F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELLA S.S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/ SCORDIA DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELLA S.S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/ SCORDIA DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003) Con sentenza pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Scordia in merito alla posizione del calciatore Caruso Giorgio, schierato dalla soc. Palazzolo nella gara di campionato Palazzolo/Scordia del 5.10.2003 benché squalificato in esito alla finale del Torneo Trofeo Ruffino; finale disputata dalla sua squadra di appartenenza dell’epoca, soc. Rosolinese. Rilevava la Commissione che il Caruso aveva scontato la squalifica in occasione della gara Palazzolo/Aci S. Antonio del 28.9.2003 dal momento che lo stesso, benché inserito nella distinta di gioco presentata all’arbitro, non aveva preso parte alla gara. Poiché il Caruso aveva scontato la sanzione ed era in posizione regolare in occasione della gara con la S.S. Scordia del 5.10.2003, respingeva, come già detto, il reclamo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la S.S. Scordia che osservava, in sintesi, come il Caruso, pur non avendo giocato nella gara con la soc. Aci S. Antonio del 28.9.2003, fosse inserito nella distinta e dunque come a norma di quanto testualmente previsto dall’art. 17, comma 3, del C.G.S. la squalifica inflittagli non potesse considerarsi eseguita. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della irregolarità della posizione del Caruso ed infliggesse alla soc. Palazzolo la sanzione della perdita della gara. L’appello dell’S.S. Scordia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto. Va accolto per l’esatta e testuale ragione fatta valere dalla società in sede di appello. L’art. 17, comma 3, C.G.S. prevede, infatti, che, fermo quanto previsto dall’art. 12, comma 5, dello stesso C.G.S. (ai limitati fini della perdita della gara in relazione all’impiego del calciatore di riserva in posizione irregolare), la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Che è il caso che qui interessa, dal momento che il Caruso, benché non abbia giocato la gara con la soc. Aci S. Antonio del 28.9.2003, era inserito nella relativa distinta. Come dire, agli effetti che qui interessano, che il 28.9.2003 non ha scontato la giornata di squalifica che gli era stata precedentemente inflitta e che il successivo 5.10.2003 ha partecipato alla gara della sua squadra con la soc. Scordia in posizione irregolare. Inevitabile, come già detto, l’accoglimento dell’appello e che alla soc. Palazzolo venga inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo deve essere restituita. Per questi motivi, la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Scordia di Scordia (Catania), annulla l’impugnata delibera, ed infligge alla A.C. Palazzolo la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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