F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DELLA S.S. CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 113 del 27.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DELLA S.S. CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 113 del 27.10.2003) A seguito di accertamenti dell’Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo, in data 30.9.2003, infliggeva all’odierna ricorrente, per responsabilità oggettiva, la sanzione della perdita della gara Avellino/Napoli, del 20.9.2003, con il punteggio di 0-3, per “i ripetuti e gravi atti violenti, perpetrati da tifosi del Napoli, in un quadro generale caratterizzato dalla mancanza, sempre dipendente dalla medesima causa, delle condizioni necessarie per un regolare svolgimento del gioco”, in applicazione dell’art. 12 comma 1, parte 1, C.G.S.”. Avverso questa decisione, la S.S.C. Napoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. A sostegno del gravame, si eccepiva, in sintesi (dopo la valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare del rapporto del quarto ufficiale di gara, del collaboratore dell’Ufficio Indagini, del rapporto dell’arbitro) quanto segue. La violazione e falsa interpretazione dell’art. 21 dello Statuto, degli artt. 34, 35 e 44 del Regolamento della L.N.P., degli artt. 60, 61, 62, 64 delle N.O.I.F., della regola 5 delle regole del giuoco calcio e degli artt. 9, 11 e 12 del C.G.S.. Veniva, preliminarmente, criticata l’applicazione dell’istituto, “eccezionale”, della responsabilità oggettiva ed il suo collegamento con “fatti commessi per motivi estranei alla gara”, come verificatosi nel caso in esame. Si sosteneva, poi, che la ricorrente “non poteva rispondere del mantenimento dell’ordine pubblico, sul campo di calcio dell’Avellino, né dei disservizi o delle deficienze, nel mantenimento dell’ordine pubblico, imputabili alla società ospitante, se non alle forze dell’ordine”. Secondo l’odierna ricorrente, la decisione di non dare inizio alla gara (a seguito dei noti, tragici e gravi incidenti che si erano verificati e che hanno portato alla morte di un giovane tifoso napoletano) è stata “una decisione ‘esterna’, proveniente dal Presidente della Lega, a ciò, espressamente, consultato, che, non rientrando nell’ipotesi dell’art. 64 N.O.I.F., non è suscettibile di revoca o di modifica, da parte degli organi della “Giustizia Sportiva”. Non veniva, infine, ritenuta condivisibile “la valutazione del Giudice Sportivo, nella parte in cui esclude a priori che i fatti avvenuti possano essere qualificati e rientrare nelle “circostanze eccezionali”, idonee ad indurre gli organi di Giustizia Sportiva ad annullare la gara o a disporne la ripetizione o l’effettuazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 C.G.S.” e si sosteneva, per contro, l’applicabilità della fattispecie dei “fatti eccezionali”, di cui al citato articolo, che avrebbe dovuto legittimare la fissazione della nuova data per la effettuazione della gara. La Commissione Disciplinare disattendeva, preliminarmente, la richiesta di riunione del presente procedimento con quello, instauratosi a seguito di deferimento della Procura Federale, per gli stessi fatti, a carico dell’Avellino. Affermava, poi, che è “chiaramente destituito di fondamento l’assunto principale della reclamante, secondo cui difetterebbero i presupposti della responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1 C.G.S., perché le condotte violente e pericolose, descritte nella relazione dell’Ufficio Indagini, sarebbero state poste in essere dai tifosi napoletani “per motivi estranei alla gara”, essendosi trattato della “rabbiosa reazione al colpevole ritardo, con cui sarebbe stato soccorso il giovane, caduto da una pensilina della curva Nord”, in quanto “gli atti di violenza sono iniziati in un momento sicuramente antecedente all’ingresso violento e massiccio dei tifosi napoletani, senza biglietto, all’interno dello stadio ed antecedente, quindi, anche al ferimento del giovane caduto nella curva Nord, incidente questo, verosimilmente, verificatosi tra le ore 20 e le ore 20,15... Il clima di tensione e la volontà dei tifosi di scatenare incidenti, venendo a contatto con le forze di polizia, persistevano, quindi, al ferimento del giovane (poi deceduto) che non può essere identificata come causa efficiente esclusiva dei disordini, che il Giudice Sportivo ha imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società