F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DEL G.S. O. VIMODRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CLUSANE/VIMODRONE DEL 4.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DEL G.S. O. VIMODRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CLUSANE/VIMODRONE DEL 4.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 23 ottobre 2003, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal G.S. O. Vimodrone avverso la regolarità della gara Clusane/Vimodrone del 4.10.2003 perché non sottoscritto. Avverso detta decisione propone appello a questa C.A.F. il G.S. O. Vimodrone, riproponendo le stesse motivazioni addotte in prime cure. L’appello non può trovare accoglimento. Invero la delibera della Commissione Disciplinare non merita censura posto che il reclamo del G.S. O. Vimodrone è risultato privo di sottoscrizione e non potendo, quindi, spiegare alcun effetto correttamente venne dichiarato inammissibile dalla competente Commissione Disciplinare. L’attuale reclamante nulla obietta in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare sul punto. Rilevato che ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S. “con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo nelle precedenti istanze”, l’appello del G.S. O. Vimodrone non può non soggiacere al provvedimento di reiezione. A norma dell’art. 29, comma 13, C.G.S., la tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. O. Vimodrone di Vimodrone (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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