F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DELLA SOCIETÀ ALTA MARCA VALDOBBIADENE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.S.N. 1997/A.M. VALDOBBIADENE DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 83 del 17.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DELLA SOCIETÀ ALTA MARCA VALDOBBIADENE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.S.N. 1997/A.M. VALDOBBIADENE DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 83 del 17.10.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 17 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque respingeva il reclamo proposto dall’A.M. Valdobbiadene in merito alla posizione del calciatore Mastropasqua Augusto, schierato dalla società nella gara di campionato PSN 1997/Valdobbiadene del 20.9.2003 benché squalificato in esito alla gara di SuperCoppa del Veneto T. Broccardo Thiene/A.M. Valdobbiadene del 13.9.2003. Rilevava la Commissione che la gara di SuperCoppa, in esito alla quale il calciatore era stato squalificato, non appartiene né alla Coppa Italia né ad una delle Coppe Regioni di talché la sanzione andava scontata nella prima gara dell’attività ufficiale diversa dalle stesse Coppa Italia e Coppe Regioni. Poiché il Mastropasqua (pur non avendo preso parte alla gara di Coppa Italia del 17.9.2003) aveva preso parte alla (prima) gara di campionato del 20.9.2003 ed aveva giocato, dunque, in posizione irregolare, respingeva, come già detto, il reclamo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l’A.M. Valdobbiadene che osservava, in estrema sintesi, come la SuperCoppa del Veneto dovesse essere considerata non altro che una delle Coppe regionali, organizzata, nel caso in esame, dal Comitato Regionale Veneto, e come il Mastropasqua dovesse scontare la squalifica, a norma dell’art. 14, comma 10.1, C.G.S., non in gara di campionato, ma di Coppa Italia. Come aveva fatto, non prendendo parte alla gara Valdobbiadene/Treviso Calcio del 17.9.2003. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della regolarità della posizione del Mastropasqua ed omologasse il risultato conseguito sul campo. L’appello dell’A.M. Valdobbiadene, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto. Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque non vi è dubbio, infatti, che la gara in esito alla quale il calciatore dell’A.M. Valdobbiadene, Mastropasqua Augusto, è stato squalificato non è gara di campionato, ma una delle gare di Coppa regionale organizzate dai vari Comitati Regionali. È vero, come rilevato dalla Commissione, che la SuperCoppa del Veneto, che si gioca tra le vincitrici del Campionato regionale e della fase regionale della Coppa Italia, non è gara di Coppa Italia, ma è altrettanto vero che detta SuperCoppa è certamente una Coppa regionale, organizzata, gestita e regolamentata dal Comitato Regionale Veneto. Nel caso in esame non può trovare applicazione, pertanto, il disposto di cui all’art. 14, comma 10.3, C.G.S. (che prevede che le sanzioni inflitte in relazione a gara diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni devono essere scontate “nelle gare dell’attività ufficiale diversa” dalle suddette Coppe), ma il diverso comma 10.1 dell’art. 14 appena citato, dal momento che la SuperCoppa del Veneto, come appena detto, è e deve essere considerata una delle Coppe regioni cui il comma in esame fa espresso riferimento. Così stando le cose non vi è dubbio che il Mastropasqua ha correttamente scontato la sanzione inflittagli nella gara di Coppa Italia Valdobbiadene/Treviso Calcio del 17.9.2003, senza che fosse tenuto a scontarla nella gara di campionato del giorno 20 successivo. Ne consegue, come già anticipato, l’accoglimento dell’impugnazione proposta. Ne consegue pure, quanto alla tassa reclamo, che questa, a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello della società Alta Marca Valdobbiadene di Valdobbiadene (Treviso) annullando l’impugnata delibera e ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella gara suindicata. Si dispone la restituzione della tassa versata.
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