F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE SEGUITO GARA FIRENZE RONDINELLA/FO.CE.VARA. DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 10.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE SEGUITO GARA FIRENZE RONDINELLA/FO.CE.VARA. DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 33 del 10.10.2003) L’odierno reclamante veniva squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate effettive di gara, avendo egli rivolto all’arbitro durante l’incontro di cui in intestazione, a seguito di una decisione tecnica presa dal direttore di gara, frasi gravemente offensive e blasfeme, ed avendo indirizzato al medesimo evidenti gesti di protesta all’atto della notifica del conseguente provvedimento disciplinare espulsivo, e quindi nel mentre abbandonava il terreno di gioco. Avverso detto provvedimento giustiziale il Pelanti proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, chiedendo la riduzione della squalifica, sul presupposto che la stessa sarebbe stata eccessiva rispetto all’addebito. Con la decisione impugnata, l’Organo di giustizia di secondo grado ha respinto il reclamo, giudicando la misura della sanzione congrua rispetto all’addebito, tenuto presente anche che il comportamento reiteratamente offensivo del calciatore doveva giudicarsi tanto più grave alla luce del pronunciamento di espressioni blasfeme. Con il reclamo in trattazione, il Pelanti, ritenendo ancora una volta la sanzione inflitta sproporzionata rispetto all’accaduto e carenti gli elementi di gravità che necessariamente avrebbero dovuto caratterizzare una pena così severa, ha concluso chiedendo la riduzione della squalifica inflitta a due giornate. Tanto premesso, la Commissione d’Appello Federale, nei limiti della delibazione consentitale dal C.G.S. in qualità di Giudice di terzo grado, e quindi relativamente a profili di pura legittimità e di violazione di legge inerenti in particolar modo all’applicazione delle sanzioni, ritiene che non sussistono i presupposti per sovvertire il giudizio di congruità formulato dalla Commissione Disciplinare. Del resto lo stesso ricorrente non contesta né lo svolgimento dei fatti, per come riportati nel referto arbitrale (in ordine ai quali peraltro la presente Commissione non avrebbe potuto far altro che declinare la propria competenza a conoscere), né la legittimità del provvedimento espulsivo. Orbene, quanto all’indiscutibile gravità dei fatti, i precedenti Organi giudicanti hanno dato adeguata contezza, in esito a giudizio di congruità, degli elementi che hanno giustificato l’inflizione di una sanzione di congruità, degli elementi che hanno giustificato l’inflizione di una sanzione più grave di quella minima (squalifica per una gara) automaticamente applicabile in caso di espulsione del calciatore dal campo. Nei limiti della sindacabilità della vertenza, dunque, le norme del Codice risultano essere state applicate in maniera corretta e legittima. Dati i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo del calciatore Pelanti Simone come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.
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