F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREA VERDE/INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 13 del 29.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03
RECLAMO DELL’A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA AREA VERDE/INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com.
Uff. n. 13 del 29.10.2003)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia in
accoglimento del reclamo presentato dalla A.P. Area Verde Calcio a 5 che denunziava l’irregolare
impiego da parte della A.S. Internazionale Gorizia del calciatore Sergo Cristian
applicava a carico della A.S. Internazionale Gorizia la punizione sportiva della perdita della
gara per 0-6 nonché l’ammenda di euro 150; applicava al calciatore Sergo Cristian la
squalifica per una ulteriore giornata di gara; infliggeva l’inibizione per giorni 15 (fino al
4.11.2003) a carico del dirigente Acc. Uff. Iacolutti Daniele della A.S. Internazionale Gorizia
(Com. Uff. n. 13 del 29 ottobre 2003).
Era risultato infatti che il calciatore Sergo Cristian era stato impiegato nella partita in
oggetto nonostante risultasse squalificato per “una gara effettiva per recidività in ammonizioni”
inflitta nella precedente stagione sportiva quando il calciatore militava nella società
ITA Calcio a 5 (Com. Uff. n. 368 della Divisione Calcio a Cinque pubblicato in data 16
aprile 2003 e riportato successivamente sul C.U. n. 13 pubblicato in data 8 agosto 2003).
Conseguenziale la squalifica ai sensi art. 12 C.G.S. in quanto la nuova società doveva
far scontare la squalifica al calciatore nella stagione successiva (art. 14 comma 12 lett.
b/ e art. 17 comma 6 C.G.S.).
Ricorreva avanti la Commissione d’Appello Federale la A.S. Internazionale Gorizia
sostenendo come il calciatore Sergo Cristian, fosse stato squalifica per una gara per recidività
in ammonizione nell’ultima giornata di campionato, Serie B. Essendosi la squadra
con cui era tesserato il calciatore (ITA Calcio a 5) qualificata per la fase finale dei play-off
per l’ammissione al Campionato nazionale Serie A2 2003/2004, la prima gara veniva, disputata
(fra l’ITA Calcio a 5 e il Valprint Futsal) in data 26.4.2003; gara alla quale il Sergo
Cristian non ebbe a partecipare, scontando pertanto la squalifica inflittagli, come prescritto
dalla previgente normativa.
L’appello è fondato e va accolto.
La documentazione agli atti ha comprovato come nella partita ITA Calcio a 5/Valprint
Futsal del 26.4.2003 il calciatore Sergo Cristian non ebbe a partecipare alla stessa, come
da distinta dei giocatori partecipanti alla gara.
Inoltre con missiva 14 novembre 2003 la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio
a 5 informava, relativamente alla squalifica del calciatore Sergo Cristian come il suo nominativo
fosse stato inserito erroneamente nella lista dei calciatori che dovranno ancora
scontare una giornata residua della stagione sportiva 2002/2003 (pag. 4 del C.U. n.
13 dell’8.8.2003).
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo dell’A.S. Internazionale Gorizia di Gorizia,
annullando l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-8 conseguito sul
campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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