettiva gravità dei fatti impone, invece, di confermare la sanzione della penalizzazione
dei punti in classifica, nei termini descritti, a carico della società (non risultando, tra
l’altro, più in contestazione l’inflizione della punizione sportiva della perdita della gara, né
l’inibizione irrogata al dirigente Regina).
Per i motivi che precedono la C.A.F., riuniti gli appelli del calciatore Cancemi Vincenzo,
della società Pol. Quartiere Tiche e del calciatore Farano Nicola, accoglie quelli
dei calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola, annullando le sanzioni loro inflitte.
Respinge l’appello della Pol. Quartiere Tiche, rimettendo gli atti alla Procura Federale
per quanto di competenza, in relazione alle responsabilità emerse a seguito di accertamenti
esperiti dall’Ufficio Indagini. Ordina restituirsi le tasse versate dai calciatori Cancemi
Vincenzo e Farano Nicola e dispone l’incameramento della tassa versata dalla
Pol. Quartiere Tiche.
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RECLAMO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE
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presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)
RECLAMO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE
DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com.
Uff. n. 43 del 6.3.2003)
RECLAMO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
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