F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 17/10/03 RECLAMO DEL SIG. CENTOLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL PROF. MAGLIA CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. TUBITO GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. CARTOLANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. MAGLIONE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. LAPENNA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL DR. GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. DE BIASI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 17/10/03 RECLAMO DEL SIG. CENTOLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL PROF. MAGLIA CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. TUBITO GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. CARTOLANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. MAGLIONE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. LAPENNA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL DR. GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) RECLAMO DEL SIG. DE BIASI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell’1.10.2003) 1. Il Procuratore Federale, con atto dell’8 luglio 2003, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini (con relazione preliminare e definitiva), nonché del verbale dell’ispe- zione amministrativa effettuata nel novembre 2002 dal Presidente e da un componente del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D., in ordine alle gravi irregolarità amministrativo- contabili emerse, che tra l’altro avevano provocato un rilevante disavanzo di gestione quantificato a consuntivo nel giugno 2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.D. il Presidente del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D., il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del suddetto Comitato, insieme ai Consiglieri del Comitato Regionale e ai componenti dell’Organo di controllo, per vederli rispondere della violazione dell’art. 16 del Regolamento della L.N.D. e, nel caso degli organi di vertice e del Consigliere Rinaldi, anche della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. 2. La Commissione Disciplinare presso la L.N.D., con la decisione impugnata, ritenendo che le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità, e quindi l’art. 16, lett. c), del Regolamento L.N.D., fossero stati effettivamente violati, sulla base di quanto esaurientemente accertato dagli organi di indagine, ma che non tutti e nello stesso modo fossero coinvolti nelle irregolarità contabili e gestionali, si esprimeva mandando assolti i deferiti Rinaldi, Tortorella, Martulli, Venice, Timpone, Moltedo e Palmieri, mentre, per il resto, infliggeva le seguenti sanzioni: un anno e sei mesi di inibizione per Centola (Presidente del Comitato Regionale Basilicata dal 1996/97 al 2001/2002); tre mesi di inibizione per Cartolano (Consigliere del Comitato Regionale nella stagione sportiva 1998/99); due mesi di inibizione per Maglia (Consigliere del Comitato Regionale dal 1998/99 al 1999/2000); un mese di inibizione per Maglione (Consigliere del Comitato Regionale nel 1998/99), Galizia (Consigliere del Comitato Regionale dal 2000/01 al 2001/2002) e Tubito (Consigliere del Comitato Regionale dal 2000/01 al 2001/2002); sei mesi di inibizione per Lapenna (Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comitato Regionale per il quadriennio 1996/2000); un anno di inibizione per De Biasi (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale per la stagione 2000/2001 e Consigliere del Comitato Regionale nel 1999/2000); due mesi di inibizione per Paciello (componente supplente del Collegio dei Revisori dal 1996 al 2002). 3. I tesserati sanzionati in prime cure hanno proposto appello, salvo il Greco, al quale peraltro è stato riservato un trattamento più benevolo in prima istanza (ammonizione) avendo egli denunziato formalmente l’irregolare funzionamento degli organi direttivi del Comitato, nonché il Paciello. Gli appelli degli intestati reclamanti possono essere oggetto di trattazione congiunta, essendo stati proposti avverso la medesima decisione di primo grado e visti gli evidenti elementi di connessione. 4. Ciò posto, prima di procedere alla disamina del contenuto dei reclami, muovendo dai profili di censura comuni, occorre dare atto della tardività, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., del ricorso proposto dal Sig. De Biasi Luciano, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Basilicata e sanzionato dalla Commissione Disciplinare con un anno di inibizione. Il gravame, infatti, è stato inviato (via fax) solo l’11 ottobre 2003, otto giorni dopo, quindi, la formale notifica della decisione impugnata (avvenuta il 3 ottobre 2003). 