F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RECLAMO DELL’U.S. PIEVE DI BONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA PIEVE DI BONO/CONDINESETTAURENSE DEL 31.8.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 14 dell’8.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RECLAMO DELL’U.S. PIEVE DI BONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA PIEVE DI BONO/CONDINESETTAURENSE DEL 31.8.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell’8.9.2003) La Unione Sportiva Pieve di Bono ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige pubblicata sul C.U. n. 14 in data 8 settembre 2003 con la quale è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Pieve di Bono/Condinesettaurense con il risultato di 0-3, per la posizione irregolare del giocatore Gnosini Bruno. La ricorrente basa il proprio ricorso sul mancato invio (a norma dell’art. 42 comma 6 C.G.S.) della copia del ricorso inoltrato dalla controparte alla Commissione Disciplinare. Infatti anziché la prevista copia del ricorso era stata inviata alla U.S. Pieve di Bono solo una comunicazione non datata e senza indicazione che il ricorso fosse stato inoltrato agli Organi competenti. Ritiene la C.A.F. che il motivo del ricorso sia fondato non essendo stata adempiuta dalla Condinesettaurense la condizione prescritta dall’art. 42 comma 6 C.G.S.. Conseguentemente il ricorso va accolto con annullamento della decisione impugnata e il ripristino del risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dall’U.S. Pieve di Bono di Pieve di Bono (Trento) annullando, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4-2 acquisito in campo nella gara sopra indicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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