F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RECLAMO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE CIRINA SIMONE, DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE GRASSO BIAGIO, DELLA SQUALIFICA PER UN MESE DELL’ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’AMMENDA DI e 600,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 23.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RECLAMO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE CIRINA SIMONE, DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE GRASSO BIAGIO, DELLA SQUALIFICA PER UN MESE DELL’ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’AMMENDA DI e 600,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 24 del 23.9.2003) La S.S. Villacidrese Calcio ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 24 del 23 settembre 2003, con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, in data 16.7.2003, ai calciatori Cirina Simone e Grasso Biagio e all’allenatore Sibilia Giancarlo, venivano inflitte, rispettivamente, le sanzioni della squalifica di cinque, due giornate effettive di gara e di un mese, per comportamenti minacciosi e antiregolamentari, nei confronti di un calciatore e di un dirigente della squadra avversaria, nonché di un altro importante dirigente federale e della classe arbitrale. Alla società, per responsabilità oggettiva, veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di 600 euro. La ricorrente eccepisce che “tutti gli elementi ascritti ai deferiti sono, già esaminati nella delibera assunta dal Giudice Sportivo, nell’immediatezza della disputa della gara in esame”, in quanto il rapporto del Commissario di campo gli è stato tramesso, il giorno stesso della gara. Si contesta, inoltre, la valenza della circostanza che “i fatti contestati risultano compiuti prima della gara e successivamente alla stessa e dunque, al di fuori della ordinaria giurisdizione esclusiva degli ufficiali di gara” e si sostiene che i Commissari di campo devono riferire agli Organi Disciplinari “anche circa il comportamento assunto dai calciatori e tecnici, sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara, anche, durante lo svolgersi degli stessi incontri”. In sostanza, ci si troverebbe di fronte ad un “ne bis in idem”, dopo il giudizio del Giudice Sportivo. Passando al merito, si sostiene che “non si è certamente trattato, nella determinata circostanza, di episodi esorbitanti, rispetto a quanto avviene normalmente (e per questo, tollerato) sui campi di qualsiasi Serie ed a qualsiasi latitudine”. Rileva la C.A.F. che le doglianze della ricorrente sono infondate e non possono essere accolte. Preliminarmente, va osservato che i fatti per i quali è procedimento, non sono stati oggetto di valutazione da parte dell’arbitro La Rocca Claudio (che dato il loro evidente significato disciplinare, offensivo per la classe arbitrale e l’intero ordinamento federale, non avrebbe, secondo una normale regola di esperienza, potuto non tenerli nel debito conto) come risulta dal rapporto della gara e conseguentemente, neppure, da parte del Giudice Sportivo, che ha preso le sue determinazioni, come di norma, proprio sulla base del predetto referto arbitrale. Il Procuratore Federale è pervenuto al deferimento che ha dato origine all’odierno procedimento, sulla base dell’esposto denuncia della U.S. Canzese, in data 14.3.2003, diretto al Presidente del Comitato Interregionale e degli atti relativi alla gara, tra i quali, la predetta relazione del Commissario di Campo, Carlo Caschili. Non è possibile, quindi, parlare di una sorta di giudicato, venutosi a formare, sulla base della decisione del Giudice Sportivo, in quanto, come detto, i fatti non risultano, in alcun modo, valutati dal giudice di primo grado, sulla base degli atti, in suo possesso, al momento della sua decisione. Per quanto concerne il merito, sulla scorta di quanto riferito dal Commissario di campo (prima della gara, al momento dell’entrata negli spogliatoi, il Cirina si è avvicinato ad un giocatore di colore della U.S. Canzese, dicendogli, con fare arrogante e intimidatorio: “Oggi, ti tompo le gambe, bastardo!”, successivamente, dopo la sua espulsione, durante la gara, lo stesso gridava al Commissario di Campo la frase: “Diglielo a Punghellini di venire a controllare questi bastardi di arbitri, invece, di mandarti a controllare quello che facciamo noi. Da qui, oggi, non se ne va nessuno integro, bastardi, figli di puttana”; il Grasso “inveiva verso l’addetto stampa della U.S. Canzese”, accusandolo a causa dei suoi scritti e dicendo che glieli avrebbe fatti mangiare, se non fosse stato presente il Commissario di Campo; anche, l’allenatore Sibilia teneva un comportamento, sostanzialmente, analogo, anche se meno grave, nei confronti del predetto addetto stampa; a suo carico vi è il ruolo di allenatore che dovrebbe svolgere una funzione positiva di stimolo nei confronti dei suoi giocatori) le sanzioni disciplinari risultano adeguate al disvalore dei fatti e proporzionate tra loro. Il nervosismo, dovuto all’espulsione, non può, in alcun modo, costituire una attenuante per il Cirina e le risposte dell’addetto stampa della U.S. Canzese esulano dall’odierna regiudicanda. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.S. Villacidrese di Villacidro (CA) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it