F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO: – L’INIBIZIONE DI MESI TRE E DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 AL SIG. LUCIANO GAUCCI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 16 COMMA 1 C.G.S.; – L’AMMENDA DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PERUGIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 E ART. 16 COMMA 3 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 118 del 30.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO: - L’INIBIZIONE DI MESI TRE E DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 AL SIG. LUCIANO GAUCCI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 16 COMMA 1 C.G.S.; - L’AMMENDA DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PERUGIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 E ART. 16 COMMA 3 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 118 del 30.10.2003) Con atto del 22 settembre 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Luciano Gaucci, Presidente dell’A.C. Perugia, per violazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso in dichiarazioni alla stampa giudizi lesivi della reputazione di tesserati e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Società Perugia per violazione dell’art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente. Ad esito del procedimento disciplinare, al Sig. Gaucci è stata inflitta la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per tre mesi e l’ammenda di Euro 10.000,00, alla A.C. Perugia l’ammenda di Euro 10.000 (Com. Uff. n. 118 del 30 ottobre 2003). Appella tale decisione l’A.C. Perugia che confuta il significato offensivo attribuito dalla Commissione Disciplinare alle affermazioni del Sig. Gaucci contestando articolatamente l’interpretazione assegnata a ciascuna di queste. La C.A.F. non condivide le deduzioni dell’appellante. Ed invero le dichiarazioni rese al Corriere della Sera in data 18 novembre 2003, sulle quali la Commissione Disciplinare ha fondato la sua pronuncia (Carraro) non è presidente di Medio credito? E Mediocredito non è la banca legata al Napoli al quale ha dato 60 milioni di Euro? Si immagina cosa succedeva se il Napoli andava in C? Come faceva a restituire i soldi a Mediocredito? Anche inconsapevolmente (Carraro) si preoccupa del Napoli” “se a capo della Fiorentina ci fosse stato ancora Cecchi Gori non avrebbero ripescato i viola. Prima la forzatura di affossarla adesso la forzatura per favorirla” “(L’arbitro Gabriele di Frosinone) è in serie A per grazia ricevuta: Qualcuno ce l’ha portato” “lo spiego con il fatto che la squadra che è andata al posto del Perugia era l’Acireale che aveva un certo rapporto con Matarrese che era presidente della Federazione” “la categoria che ha rovinato il calcio è quella dei procuratori. Si impuntano, pretendono, minacciano”) non possono essere interpretate se non nel senso ad esse attribuito dalla pronuncia appellata. Risulta evidente, infatti, che le dichiarazioni dell’incolpato: - rappresentano un’attività del presidente federale in carica e del precedente presidente federale rivolta al conseguimento di obiettivi di carattere personale con interventi e protezioni illeciti; - sono manifestamente offensive e tendenziose nei confronti di un direttore di gara, tacciato di incompetenza e di essere stato destinatario di favoritismi; - screditano un’intera categoria di tesserati addebitando a questi ultimi comportamenti intimidatori e ricattatori. Si tratta di dichiarazioni che non possono essere fraintese, come si sostiene dall’appellante, e che correttamente sono state ritenute configurare la violazione dei doveri di correttezza posti a carico dei tesserati dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, va confermata e la tassa di reclamo di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’A.C. Perugia di Perugia come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.
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