F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. ENRICO PREZIOSI RELATIVA ALLE SANZIONI COMMINATE A SEGUITO DI DECISIONI DALLA C.A.F. SU DIVERSI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (COM. UFF. 20/C DEF. 8.11.2002 E 11.11.2002), (COM. UFF. 36/C DEF. 23.12.2002, 13.1.2003 E 15.1.2003) (COM. UFF. 6/C 5.5.2003, DEF. 16.5.2003 E 30.5.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03
RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. ENRICO PREZIOSI RELATIVA ALLE SANZIONI
COMMINATE A SEGUITO DI DECISIONI DALLA C.A.F. SU DIVERSI DEFERIMENTI
DEL PROCURATORE FEDERALE (COM. UFF. 20/C DEF. 8.11.2002 E
11.11.2002), (COM. UFF. 36/C DEF. 23.12.2002, 13.1.2003 E 15.1.2003) (COM. UFF.
6/C 5.5.2003, DEF. 16.5.2003 E 30.5.2003)
Il Sig. Enrico Preziosi ha proposto istanza di applicazione della amnistia in base ai
provvedimenti di cui al C.U. n. 75/A e 80/A della F.I.G.C. in relazione a:
1) deferimenti dell’8.11.2002 e dell’11.11.2002 sui quali si è pronunciata la C.A.F. in
data 14.1.2003 (C.U. n. 20/C);
2) deferimenti del 23.12.2002, del 13.1.2003 e del 15.1.2003 sui quali si è pronunciata
la C.A.F. in data 15.4.2003 (C.U. n. 36/C);
3) deferimenti del 5.5.2003, del 16.5.2003 e del 30.5.2003 sui quali si è pronunciata
la C.A.F. in data 28.7.2003 (C.U. 6/C).
Al Preziosi risultano comminate complessivamente le sanzioni sportive dell’inibizione
per undici mesi e dieci giorni nonché 88.000,00 euro di ammenda. Tutti i deferimenti del
Procuratore Federale nei confronti di Preziosi Enrico riguardano violazioni dell’art. 3 comma
1, art. 4 commi 1 e 3 art. 16 commi 1 e 2 C.G.S., per aver espresso pubblicamente giudizi
lesivi di persone e di organismi operanti nell’ambito Federale con l’aggravante della
idoneità di dette dichiarazioni a negare la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura
delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dei campionati, nonché con l’ulteriore
aggravante della ripetitività di fatti della stessa indole già sanzionati nella stessa stagione
sportiva. Il deferimento in data 23.12.2002 e 15.1.2003 riguardano, inoltre, la violazione
dell’art. 17 comma 8 C.G.S. che sanziona l’accesso all’interno del recinto di gioco e
negli spogliatoi in occasione di gara di tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari.
Osserva la C.A.F. che tutte le ipotesi di cui sopra ad eccezione di quella di cui all’art.
17 comma 8, rientrano nel provvedimento con cui il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha
concesso l’amnistia ai dirigenti, ai soci ed ai tesserati per le violazioni commesse sino all’
11.9.2003, come da C.U. n. 75/A in pari data. Detto provvedimento infatti si applica sia al-
le dichiarazioni lesive punite dall’art. 3 e segg. del C.G.S. sia alla violazione della clausola
compromissoria prevista dall’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale; non è invece previsto
analogo provvedimento di clemenza per la violazione dell’art. 17 comma 8 C.G.S..
Conseguentemente al Preziosi deve essere concessa l’amnistia per tutte le violazioni
sopra indicate ad eccezione di quelle di cui ai deferimenti in data 23.12.2002 e 15.1.2003
per le quali allo stesso furono comminate ammende per complessivi 15.000 euro.
Per quel che riguarda l’istanza di resituzione delle ammende già corrisposte va rilevato
che essa non può essere accolta in quanto il provvedimento concessivo della amnistia
prevede solo la cessazione della esecuzione delle sanzioni stabilite dagli artt. 13 e 14
del C.G.S., ma non la restituzione delle ammende già corrisposte.
Per questi motivi la C.A.F.:
- visti i Com.ti Uff.li nn. 75/A e 80/A;
- concede al Signor Preziosi Enrico l’amnistia per le incolpazioni di cui ai Comunicati Ufficiali
C.A.F. nn. 20/C del 14.1.2003, 6/C del 28.7.2003 e 36/C del 15.4.2003 con esclusione delle
ipotesi di cui ai deferimenti del Procuratore Federale del 23.12.2002 e 15.1.2003, relative alle
violazioni dell’art. 17 comma 8 C.G.S. in ordine alle quali respinge le relative istanze;
- dichiara cessata l’esecuzione delle sanzioni irrogate;
- rigetta l’istanza di restituzione delle ammende corrisposte.
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