F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DELLA POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARBANELLA/MASSETANA DELL’1.10.2003 DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DELLA POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARBANELLA/MASSETANA DELL’1.10.2003 DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003) Dopo la gara Barbanella/Massetana del Campionato Provinciale Juniores disputata l’1.10.2003, la Polisportiva Nuova Grosseto Barbanella proponeva tempestivo reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana chiedendo l’adozione a carico della S.S. Massetana della punizione sportiva di perdita della gara poiché ad essa aveva preso parte il calciatore della Massetana Ciolli Claudio, al quale erano state inflitte sei giornate di squalifica per il comportamento tenuto nell’ultima giornata di Campionato Juniores 2002/2003, allorquando militava nella Società Castiglionese. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 16 del 23 ottobre 2003, rigettava il reclamo in applicazione dell’art. 17 comma 6 C.G.S., rilevando che il Ciolli aveva cambiato Società e doveva quindi scontare la squalifica per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, mentre partecipava a pieno titolo, in qualità di fuori quota, alle gare disputate dalla squadra juniores della nuova società. Contro la delibera della Commissione Disciplinare propone ora ricorso alla C.A.F. la Pol. Nuova Grosseto Barbanella, rilevando che la decisione impugnata avrebbe erroneamente interpretato le norme del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, l’appellante sostiene, in contrasto con quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, che la disciplina sportiva applicabile nell’ambito regionale della L.N.D. è quella contemplata nel titolo VIII del C.G.S. (artt. 40, 41 e 42) e che, pertanto, il disposto del 1° comma dell’art. 41 ha carattere di specialità rispetto all’art. 17. Poiché l’art. 41 comma 1 dispone che il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali della squadra nella quale militava al momento dell’infrazione che ha determinato il provvedimento, il Ciolli non aveva titolo a partecipare alle gare del Cam- pionato Provinciale Juniores, nel cui ambito era stata commessa l’infrazione sanzionata, nulla rilevando la circostanza che il calciatore avesse nel frattempo cambiato società. L’appellante chiede pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga inflitta alla S.S. Massetana ai sensi dell’art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara Barbanella/Massetana dell’1.10.2003. La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto, poiché la decisione impugnata ha correttamente applicato l’art. 17 n. 6 C.G.S. che, nella formulazione attualmente in vigore, dispone: “Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza...”. Il Ciolli, essendo stato trasferito dalla Castiglionese alla Massetana, deve quindi scontare le giornate di squalifica riportate nella stagione sportiva 2002/2003 nella prima squadra della S.S. Massetana, mentre ha titolo a partecipare, in qualità di fuori quota, alle gare disputate dalla squadra juniores, essendo stata abrogata nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva la disposizione dell’art. 17 n. 13, riguardante l’estensione del divieto di svolgere attività sportiva conseguente alle squalifiche per una o più giornate di gara. In mancanza di espressa previsione in contrario, la disciplina in parola è applicabile nell’intero ambito federale e non con limitato riferimento alle leghe professionistiche, come immotivatamente ritenuto dalla ricorrente. L’art. 41 n. 1 C.G.S., non contiene alcun riferimento al caso del calciatore colpito da sanzione di squalifica che abbia cambiato società e non costituisce pertanto alcuna deroga, per quanto riguarda il Settore dilettanti, alla disciplina prevista dall’art. 17 n. 6. La decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Nuova Grosseto Barbanella di Grosseto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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