F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DELL’A.S. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI ANNI UNO E MESI DUE ALL’ALLENATORE ANDREI ALBERTO, MESI NOVE AL SIG. PANCONI ROBERTO, MESI QUATTRO AL SIG. MEZZANOTTE ENZO E DI MESI DUE AL CALCIATORE ABAZI FERDI E L’AMMENDA DI e 2.500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ PER L’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 10 del 10.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 13/11/03 RECLAMO DELL’A.S. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE DI ANNI UNO E MESI DUE ALL’ALLENATORE ANDREI ALBERTO, MESI NOVE AL SIG. PANCONI ROBERTO, MESI QUATTRO AL SIG. MEZZANOTTE ENZO E DI MESI DUE AL CALCIATORE ABAZI FERDI E L’AMMENDA DI e 2.500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ PER L’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 del 10.9.2003) A seguito di deferimento del Procuratore Federale dell’allenatore Andrei Alberto, del dirigente accompagnatore Panconi Roberto, del dirigente accompagnatore Mezzanotte Enzo, del calciatore Abazi Ferdi, tutti appartenenti - all’epoca dei fatti - alla A.S. Lastrigiana per art. 1, comma 1 C.G.S. e della medesima società per art. 2, comma 3 e 4 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 10 dell’11 settembre 2003) applicava le seguenti sanzioni: all’Andre l’inibizione per anni uno e mesi due; al Panconi l’inibizione per mesi nove; al Mezzanotte l’inibizione per mesi quattro; al calciatore Abazi la squalifica per mesi due ed alla società A.S. Lastrigiana l’ammenda di euro 2.500,00. Ricorrevano a questa Commissione d’Appello Federale la società ed i tesserati, non contestando i fatti (l’aver impiegato per due partite di Campionato Allievi Girone B, e precisamente l’8.3.2003 e il 23.3.2003) il giovane calciatore Abazi Ferdi, sebbene questi squalificato per tre giornate in esito a pregressa pronuncia del Giudice Sportivo, utilizzando il nome di altro calciatore del medesimo sodalizio Abd El Fatah Alessio, tra l’altro, all’insaputa di quest’ultimo. Il ricorso merita parziale accoglimento. I fatti sono pacifici e le dichiarazioni ammissive e concordi nei contenuti effettuate in primo grado dai protagonisti della vicenda non abbisognano di ulteriori considerazioni in punto di fatto. Lamentano invece i ricorrenti come la Commissione Disciplinare non abbia minimamente in considerazione, pur avendone riscontrato esistenza nella motivazione l’incensurabilità dei tesserati nonché della società quale oggettivamente responsabile per la condotta loro ascritta. Orbene indipendentemente dal fatto che una sanzione minore avrebbe comportato un minor accumulo di punti “nella classifica disciplina” che il Settore Giovanile Scolastico ha stilato per la stagione sportiva 2003/2004 risulta dagli atti come la condotta ascritta ai singoli tesserati e alla società costituisca un unico “incidente di percorso”, essendosi i ricorrenti sempre comportati correttamente, secondo le norme dei codici di giustizia sportiva. Costituendo pertanto questo corretto modo di agire nel tempo una esimente, la relativa sanzione da comminare deve produrre l’effetto afflittivo ma deve risultare congrua e adeguata alla fattispecie in esame. Alla luce di tali considerazioni vanno pertanto ridotte le sanzioni sportive così come applicate dal giudice di primo grado reputandosi congrue quelle di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dall’A. S. Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze), riducendo le sanzioni: - dell’inibizione al signor Andrei Alberto a mesi 10; - dell’inibizione al signor Panconi Roberto a mesi 6; - dell’ammenda a e 2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.
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