F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DEL G.S. O. VIMODRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CLUSANE/VIMODRONE DEL 4.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03
RECLAMO DEL G.S. O. VIMODRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ
DEL RECLAMO MERITO GARA CLUSANE/VIMODRONE DEL
4.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione
pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 23 ottobre 2003, dichiarava inammissibile il reclamo
proposto dal G.S. O. Vimodrone avverso la regolarità della gara Clusane/Vimodrone del
4.10.2003 perché non sottoscritto.
Avverso detta decisione propone appello a questa C.A.F. il G.S. O. Vimodrone, riproponendo
le stesse motivazioni addotte in prime cure.
L’appello non può trovare accoglimento.
Invero la delibera della Commissione Disciplinare non merita censura posto che il reclamo
del G.S. O. Vimodrone è risultato privo di sottoscrizione e non potendo, quindi,
spiegare alcun effetto correttamente venne dichiarato inammissibile dalla competente
Commissione Disciplinare.
L’attuale reclamante nulla obietta in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare
sul punto.
Rilevato che ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S. “con il reclamo in ultima istanza
non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo
nelle precedenti istanze”, l’appello del G.S. O. Vimodrone non può non soggiacere al
provvedimento di reiezione.
A norma dell’art. 29, comma 13, C.G.S., la tassa di reclamo va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. O. Vimodrone
di Vimodrone (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DEL G.S. O. VIMODRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CLUSANE/VIMODRONE DEL 4.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)"