F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CAGLIARI CALCIO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003) RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. CELLINO MASSIMO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 50.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CAGLIARI CALCIO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003) RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. CELLINO MASSIMO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 50.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003) Con provvedimento del 30 luglio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il presidente della società Cagliari, Cellino, per violazione dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale e per aver violato i principi di lealtà correttezza e probità, nonché la società Cagliari per violazione dell’articolo 3, comma 2 e dell’articolo 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al presidente Cellino. La predetta Commissione in data 4 settembre 2003 deliberava di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro 50.000,00 a Cellino e quella dell’ammenda di euro 15.000,00 alla società Cagliari. In data 15 ottobre 2003 sia Cellino che la società Cagliari chiedevano a questa Commissione l’applicazione dell’amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e n. 80/A, rispettivamente dell’11.9.2003 e del 17.9.2003, in relazione alle violazioni della normativa in questione, per cui i ricorrenti stessi erano stati sanzionati. Ciò premesso si osserva che l’amnistia di cui al comunicato n. 80/A del 17 settembre 2003 può essere applicata d’ufficio o a richiesta di parte. In quest’ultima ipotesi, riguardante il caso in esame, l’applicazione dell’amnistia può essere richiesta dagli interessanti con istanza da presentare agli organi di giustizia competenti ad irrogare le sanzioni qualora il procedimento disciplinare sia ancora in corso, e agli organi di giustizia che abbiano pronunciato la sentenza passata in giudicato, se il procedimento penale sia già stato definito. Gli interessati, nel caso in esame, non hanno presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare e, pertanto, rimane di competenza di quest’ultima l’applicazione dell’amnistia richiesta dai ricorrenti. I ricorsi del presidente Cellino e del Cagliari, quindi, vanno riuniti per connessione e vanno dichiarati inammissibili per essere stati proposti ad un organo incompetente, restando, per quanto detto la competenza, in materia di applicazione dell’amnistia, riservata alla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., riunite le richieste di amnistia del Cagliari Calcio di Cagliari e del Sig. Cellino Massimo come sopra proposte, le dichiara inammissibili perché non proposte all’Organo competente.
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