• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 17/10/03
RECLAMO DEL SIG. CENTOLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART.
16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della
L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL PROF. MAGLIA CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. TUBITO GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO
L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38
dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. CARTOLANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. MAGLIONE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. LAPENNA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO DELLA L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL DR. GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO
L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38
dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. DE BIASI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT.
C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. –
Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 17/10/03
RECLAMO DEL SIG. CENTOLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART.
16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della
L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL PROF. MAGLIA CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. TUBITO GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO
L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38
dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. CARTOLANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. MAGLIONE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. LAPENNA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO DELLA L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL DR. GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO
L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38
dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. DE BIASI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT.
C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. -
Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
1. Il Procuratore Federale, con atto dell’8 luglio 2003, sulla base di quanto accertato
dall’Ufficio Indagini (con relazione preliminare e definitiva), nonché del verbale dell’ispe-
zione amministrativa effettuata nel novembre 2002 dal Presidente e da un componente
del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D., in ordine alle gravi irregolarità amministrativo-
contabili emerse, che tra l’altro avevano provocato un rilevante disavanzo di gestione
quantificato a consuntivo nel giugno 2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso
la L.N.D. il Presidente del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D., il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti del suddetto Comitato, insieme ai Consiglieri del Comitato
Regionale e ai componenti dell’Organo di controllo, per vederli rispondere della violazione
dell’art. 16 del Regolamento della L.N.D. e, nel caso degli organi di vertice e del Consigliere
Rinaldi, anche della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S..
2. La Commissione Disciplinare presso la L.N.D., con la decisione impugnata, ritenendo
che le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità, e quindi l’art. 16,
lett. c), del Regolamento L.N.D., fossero stati effettivamente violati, sulla base di quanto
esaurientemente accertato dagli organi di indagine, ma che non tutti e nello stesso modo
fossero coinvolti nelle irregolarità contabili e gestionali, si esprimeva mandando assolti i
deferiti Rinaldi, Tortorella, Martulli, Venice, Timpone, Moltedo e Palmieri, mentre, per il resto,
infliggeva le seguenti sanzioni: un anno e sei mesi di inibizione per Centola (Presidente
del Comitato Regionale Basilicata dal 1996/97 al 2001/2002); tre mesi di inibizione per
Cartolano (Consigliere del Comitato Regionale nella stagione sportiva 1998/99); due mesi
di inibizione per Maglia (Consigliere del Comitato Regionale dal 1998/99 al 1999/2000); un
mese di inibizione per Maglione (Consigliere del Comitato Regionale nel 1998/99), Galizia
(Consigliere del Comitato Regionale dal 2000/01 al 2001/2002) e Tubito (Consigliere del
Comitato Regionale dal 2000/01 al 2001/2002); sei mesi di inibizione per Lapenna (Presidente
del Collegio dei Revisori dei conti del Comitato Regionale per il quadriennio
1996/2000); un anno di inibizione per De Biasi (Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti del Comitato Regionale per la stagione 2000/2001 e Consigliere del Comitato Regionale
nel 1999/2000); due mesi di inibizione per Paciello (componente supplente del Collegio
dei Revisori dal 1996 al 2002).
3. I tesserati sanzionati in prime cure hanno proposto appello, salvo il Greco, al quale
peraltro è stato riservato un trattamento più benevolo in prima istanza (ammonizione)
avendo egli denunziato formalmente l’irregolare funzionamento degli organi direttivi del
Comitato, nonché il Paciello.
Gli appelli degli intestati reclamanti possono essere oggetto di trattazione congiunta,
essendo stati proposti avverso la medesima decisione di primo grado e visti gli evidenti
elementi di connessione.
4. Ciò posto, prima di procedere alla disamina del contenuto dei reclami, muovendo
dai profili di censura comuni, occorre dare atto della tardività, ai sensi dell’art. 33, comma
2, C.G.S., del ricorso proposto dal Sig. De Biasi Luciano, già Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comitato Regionale Basilicata e sanzionato dalla Commissione Disciplinare
con un anno di inibizione.
Il gravame, infatti, è stato inviato (via fax) solo l’11 ottobre 2003, otto giorni dopo,
quindi, la formale notifica della decisione impugnata (avvenuta il 3 ottobre 2003).