5. Per il resto, i reclami riuniti in trattazione non possono, ad ogni modo, essere accolti. Conviene prendere le mosse dalle doglianze che accomunano la maggior parte dei ricorsi, ed in particolar modo dall’eccepito difetto di legittimazione a decidere della Commissione Disciplinare presso la L.N.D., sia dal punto di vista della mancanza nelle carte federali di una norma che espressamente devolva alla medesima Commissione Disciplinare i deferimenti dei dirigenti federali in ordine a questioni diverse dall’incompatibilità (rimesse alla cognizione della Corte Federale), sia per quanto attiene alla competenza a giudicare della Commissione Disciplinare della L.N.D. in luogo di quella insediata presso il Comitato Regionale di appartenenza (trattasi di profili di rito dedotti in tutti i reclami di cui si discute, salvo quelli proposto dal Centola e, seppure in parte, dal Lapenna). 6. Orbene, non giova richiamare ai reclamanti l’art. 10, comma 6, delle N.O.I.F. (“I dirigenti federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale”), che è disposizione ancora formalmente vigente ma chiaramente in contrasto, sotto l’aspetto della competenza a conoscere, con norme di rango superiore (Statuto e Codice di Giustizia Sportiva) e quindi sostanzialmente inapplicabile (in attesa della sua formale modifica o abrogazione). L’art. 32, comma 7, del vigente Statuto Federale e l’art. 22, comma 1, lett. b), C.G.S., limitano, infatti, il potere giudicante della Corte Federale alle sole questioni attinenti all’incompatibilità dei dirigenti federali (procedimento su iniziativa del Procuratore federale). La limitazione del potere cognitivo della Corte Federale alla sola materia dell’incompatibilità non può mandare automaticamente assolti, pur in mancanza di una norma espresa, i dirigenti federali che si rendano responsabili della violazione delle norme federali, tanto più questo quando vengono ad essere coinvolti, come nel caso di specie, i generalissimi principi di cui all’art. 1 C.G.S.. Non esiste, dunque, un ambito di immunità, sia dal punto di vista dei precetti (“I dirigenti federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio”: art. 10, comma 2, N.O.I.F., prescrizione generale sicuramente vigente) che di quello dell’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento sportivo del calcio, in favore dei dirigenti federali che si rendano responsabili delle dette violazioni e che pertanto devono essere giudicati dai normali Organi giudicanti competenti a decidere sui fatti denunziati da Organi federali a carico di soggetti deferiti (in primo grado le Commissioni Disciplinari: art. 25, commi 4 e 6, C.G.S.; in secondo e ultimo grado di giudizio questa Commissione di Appello). In definitiva, pur in assenza di una disposizione federale chiarificatrice, deve ritenersi che la riduzione della potestà delibativa funzionale in capo alla Corte Federale non abbia di per sé creato una posizione sostanziale di integrale immunità, o di estraneità, in capo ai dirigenti federali in ordine alla violazione dei principi e delle norme (comprese quelle in materia contabile-gestionale) dell’ordinamento sportivo. La posizione di tali soggetti non può essere valutata, pertanto, in maniera dissimile (seppur con i necessari adattamenti in termini di competenza degli Organi chiamati a decidere) da quella dei dirigenti di società e degli altri tesserati, né, di certo, può parlarsi in termini di ultrattività delle disposizioni organizzative che prevedevano la competenza generale della Corte Federale. 7. Quanto alla competenza della Commissione Disciplinare presso la L.N.D., in luogo di quella insediata presso il Comitato Regionale interessato, la Commissione d’Appello è ben consapevole delle decisioni (annullamento con rinvio e rimessione degli atti alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale) assunte nella riunione del 15 settembre 2003 in ordine alla posizione del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia. Ma in quel caso era coinvolto solo l’Organo di controllo interno, come esclusivamente interna era la dimensione dell’attività (economico-finanziaria) coinvolta. Nel caso che si occupa, invece, la competenza della Commissione Disciplinare “nazionale” trova luogo in virtù della complessiva attrazione dovuta al coinvolgimento degli Organi di vertice di rilevanza esterna del Comitato Regionale, a partire dal suo Presidente (che, tra l’altro, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento della L.N.D. fa parte del Consiglio Direttivo della predetta Lega). Del