F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RICHIESTA DI AMNISTIA DELL’A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI RELATIVA ALLE SEGUENTI SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI e 20.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMA 3 C.G.S. AL SIG. LUCIANO GAUCCI; – DELL’AMMENDA DI e 20.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ALLA SOCIETÀ A.C. PERUGIA (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03
RICHIESTA DI AMNISTIA DELL’A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI RELATIVA
ALLE SEGUENTI SANZIONI:
- DELL’AMMENDA DI e 20.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E
4 COMMA 3 C.G.S. AL SIG. LUCIANO GAUCCI;
- DELL’AMMENDA DI e 20.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2
C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER
RESPONSABILITÀ DIRETTA ALLA SOCIETÀ A.C. PERUGIA (Delibera della C.A.F. -
Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003)
Il Sig. Luciano Gaucci in proprio, nonché la A.C. Perugia S.p.A. in persona dello stesso
Gaucci quale legale rappresentante, hanno chiesto alla C.A.F. l’applicazione dell’amnistia
concessa dal Consiglio Federale, come da Com. Uff. n. 75/A dell’11.9.2003, in relazione
alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti
di cui al Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003, con la quale è stata applcata ad entrambi i
richiedenti, rispettivamente la sanzione di Euro 20.000,00 per violazione dell’art. 3 comma
1 e dell’art. 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva e la sanzione dell’ammenda di
Euro 20.000,00 per i medesimi fatti e comportamenti - a titolo di responsabilità diretta -
ascritti al Presidente del C.d.A. Luciano Gaucci in relazione ai citati art. 3 comma 1 ed art.
4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; decisioni entrambe confermate dalla C.A.F.,
come da Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003.
Ritiene questa Commissione che, pur rientrando la fattispecie di cui alla succitata
istanza fra le previsioni indicate nel provvedimento del Consiglio Federale, la domanda di
restituzione delle somme già versate non possa essere accolta, in quanto da una corretta
interpretazione del provvedimento federale si deve intendere che la cessazione dell’esecuzione
delle sanzioni stabilite dagli artt. 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva per le
violazioni sopra indicate, possa trovare applicazione solo nel caso in cui non sia già avvenuto
il pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta di amnistia dell’A.C. Perugia di Perugia
e del Sig. Luciano Gaucci come sopra proposta.
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