5. Per il resto, i reclami riuniti in trattazione non possono, ad ogni modo, essere accolti.
Conviene prendere le mosse dalle doglianze che accomunano la maggior parte dei
ricorsi, ed in particolar modo dall’eccepito difetto di legittimazione a decidere della Commissione
Disciplinare presso la L.N.D., sia dal punto di vista della mancanza nelle carte
federali di una norma che espressamente devolva alla medesima Commissione Disciplinare
i deferimenti dei dirigenti federali in ordine a questioni diverse dall’incompatibilità (rimesse
alla cognizione della Corte Federale), sia per quanto attiene alla competenza a
giudicare della Commissione Disciplinare della L.N.D. in luogo di quella insediata presso
il Comitato Regionale di appartenenza (trattasi di profili di rito dedotti in tutti i reclami di
cui si discute, salvo quelli proposto dal Centola e, seppure in parte, dal Lapenna).
6. Orbene, non giova richiamare ai reclamanti l’art. 10, comma 6, delle N.O.I.F. (“I dirigenti
federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte
Federale”), che è disposizione ancora formalmente vigente ma chiaramente in contrasto,
sotto l’aspetto della competenza a conoscere, con norme di rango superiore (Statuto e
Codice di Giustizia Sportiva) e quindi sostanzialmente inapplicabile (in attesa della sua
formale modifica o abrogazione).
L’art. 32, comma 7, del vigente Statuto Federale e l’art. 22, comma 1, lett. b),
C.G.S., limitano, infatti, il potere giudicante della Corte Federale alle sole questioni attinenti
all’incompatibilità dei dirigenti federali (procedimento su iniziativa del Procuratore
federale).
La limitazione del potere cognitivo della Corte Federale alla sola materia dell’incompatibilità
non può mandare automaticamente assolti, pur in mancanza di una norma
espresa, i dirigenti federali che si rendano responsabili della violazione delle norme federali,
tanto più questo quando vengono ad essere coinvolti, come nel caso di specie, i generalissimi
principi di cui all’art. 1 C.G.S..
Non esiste, dunque, un ambito di immunità, sia dal punto di vista dei precetti (“I dirigenti
federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e
della riservatezza degli atti del proprio ufficio”: art. 10, comma 2, N.O.I.F., prescrizione generale
sicuramente vigente) che di quello dell’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento
sportivo del calcio, in favore dei dirigenti federali che si rendano responsabili
delle dette violazioni e che pertanto devono essere giudicati dai normali Organi giudicanti
competenti a decidere sui fatti denunziati da Organi federali a carico di soggetti deferiti (in
primo grado le Commissioni Disciplinari: art. 25, commi 4 e 6, C.G.S.; in secondo e ultimo
grado di giudizio questa Commissione di Appello).
In definitiva, pur in assenza di una disposizione federale chiarificatrice, deve ritenersi
che la riduzione della potestà delibativa funzionale in capo alla Corte Federale non abbia
di per sé creato una posizione sostanziale di integrale immunità, o di estraneità, in capo
ai dirigenti federali in ordine alla violazione dei principi e delle norme (comprese quelle in
materia contabile-gestionale) dell’ordinamento sportivo. La posizione di tali soggetti non
può essere valutata, pertanto, in maniera dissimile (seppur con i necessari adattamenti in
termini di competenza degli Organi chiamati a decidere) da quella dei dirigenti di società
e degli altri tesserati, né, di certo, può parlarsi in termini di ultrattività delle disposizioni organizzative
che prevedevano la competenza generale della Corte Federale.
7. Quanto alla competenza della Commissione Disciplinare presso la L.N.D., in luogo
di quella insediata presso il Comitato Regionale interessato, la Commissione d’Appello è
ben consapevole delle decisioni (annullamento con rinvio e rimessione degli atti alla competente
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale) assunte nella riunione
del 15 settembre 2003 in ordine alla posizione del Presidente e dei membri del Collegio
dei Revisori dei conti del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia.
Ma in quel caso era coinvolto solo l’Organo di controllo interno, come esclusivamente
interna era la dimensione dell’attività (economico-finanziaria) coinvolta. Nel caso
che si occupa, invece, la competenza della Commissione Disciplinare “nazionale” trova
luogo in virtù della complessiva attrazione dovuta al coinvolgimento degli Organi di vertice
di rilevanza esterna del Comitato Regionale, a partire dal suo Presidente (che, tra
l’altro, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della L.N.D. fa parte del Consiglio Direttivo
della predetta Lega).
Del resto, non può pretermettersi che, a norma dello stesso art. 16 del Regolamento
della L.N.D., i Comitati Regionali costituiscono articolazione funzionale della Lega e pertanto
l’agire dei suoi Organi di vertice e rappresentativi, quando non sia coinvolta la sola
esplicazione delle funzioni di controllo interno, non può essere valutato alla stregua della
dimensione meramente localistica dell’attività del Comitato Regionale.