resto, non può pretermettersi che, a norma dello stesso art. 16 del Regolamento della L.N.D., i Comitati Regionali costituiscono articolazione funzionale della Lega e pertanto l’agire dei suoi Organi di vertice e rappresentativi, quando non sia coinvolta la sola esplicazione delle funzioni di controllo interno, non può essere valutato alla stregua della dimensione meramente localistica dell’attività del Comitato Regionale. L’insieme, inoltre, dei comportamenti sanzionati denota una commistione di azioni, e quindi di responsabilità, da parte degli organi deliberativi e di quelli di controllo (si veda, titolo di esempio, il comportamento del De Biasi, il cui reclamo peraltro, per i suddetti motivi di rito, è escluso dalla presente trattazione). 8. Per il resto, passando al merito, i reclamanti tendono tutti a contestare l’asserita gravità delle irregolarità ed omissioni amministrativo-contabili riscontrate, perpetrate in violazione delle norme regolamentari amministrativo-contabili e dell’art. 16 del Regolamento della L.N.D. (oltre che, in alcuni casi, in aperta violazione dei principi generalissimi di cui all’art. 1 C.G.S.). In realtà la gravità delle condotte censurate (omesse ed irregolari contabilizzazioni, operazioni postdatate, irregolarità varie ecc.), chiaramente evidenziatasi grazie agli accertamenti degli organi inquirenti, non appare sovvertibile sulla base degli elementi dedotti dai reclamanti; come è incontestabile che questo insieme di comportamenti contabilmente “allegri”, o quanto meno viziati da grave superficialità, di certo non “sanati” nel tempo, abbia progressivamente portato ad un dissesto gestionale finanziario di non poco momento. 9. Così anche l’articolazione delle sanzioni decisa dalla Commissione Disciplinare (e non contestata dalla Procura Federale) appare rispondere a principi di equità e soprattutto di proporzionalità rispetto ai ruoli rivestiti dagli incolpati, agli atti effettivamente compiuti dai medesimi, alle norme violate e alla qualificazione soggettiva dei comportamenti, senza che possa darsi spazio, in effetti, in favore dei deferiti, alla diminuente di cui all’art. 14, comma 5, C.G.S., non sussistendone i presupposti (ammissione della propria responsabilità unita ad un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili) per alcuno degli incolpati, a partire dal Presidente Centola, il quale ultimo, d’altra parte, non ha esitato ad avanzare, a propria discolpa, elementi di sospetto e strumentalità nell’agire degli Organi federali che non possono trovare ingresso nell’attuale sede. Del resto le pene inflitte, valutate sia singolarmente che nel loro complesso, non appaiono affatto particolarmente gravose ed afflittive, tenuto conto che non si è trattato di meri “aggiustamenti contabili” o, per la maggior parte, di violazioni di natura meramente veniale. 10. Né può operarsi un distinguo in relazione alla posizione del Maglia, e questo non tanto per l’eventuale rilevanza della partecipazione di mero fatto alle riunioni dell’Organo consiliare, sostenuta anche dalla Procura Federale ma senza che sul punto la presente Commissione possa esprimere avviso di concordanza, quanto in relazione al periodo, seppur ridotto, in cui ha comunque partecipato a pieno titolo alle riunioni medesime (come ammesso dallo stesso reclamante alla pag. 3 dell’atto di appello). 11. Per completezza dell’argomentare, occorre procedere alla disamina delle residuali contestazioni di ordine procedurale formulate da alcuni dei reclamanti ed a cui, perlopiù, ha già dato efficace risposta l’Organo di prime cure. In ordine all’eccepita incompetenza ed effettuare rilievi da parte dei revisori della L.N.D., risulta elemento effettivamente assorbente che nell’avanzare il deferimento l’Organo requirente si sia basato anche, seppur non solo, sugli accertamenti effettuati dall’Organo federale preposto alle indagini (U.I.). La lamentata violazione del diritto di difesa è stata poi, in effetti, dedotta in maniera generica o comunque non decisiva, come non decisiva e comunque inconferente si appalesa la lagnanza relativa alla pretesa illegittimità della procedura di commissariamento del Comitato Regionale. Alla stregua delle sopraindicate considerazioni la C.A.F., riuniti gli appelli respinge quelli come sopra proposti dai Signori Centola Giuseppe, Maglia Carlo, Tubito Gianfranco, Cortolano Nicola, Maglione Mario, Lapenna Marco e Galizia Giuseppe Ferdinando; di- chiara inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S., l’appello proposto dal Sig. De Biasi Luciano. Dispone l’incameramento delle tasse versate.
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