F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 27/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE SANSONETTI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA DI MESI SETTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 E 94 TER N.O.I.F. SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 3.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 27/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE SANSONETTI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA DI MESI SETTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 E 94 TER N.O.I.F. SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 30 del 3.10.2003) Il calciatore Sansonetti Marcello ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 30 del 3 ottobre 2003, con la quale allo stesso Sansonetti è stata inflitta la sanzione della squalifica per mesi sette. Sostanzialmente il ricorrente chiede una congrua riduzione della suddetta squalifica ritenendo ingiusta la sanzione inflittagli in considerazione delle sanzioni sensibilmente meno afflittive applicate invece ai dirigenti della società di appartenenza. Il procedimento ha avuto origine dal deferimento della Procura Federale che a seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini ha ritenuto provato che il Presidente della Società F.C. Pro Vasto ed il calciatore Sansonetti avrebbero stipulato, per la stagione sportiva 2002/2003, due diversi contratti, uno depositato in Lega e l’altro non depositato e garantito da assegni post datati. In particolare il contratto depositato prevedeva, quale compenso dovuto dalla società al calciatore per le sue prestazioni sportive, l’importo di euro 5.000,00; il secondo l’importo di euro 51.129,00. Tale assunto accusatorio è risultato documentalmente provato ed in particolare che il contratto che regolamentava effettivamente i rapporti economici posti in essere fra le parti era quello di euro 51.129,00. La Commissione Disciplinare ha conseguentemente ritenuto la responsabilità del Sansonetti e dei dirigenti della Pro Vasto coinvolti nella vicenda, tenuto soprattutto conto del fatto che gli accordi economici fra società e calciatori per i campionati nazionali della L.N.D. non possono superare l’importo annuale di euro 25.822,00. Ciò posto va però ritenuta fondata la doglianza del Sansonetti relativa alla misura della sanzione inflittagli in quanto, mentre alla società ed ai suoi dirigenti sono state applicate sanzioni nel minimo previsto, al calciatore è stata invece applicata una squalifica molto superiore a detto minimo (squalifica non inferiore a un mese, ai sensi dell’art. 7, comma 8, C.G.S.). Si ritiene pertanto di dover ridurre la squalifica stessa alla durata di mesi tre. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo del calciatore Sansonetti Marcello come sopra proposto, riducendo la sanzione inflitta a mesi tre di squalifica. Ordina restituirsi la tassa versata.
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