• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03
RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE
DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 9 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n.
64/C del 21.10.2003)
RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2
C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO
SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN FINO
AL 30.6.2004 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del
17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03
RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE
DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 9 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n.
64/C del 21.10.2003)
RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2
C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO
SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN FINO
AL 30.6.2004 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del
17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)
Il Procuratore Federale, con provvedimento del 10 luglio 2003, deferiva alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Campi Cristian, calciatore della
Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, e la Società Pisa Calcio Spa, il primo per la violazione dell’art.
6, commi 1) e 2) C.G.S. per avere, prima della gara Albinoleffe/Pisa del 15 giugno
2003, posto in essere atti, dettagliatamente specificati nell’atto di deferimento, diretti ad
alterare lo svolgimento della gara sopraindicata, prospettando al calciatore della società
Albinoleffe, Bernardi Alberto, la possibilità per alcuni calciatori di tale ultima società di ricevere
una ingente somma di denaro per favorire la vittoria della Società Pisa; la seconda
per la violazione di cui all’art. 9 comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità
presunta per la condotta posta in essere dal calciatore Campi della Soc. Spezia Calcio
1906 Spa.
All’esito del procedimento, la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul
C.U. n. 64/C del 21 ottobre 2003, infliggeva a Campi Cristian la sanzione della squalifica
fino a tutto il 30.6.2004 ed alla Soc. Pisa Calcio Spa la penalizzazione di un punto in classifica
da scontare nel campionato in corso.
Contro la delibera hanno proposto ricorso alla C.A.F. il Campi, la Soc. Pisa ed il Procuratore
Federale.
Campi Cristian nel proprio gravame deduce: 1) la mancata ed errata valutazione da
parte della Commissione Disciplinare di alcune circostanze istruttorie; 2) l’inesistenza o
errata valutazione del quadro indiziario; 3) l’omessa o contraddittoria valutazione su punti
decisivi della controversia prospettati dall’incolpato. Secondo il ricorrente, l’affermazione
di responsabilità da parte della Commissione Disciplinare si fonderebbe essenzialmente
su “impressioni” o “sensazioni” percepite dal Bernardi a distanza nel corso di una conversazione
telefonica, su stati d’animo di una persona, il Campi, della quale il Bernardi neppure
aveva la conoscenza visiva, ma una semplice percezione vocale. Gli indizi, ovvero i
fatti certi dai quali si risale ad uno incerto, non sarebbero connotati nel caso di specie,
contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, dai caratteri di gravità, precisione e
concordanza. Le dichiarazioni del teste Bernardi non sarebbero infatti riscontrabili con altre
acquisite nell’iter istruttorio, per cui la denuncia iniziale, valutabile come indizio sfornito
del requisito della concordanza, sarebbe stata erroneamente posta a base della decisione
della Commissione Disciplinare.
In conclusione, il Campi chiede l’annullamento della decisione impugnata, con revoca
di tutte le sanzioni irrogate; in subordine chiede la sensibile riduzione del termine della
squalifica irrogata.
La Soc. Pisa deduce anch’essa, con il primo motivo di gravame, l’insussistenza del
tentativo di illecito addebitato al Campi e comunque l’inconsistenza del quadro probatorio
assunto dalla Commissione Disciplinare a fondamento della decisione, non essendo
desumibile dal racconto del Bernardi alcun indizio grave, preciso e concordante, idoneo
a costituire prova del tentativo di illecito. Con il secondo motivo, l’appellante afferma che
la Commissione Disciplinare avrebbe ignorato la concreta esistenza, negli atti istruttori
acquisiti nel fascicolo del procedimento, di prove liberatorie delle responsabilità della
Soc. Pisa, e comunque la sussistenza del fondato e serio dubbio in ordine alla partecipazione
all’illecito e conoscenza dello stesso da parte della Soc. Pisa. In particolare, i
primi giudici avrebbero dovuto desumere dalle deposizioni testimoniali che l’individuo avvicinatosi
al Campi in occasione della “famosa” cena non fosse un dirigente del Pisa, atteso
che le caratteristiche fisiche di tale persona, riferite dal Campi all’Ufficio Indagini,
confermano che non poteva trattarsi di un dirigente o del direttore del Pisa Calcio; che
non è stato dimostrato (teste Andreoletti) alcun contatto, collegamento o conoscenza tra
il Presidente dell’Albinoleffe e qualsivoglia personaggio del Pisa Calcio; che i dirigenti
del Pisa (testi Meluso, Corni) non conoscono il Campi né altri tesserati dello Spezia Calcio
e non si sono mai recati alle Cinque Terre, luogo in cui sarebbe avvenuto l’incontro al
ristorante, riferito dal Campi nella telefonata indirizzata al Bernardi. L’appellante conclude
per l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare con revoca di tutte
le sanzioni irrogate.
