F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELLA S.S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/ SCORDIA DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03
RECLAMO DELLA S.S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/
SCORDIA DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003)
Con sentenza pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla S.S.
Scordia in merito alla posizione del calciatore Caruso Giorgio, schierato dalla soc. Palazzolo
nella gara di campionato Palazzolo/Scordia del 5.10.2003 benché squalificato in esito
alla finale del Torneo Trofeo Ruffino; finale disputata dalla sua squadra di appartenenza
dell’epoca, soc. Rosolinese.
Rilevava la Commissione che il Caruso aveva scontato la squalifica in occasione della
gara Palazzolo/Aci S. Antonio del 28.9.2003 dal momento che lo stesso, benché inserito
nella distinta di gioco presentata all’arbitro, non aveva preso parte alla gara. Poiché il
Caruso aveva scontato la sanzione ed era in posizione regolare in occasione della gara
con la S.S. Scordia del 5.10.2003, respingeva, come già detto, il reclamo.
Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la S.S. Scordia che
osservava, in sintesi, come il Caruso, pur non avendo giocato nella gara con la soc. Aci
S. Antonio del 28.9.2003, fosse inserito nella distinta e dunque come a norma di quanto
testualmente previsto dall’art. 17, comma 3, del C.G.S. la squalifica inflittagli non potesse
considerarsi eseguita. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa
Commissione desse atto della irregolarità della posizione del Caruso ed infliggesse alla
soc. Palazzolo la sanzione della perdita della gara.
L’appello dell’S.S. Scordia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali,
è ammissibile e va accolto.
Va accolto per l’esatta e testuale ragione fatta valere dalla società in sede di appello.
L’art. 17, comma 3, C.G.S. prevede, infatti, che, fermo quanto previsto dall’art. 12,
comma 5, dello stesso C.G.S. (ai limitati fini della perdita della gara in relazione all’impiego
del calciatore di riserva in posizione irregolare), la squalifica non si considera scontata
qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in
campo. Che è il caso che qui interessa, dal momento che il Caruso, benché non abbia
giocato la gara con la soc. Aci S. Antonio del 28.9.2003, era inserito nella relativa distinta.
Come dire, agli effetti che qui interessano, che il 28.9.2003 non ha scontato la giornata di
squalifica che gli era stata precedentemente inflitta e che il successivo 5.10.2003 ha partecipato
alla gara della sua squadra con la soc. Scordia in posizione irregolare.
Inevitabile, come già detto, l’accoglimento dell’appello e che alla soc. Palazzolo venga
inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo deve essere restituita.
Per questi motivi, la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
S.S. Scordia di Scordia (Catania), annulla l’impugnata delibera, ed infligge alla A.C. Palazzolo
la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la
tassa versata.
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