Napoli, ai sensi dell’art. 11 comma 1 C.G.S. ...anche ad ammettere che il turbamento, per il ferimento del giovane e l’esasperazione per il presunto ritardo dei soccorsi possono avere contribuito ad aggravare la tensione, a fomentare ulteriori manifestazioni violente, in nessun modo, può sostenersi che questo tragico evento abbia spezzato il collegamento funzionale tra tali comportamenti antiregolamentari e la manifestazione sportiva”. Secondo la Commissione Disciplinare, non vi è stata, in sostanza, soluzione di continuità tra la fase antecedente e quella successiva al ferimento del povero giovane, in quanto “le risultanze ufficiali attestano che si è, invece, trattato di una serie di intemperanze e violenze, strettamente connesse e poste in essere (presumibilmente, in base ad un piano preordinato) da un nutrito numero di tifosi partenopei, in un contesto unitario”. Per quanto concerne, poi, la posizione dell’Avellino, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi un esonero di responsabilità per la società reclamante, attesa la straordinaria gravità della condotta posta in essere, dai tifosi napoletani, sia prima, che dopo la caduta dello sfortunato giovane dalla pensilina... attesa l’evidente, macroscopica sproporzione tra le invocate esimenti o attenuanti (impossibilità dei tifosi napoletani di acquisire biglietti per assistere alla partita e esasperazione conseguente al tardivo soccorso del giovane, caduto dalla pensilina) e la condotta posta in essere. La Commissione Disciplinare affronta, poi, la problematica relativa al fatto se “gli atti di violenza di cui si discute, oltre a fondare l’affermazione di responsabilità oggettiva della società Napoli, ex art. 11 comma 1 C.G.S., abbiano anche impedito la regolare effettuazione della partita, ai sensi dell’art. 12 comma 1 C.G.S.”. Sul punto, viene fatto riferimento al referto arbitrale, ovviamente, da considerarsi dotato di fede privilegiata (“la gara non si è disputata, a causa di scontri tra la forza pubblica e la tifoseria del Napoli, avvenuti prima dell’entrata in campo delle due società”) e alla relazione dell’Ufficio Indagini, secondo cui, ancora un’ora dopo il previsto orario di inizio della gara, permaneva una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica, non essendosi spenta, né attenuata l’aggressività dei tifosi napoletani”; tenuto conto della gravità e della protrazione, nel tempo, delle intemperanze, nonché della disponibilità, da parte dei facinorosi, dell’armamentario tipico della guerriglia urbana (spranghe ed altri oggetti atti ad offendere, passamontagna) è agevole concludere che sarebbe stato oltremodo rischioso dare, a quel momento, inizio alla gara, attesa la concreta possibilità di una ripresa delle violenze, magari favorita da vicende legate all’andamento della gara o alle notizie sulle condizioni di salute del giovane caduto dalla pensilina o del vice Questore, rimasto ferito, negli scontri precedenti... È a questo punto che (a seguito delle concitate consultazioni intervenute tra gli ufficiali di gara e i dirigenti delle due squadre, evidentemente, preoccupati del possibile, ulteriore, aggravamento della situazione) veniva comunicata la decisione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti di rinviare la gara, a data da destinarsi”. Sempre, secondo la Commissione Disciplinare, deve ritenersi che il Presidente della predetta Lega sia, responsabilmente, e tempestivamente, intervenuto, proprio perché le notizie, provenienti da Avellino, delineavano un quadro di concreta e persistente pericolosità che la disputa della partita, per le ragioni già dette, avrebbe potuto aggravare, con la ripresa degli atti di violenza. Ovviamente, tale disposizione di rinvio non può che operare (art. 34 Regolamento L.N.P.) sul solo piano organizzativo, lasciando, del tutto impregiudicata la valutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva, dei fatti in sede disciplinare... (in conclusione) non può trovare applicazione, quindi, la previsione di cui all’art. 12 comma 4 C.G.S., atteso che il potere degli organi di giustizia sportiva di disporre la ripetizione o l’effettuazione della gara presuppone che non sussista responsabilità oggettiva della società, ai sensi delle disposizioni precedenti”. Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la società Napoli proponeva ricorso alla C.A.F.. Dopo un’approfondita analisi delle precedenti decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, la ricorrente eccepiva (nuovamente): 1) “La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 C.G.S., nonché degli artt. 60 e 62 delle N.O.I.F., della regola 5 delle regole del giuoco del calcio e dell’art. 44 Regolamento L.N.P.”; 2) “l’omessa o contraddittoria valutazione delle risultante istruttorie ed omessa e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili di ufficio”. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Non si ravvisa, infatti, alcuna omissione o contraddittorietà, nella delibera della Commissione Disciplinare, che è fondata sulle univoche risultanze degli atti ufficiali, già, peraltro, messe in rilievo dal Giudice Sportivo. Per la precisione, è opportuno sottolineare, preliminarmente, che le motivazioni della decisione della Commissione Disciplinare non sono state inficiate dai motivi di appello. La ricorrente sostiene l’illegittimità della perdita della gara “se essa vuole essere riferita agli episodi avvenuti prima della partita, trattandosi di episodi che sono avvenuti fuori dell’impianto sportivo e quindi, non rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità oggettiva o comunque, non idonei ad impedire la regolare effettuazione della gara... stesso discorso per gli isolati episodi avvenuto in curva Nord, prima dell’incidente” e afferma che “è di tutta evidenza... che gli episodi rispetto ai quali sia il Giudice Sportivo che la Commissione Disciplinare hanno espresso un giudizio di rilevanza, ai fini dell’impedimento della regolare effettuazione della gara, non sono quelli avvenuti fuori dell’impianto sportivo o all’interno dell’impianto sportivo, prima del tragico incidente accorso al ragazzo napoletano, bensì i fatti avvenuti dopo la tragica caduta del tifoso napoletano!”. Le cose non stanno, assolutamente, in questi termini! Le suddette, corrette, argomentazioni della Commissione Disciplinare circa il comportamento criminoso, posto in essere da numerosi tifosi napoletani (sul quale si sono innestati eventi imprevedibili, come la tragica fine del giovane tifoso, con tutte le conseguenze che ne sono derivate), per creare una situazione di grave violenza e intimidazione, sia prima, che dopo il tragico incidente, non viene confutata con motivazioni specifiche e puntuali. Di conseguenza, è sufficiente ricordare quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, sul punto, e cioè che “vi è pertinenza alla gara, non solo quando gli atti di violenza siano posti in essere, in correlazione con vicende strettamente legate all’andamento della competizione sportiva, in senso stretto (decisioni arbitrali ritenute ingiuste, gesti di provocazione, verso il pubblico, da parte di un calciatore etc.) ma anche quando essi trovino causa od “occasione” nei vari aspetti collaterali alla manifestazione sportiva (accesso allo stadio, sistemazione dei tifosi nelle tribune, acquisto dei biglietti, senza che rilevi l’eventuale non contestualità con la disputa della partita”. Concludendo, sul punto, per quanto fino ad ora detto, l’apodittica affermazione difensiva che i gravi episodi di violenza sono avvenuti “per motivi estranei alla gara” non può essere, in alcun modo, condivisa e all’identica conclusione deve pervenirsi per quanto concerne l’inapplicabilità dell’ultimo comma dell’art. 12 comma 4 C.G.S. con il riferimento, ivi previsto, “al ricorrere di circostanze di carattere eccezionale”, tali da “potere fare annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l’effettuazione”. Nessun motivo investe, trattandosi, di problematica non controversa, la considerazione della Commissione Disciplinare circa il fatto che il rinvio della gara, disposto dalla Lega Nazionale Professionisti “non può che operare sul solo piano organizzativo, lasciando, del tutto, impregiudicata la valutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva, dei fatti in sede disciplinare”. Per quanto riguarda le eventuali responsabilità dell’Avellino, come già osservato dalla Commissione Disciplinare, le stesse potranno essere oggetto di autonomo procedimento, non avente come “regiudicanda” il risultato della gara, per quanto concerne l’accertata responsabilità della S.S.C. Napoli. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.S. Calcio Napoli di Napoli come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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