F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DEL F.C. ARBATAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. ATLETICO NUORO/ARBATAX DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03
RECLAMO DEL F.C. ARBATAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. ATLETICO
NUORO/ARBATAX DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)
L’Atletico Nuoro proponeva reclamo avverso il risultato della gara disputata con l’Arbatax
in data 28 settembre 2003, sostenendo che alla stessa gara aveva partecipato il giocatore
Pilia Alberto, in posizione di irregolare per non avere scontato una giornata di squalifica.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna sul presupposto
dell’accertata effettiva partecipazione alla gara del calciatore Alberto Pilia (in posizione
irregolare per non aver scontato una precedente squalifica), deliberava di accogliere
tale reclamo e infliggeva all’Arbatax la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3
ed al calciatore Pilia Alberto un ulteriore giornata di squalifica.
Avverso tale decisione propone appello l’Arbatax, che chiede in via principale il riconoscimento
dell’inammissibilità del reclamo dell’Atletico Nuoro perché prodotto con modalità
e termini non conformi alle disposizioni e senza una sufficiente motivazione, in via
subordinata il riconoscimento della propria incolpevolezza nella vicenda, pur ammettendo
la partecipazione alla gara del calciatore Pilia Alberto, dal quale la dirigenza della società
avrebbe avuto in precedenza assicurazione di non avere sanzioni disciplinari da scontare,
in via ulteriormente subordinata la riforma della decisione con una delle sanzioni previste
dall’articolo 13 comma 1, lettera b), c), d) del Codice di Giustizia Sportiva.
Al riguardo si osserva in primo luogo che la decisione impugnata è sufficientemente
motivata con riferimento alla posizione irregolare del calciatore Alberto Pilia, la cui partecipazione
alla gara del 28.9.2003, oltre che accertata dall’arbitro, risulta ammessa dal
presidente della società.
Inoltre la buona fede, invocata dalla appellante non può consentire la non applicazione
di una norma regolamentare. Infine la sanzione (perdita della gara) risulta applicata ai
sensi di una espressa norma (art. 12, lett. a/, C.G.S.), per cui non sono consentite le sanzioni
diverse e più leggere di cui all’art. 13 lett. b), c), d), come richiede l’appellante.
Per queste considerazioni l’appello va respinto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Arbatax di
Arbatax (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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