Il Procuratore Federale propone invece ricorso in appello per ottenere l’annullamento
della delibera impugnata limitatamente alla sanzione inflitta al calciatore Campi Cristian,
rilevando che l’impugnata decisione contrasterebbe, sotto tale profilo, con l’art. 6 C.G.S.,
che prescrive in maniera non equivoca che la sanzione non può essere inferiore ad un
periodo minimo di 3 anni.
Chiede pertanto che la C.A.F., in riforma della delibera della Commissione Disciplinare,
voglia irrogare al calciatore Cristian Campi sanzione non inferiore a 3 anni di squalifica,
come richiesto dal Vice Procuratore Federale nel giudizio di primo grado.
La C.A.F., previa riunione dei tre gravami proposti contro la medesima delibera della
Commissione Disciplinare, rileva che tutti i ricorsi debbono essere respinti con integrale
conferma della decisione impugnata.
La prima e pregiudiziale valutazione riguarda ovviamente l’accertamento della responsabilità
del Campi in ordine al tentativo di illecito addebitatogli.
La Commissione Disciplinare è pervenuta a tale accertamento attraverso un giudizio
comparativo tra la versione dei fatti desumibile dalle dichiarazioni del teste Bernardi e la
narrazione difensiva del Campi, ritenendo complessivamente più credibile la versione del
primo, giudicata lineare e verosimile, mentre quella del Campi viene considerata poco
plausibile e convincente, non essendo l’incolpato riuscito a spiegare per quale motivo il
Bernardi avrebbe dovuto recepire, in modo così difforme dalle intenzioni del Campi stesso,
il racconto dell’episodio avvenuto nel ristorante di Santo Stefano.
Rileva questa Commissione come le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Disciplinare
in merito alla responsabilità del Campi siano corrette e vadano confermate; tuttavia
la motivazione dei primi giudici richiede di essere integrata con ulteriori argomentazioni.
Va infatti rilevato che, ferma restando l’indubbia linearità e verosimiglianza della versione
dei fatti fornita dal Bernardi, debbono essere considerati e posti in rilievo i riscontri
obiettivi, che pure esistono ed assurgono ad indizi gravi, precisi e concordanti, acquisiti
nel corso del procedimento a conferma dell’accusa.
Tali riscontri si desumono proprio dalle ammissioni del Campi, non solo in ordine all’effettuazione
della telefonata (peraltro incontestabile perché avvenuta per mezzo di telefono
cellulare) ma anche sul contenuto della conversazione.
Il Campi ha confermato di aver portato il discorso sulla gara Albinoleffe/Pisa di imminente
disputa e non ha negato di aver chiesto al Bernardi l’entità del premio offerto dall’Albinoleffe
per la promozione e di avergli poi riferito che “quelli del Pisa avrebbero percepito
il doppio”, precisando anche l’importo in lire e giustificando la propria conoscenza
dell’entità del premio offerto dal Pisa (vedi verbale di dibattimento avanti alla Commissione
Disciplinare) con informazioni ricevute da calciatori di quella società prima della disputa
della gara Spezia/Pisa ed in occasione della stessa. Inoltre il Campi ha confermato
(vedi dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini) che ad un certo punto della telefonata il Bernardi
si era dimostrato seccato per quanto gli veniva detto. Il contenuto della conversazione
telefonica, quale riferito dal Bernardi, viene quindi confermato punto per punto dal
Campi, salvo per quanto riguarda la circostanza a lui sfavorevole della proposta di illecito,
in un contesto tuttavia perfettamente compatibile con tale proposta, tenuto conto anche
del momento (due giorni prima della disputa della gara) in cui avvenne la conversazione
tra i due, nonché dell’assenza di un diverso e plausibile motivo, apparendo inconsistente
e puerile la giustificazione del Campi di aver chiamato il Bernardi per convenienza, solo al
fine di informarsi sulle condizioni di salute dell’amico e dei suoi familiari.
Tutti gli indizi, precisi e concordanti, desumibili dagli atti, confermano quindi la veridicità
della denuncia del Bernardi, mentre non sussistono elementi che possano avvalorare
l’ipotesi di un’accusa costruita ad arte dal denunciante.
Non risulta infatti che questi, per la sua posizione marginale nell’ambito della Soc. Albinoleffe,
potesse essere spinto a “costruire” un caso di illecito da interessi personali e societari:
né pare che il Bernardi avesse motivo alcuno di animosità nei confronti del Campi, dati i
rapporti di amicizia esistenti tra loro sin dall’epoca in cui militavano insieme nell’Alzano.