L’insieme, inoltre, dei comportamenti sanzionati denota una commistione di azioni, e
quindi di responsabilità, da parte degli organi deliberativi e di quelli di controllo (si veda, titolo
di esempio, il comportamento del De Biasi, il cui reclamo peraltro, per i suddetti motivi
di rito, è escluso dalla presente trattazione).
8. Per il resto, passando al merito, i reclamanti tendono tutti a contestare l’asserita
gravità delle irregolarità ed omissioni amministrativo-contabili riscontrate, perpetrate in
violazione delle norme regolamentari amministrativo-contabili e dell’art. 16 del Regolamento
della L.N.D. (oltre che, in alcuni casi, in aperta violazione dei principi generalissimi
di cui all’art. 1 C.G.S.).
In realtà la gravità delle condotte censurate (omesse ed irregolari contabilizzazioni,
operazioni postdatate, irregolarità varie ecc.), chiaramente evidenziatasi grazie agli accertamenti
degli organi inquirenti, non appare sovvertibile sulla base degli elementi dedotti
dai reclamanti; come è incontestabile che questo insieme di comportamenti contabilmente
“allegri”, o quanto meno viziati da grave superficialità, di certo non “sanati” nel
tempo, abbia progressivamente portato ad un dissesto gestionale finanziario di non poco
momento.
9. Così anche l’articolazione delle sanzioni decisa dalla Commissione Disciplinare (e
non contestata dalla Procura Federale) appare rispondere a principi di equità e soprattutto
di proporzionalità rispetto ai ruoli rivestiti dagli incolpati, agli atti effettivamente compiuti
dai medesimi, alle norme violate e alla qualificazione soggettiva dei comportamenti, senza
che possa darsi spazio, in effetti, in favore dei deferiti, alla diminuente di cui all’art. 14,
comma 5, C.G.S., non sussistendone i presupposti (ammissione della propria responsabilità
unita ad un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto,
oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione
dei responsabili) per alcuno degli incolpati, a partire dal Presidente Centola, il quale
ultimo, d’altra parte, non ha esitato ad avanzare, a propria discolpa, elementi di sospetto
e strumentalità nell’agire degli Organi federali che non possono trovare ingresso nell’attuale
sede.
Del resto le pene inflitte, valutate sia singolarmente che nel loro complesso, non appaiono
affatto particolarmente gravose ed afflittive, tenuto conto che non si è trattato di
meri “aggiustamenti contabili” o, per la maggior parte, di violazioni di natura meramente
veniale.
10. Né può operarsi un distinguo in relazione alla posizione del Maglia, e questo non
tanto per l’eventuale rilevanza della partecipazione di mero fatto alle riunioni dell’Organo
consiliare, sostenuta anche dalla Procura Federale ma senza che sul punto la presente
Commissione possa esprimere avviso di concordanza, quanto in relazione al periodo,
seppur ridotto, in cui ha comunque partecipato a pieno titolo alle riunioni medesime (come
ammesso dallo stesso reclamante alla pag. 3 dell’atto di appello).
11. Per completezza dell’argomentare, occorre procedere alla disamina delle residuali
contestazioni di ordine procedurale formulate da alcuni dei reclamanti ed a cui, perlopiù,
ha già dato efficace risposta l’Organo di prime cure.
In ordine all’eccepita incompetenza ed effettuare rilievi da parte dei revisori della
L.N.D., risulta elemento effettivamente assorbente che nell’avanzare il deferimento l’Organo
requirente si sia basato anche, seppur non solo, sugli accertamenti effettuati dall’Organo
federale preposto alle indagini (U.I.). La lamentata violazione del diritto di difesa è
stata poi, in effetti, dedotta in maniera generica o comunque non decisiva, come non decisiva
e comunque inconferente si appalesa la lagnanza relativa alla pretesa illegittimità
della procedura di commissariamento del Comitato Regionale.
Alla stregua delle sopraindicate considerazioni la C.A.F., riuniti gli appelli respinge
quelli come sopra proposti dai Signori Centola Giuseppe, Maglia Carlo, Tubito Gianfranco,
Cortolano Nicola, Maglione Mario, Lapenna Marco e Galizia Giuseppe Ferdinando; di-
chiara inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S., l’appello proposto dal Sig.
De Biasi Luciano. Dispone l’incameramento delle tasse versate.
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RECLAMO DEL SIG. CENTOLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART.
16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della
L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL PROF. MAGLIA CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. TUBITO GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO
L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38
dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. CARTOLANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. MAGLIONE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. LAPENNA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO DELLA L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL DR. GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO
L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38
dell’1.10.2003)
RECLAMO DEL SIG. DE BIASI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT.
C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. –
Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)"