F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELL’A.S. BUGNINA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BUGNINA/ SABBIONE DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 16 del 29.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03
RECLAMO DELL’A.S. BUGNINA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BUGNINA/
SABBIONE DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 29.10.2003)
L’A.C. Bugnina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata su C.U. n. 16 del 29 ottobre
2003, con la quale alla suddetta Società è stata inflitta la punizione sportiva della
perdita per 0-3 della gara Bugnina/Sabbione del 5.10.2003, nonché al calciatore Lettieri
Carmine una giornata di squalifica.
Sostiene la ricorrente che avendo il suindicato calciatore subito una giornata di squalifica
nella stagione calcistica 2002/2003, in un incontro di Coppa Emilia, secondo una
corretta interpretazione dell’art. 17 comma 6 ed art. 14 comma 10 del Codice di Giustizia
Sportiva, avrebbe dovuto scontare la suddetta squalifica solo ed esclusivamente in partite
di Coppa Emilia. Conseguentemente nessuna irregolarità sarebbe stata commessa nell’aver
fatto partecipare il Lettieri alle gare del Campionato di 3ª Categoria al quale la Società
prende parte nella corrente stagione.
L’appello è fondato e merita accoglimento.
L’art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che “il calciatore colpito da squalifica, per una o più
giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava,
quando è avvenuta l’infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto
previsto nel comma 6”. Quest’ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda
all’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o
più, giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe
Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontrano nelle rispettive competizioni.
Il senso dell’ultimo inciso dell’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., che recita: “A tal fine le
competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe
organizzatrici delle singole manifestazioni” è quello di chiarire che, in caso di trasferimento
(o altri similari, ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una
squadra che disputa una “diversa” competizione di Coppa Italia, rispetto a quella nella
quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare la squalifica, resta, a suo carico,
l’obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove
ne ha maturato i presupposti e alla quale può, nuovamente partecipare.
Nel caso in esame, il Lettieri, come osservato correttamente dalla Commissione Disciplinare
poteva regolarmente partecipare al Campionato di 3ª Categoria, “restando a
suo carico l’obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale,
che disputerà il sodalizio d’appartenenza”.
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S.
Bugnina di Casalgrande (Reggio Emilia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando altresì,
il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa
versata.
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