Non può stupire, per contro, che il Campi, nella propria posizione di incolpato, abbia
negato, a fini chiaramente difensivi, di aver formulato proposte illecite di “accomodamento”
del risultato della gara ed abbia strumentalmente rettificato, per favorire la propria linea
difensiva, quanto riferito al Bernardi a proposito dei contatti avuti con un dirigente del
Pisa in un ristorante di Santo Stefano Magra, affermando di essere stato avvicinato da un
avventore ubriaco qualificatosi come Direttore del Pisa. Si tratta, a tutta evidenza, di
espedienti difensivi posti in essere dall’incolpato con finalità meramente strumentali, che
non intaccano la credibilità della denuncia del Bernardi, caratterizzata da tempestività,
serietà e disinteresse ed avvalorata dai riscontri obiettivi di cui si è detto sopra.
Acclarata la sussistenza dell’illecito, questa Commissione deve valutare se la Società
Pisa, beneficiaria dei vantaggi derivanti dalla condotta posta in essere da un terzo estraneo,
debba risponderne per responsabilità presunta ai sensi del terzo comma dell’art. 9
C.G.S..
La Commissione Disciplinare ha affermato correttamente che la norma in questione
dà per accertata la responsabilità delle Società per il solo fatto di essere destinatarie finali
del vantaggio derivante da atti idonei ad integrare un illecito sportivo, che risultino commessi
da persone ad esse estranee. Ha soggiunto che, invertendo l’onere della prova, la
norma impone alla stessa Società coinvolta di fornire prove o valorizzare circostanze di fatto
emergenti dall’indagine, allo scopo di escludere la propria responsabilità, o almeno di
renderla ragionevolmente dubbia. Poiché nella memoria difensiva inviata alla Commissione
dall’incolpata e nel corso del dibattimento non è stata fornita alcuna prova che escluda,
anche in via di serio e fondato dubbio, la partecipazione all’illecito della Soc. Pisa, la Commissione
Disciplinare ha ritenuto di riconoscere tale società presunta responsabile.
La difesa del Pisa obietta che la norma dell’art. 9 comma 3 non limita l’azione difensiva
diretta al superamento della presunzione juris tantum, all’esistenza di prove fornite
dalla Società incolpata, ma le estende alla ricerca di dette prove, o del fondato e serio
dubbio, in tutti gli atti istruttori acquisiti nel corso del procedimento o rilevati in dibattimento.
In sostanza, secondo l’appellante, la norma impone all’organo giudicante un onere di
ricerca di tali prove, pur in assenza di una efficace attività difensiva (nel senso di deduzione
di prove idonee) da parte della Società incolpata. Nel caso di specie, l’esame approfondito
delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurre l’organo giudicante a ritenere
accertato, almeno in via di fondato e serio dubbio, che la Soc. Pisa non ha partecipato all’illecito
o, comunque, lo ha ignorato.
Va riconosciuto che la lettura dell’art. 9 comma 3 proposta dall’appellante ha il pregio
di conservare alla norma un margine di concreta applicabilità, attenuando la “diabolicità”
della prova che la Società interessata è tenuta a fornire per vincere la presunzione juris
tantum di responsabilità.
Tuttavia, la censura mossa all’organo giudicante di primo grado appare, nel caso in
esame, priva di fondamento.
Infatti, le circostanze di fatto indicate dalla difesa dell’appellante non sono idonee a
provare, anche in via di fondato e serio dubbio, che la Società Pisa non ha partecipato all’illecito
e lo ha ignorato, ma possono unicamente escludere, nell’interpretazione più favorevole
all’incolpata, la ben diversa ipotesi di diretta partecipazione all’illecito dei singoli dirigenti
del Pisa Calcio interrogati dall’Ufficio Indagini.
Deve conseguentemente essere confermato anche il capo della delibera impugnata
relativa alla penalizzazione a carico della Soc. Pisa per responsabilità presunta.
Resta da esaminare il ricorso del Procuratore Federale, relativo all’entità della sanzione
infitta al calciatore Cristian Campi. L’appellante addebita alla Commissione Disciplinare
di aver impropriamente richiamato, a fondamento della propria determinazione di attenuare
la sanzione da applicare al Campi, l’art. 14 comma 5 C.G.S..
La C.A.F. rileva che la Commissione Disciplinare non ha concesso al Campi l’attenuante
dell’art. 14 comma 5, effettivamente inapplicabile perché estraneo alla fattispecie,
ma ha richiamato tale norma a puro titolo esemplificativo, al fine di evidenziare come, nei
casi di illecito sportivo, anche l’ammissione di responsabilità possa beneficiare, ricorrendo
determinate circostanze, di attenuazione della sanzione.
Poiché l’appellante non ha mosso invece alcuna censura alle ragioni, di natura essenzialmente
equitativa, addotte alla Commissione Disciplinare per motivare l’entità della
sanzione inflitta al Campi, la delibera impugnata deve essere confermata anche sul punto
in esame.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Pisa Calcio di Pisa,
dal calciatore Campi Cristian e dal Procuratore Federale, li respinge. Ordina incamerarsi
le tasse versate.
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RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE
DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 9 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n.
64/C del 21.10.2003)
RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2
C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO
SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN FINO
AL 30.6.2004 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 61/C del
17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)"