F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DELLA POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARBANELLA/MASSETANA DELL’1.10.2003 DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03
RECLAMO DELLA POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA BARBANELLA/MASSETANA DELL’1.10.2003 DEL CAMPIONATO
PROVINCIALE JUNIORES (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)
Dopo la gara Barbanella/Massetana del Campionato Provinciale Juniores disputata
l’1.10.2003, la Polisportiva Nuova Grosseto Barbanella proponeva tempestivo reclamo alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana chiedendo l’adozione
a carico della S.S. Massetana della punizione sportiva di perdita della gara poiché ad essa
aveva preso parte il calciatore della Massetana Ciolli Claudio, al quale erano state inflitte
sei giornate di squalifica per il comportamento tenuto nell’ultima giornata di Campionato
Juniores 2002/2003, allorquando militava nella Società Castiglionese.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 16 del 23 ottobre
2003, rigettava il reclamo in applicazione dell’art. 17 comma 6 C.G.S., rilevando che il
Ciolli aveva cambiato Società e doveva quindi scontare la squalifica per le residue giornate
in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, mentre
partecipava a pieno titolo, in qualità di fuori quota, alle gare disputate dalla squadra juniores
della nuova società.
Contro la delibera della Commissione Disciplinare propone ora ricorso alla C.A.F. la
Pol. Nuova Grosseto Barbanella, rilevando che la decisione impugnata avrebbe erroneamente
interpretato le norme del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, l’appellante
sostiene, in contrasto con quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, che la disciplina
sportiva applicabile nell’ambito regionale della L.N.D. è quella contemplata nel titolo
VIII del C.G.S. (artt. 40, 41 e 42) e che, pertanto, il disposto del 1° comma dell’art. 41 ha
carattere di specialità rispetto all’art. 17. Poiché l’art. 41 comma 1 dispone che il tesserato
colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare
considerate ufficiali della squadra nella quale militava al momento dell’infrazione che
ha determinato il provvedimento, il Ciolli non aveva titolo a partecipare alle gare del Cam-
pionato Provinciale Juniores, nel cui ambito era stata commessa l’infrazione sanzionata,
nulla rilevando la circostanza che il calciatore avesse nel frattempo cambiato società.
L’appellante chiede pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga inflitta
alla S.S. Massetana ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., la punizione sportiva
della perdita della gara Barbanella/Massetana dell’1.10.2003.
La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto, poiché la decisione
impugnata ha correttamente applicato l’art. 17 n. 6 C.G.S. che, nella formulazione attualmente
in vigore, dispone: “Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato
società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma
3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società
di appartenenza...”. Il Ciolli, essendo stato trasferito dalla Castiglionese alla Massetana,
deve quindi scontare le giornate di squalifica riportate nella stagione sportiva 2002/2003
nella prima squadra della S.S. Massetana, mentre ha titolo a partecipare, in qualità di fuori
quota, alle gare disputate dalla squadra juniores, essendo stata abrogata nel nuovo Codice
di Giustizia Sportiva la disposizione dell’art. 17 n. 13, riguardante l’estensione del divieto
di svolgere attività sportiva conseguente alle squalifiche per una o più giornate di gara.
In mancanza di espressa previsione in contrario, la disciplina in parola è applicabile
nell’intero ambito federale e non con limitato riferimento alle leghe professionistiche, come
immotivatamente ritenuto dalla ricorrente.
L’art. 41 n. 1 C.G.S., non contiene alcun riferimento al caso del calciatore colpito da
sanzione di squalifica che abbia cambiato società e non costituisce pertanto alcuna deroga,
per quanto riguarda il Settore dilettanti, alla disciplina prevista dall’art. 17 n. 6.
La decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Nuova
Grosseto Barbanella di Grosseto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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