F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DELL’A.S. ATLETICO MOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MOLA/U.S. PEZZE DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 16 del 30.10.2003

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DELL’A.S. ATLETICO MOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MOLA/U.S. PEZZE DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 30.10.2003) L’A.S. Atletico Mola propone reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 30 ottobre 2003, riguardante la gara Atletico Mola/Pezze del 21.9.2003. La ricorrente chiede l’annullamento della predetta decisione e il conseguente ripristino del risultato (2-0, in suo favore) conseguito sul campo, in quanto la Commissione Disciplinare (confermando la decisione, presa in precedenza dal Giudice Sportivo) avrebbe errato nel ritenere che ad essere sostituito (al 14° minuto del secondo tempo della gara in esame), con Lisco Nicola (nato il 17.4.1980) è stato il suo calciatore Orlando Giovanni (nato il 24.1.1984) mentre, in realtà, ad uscire dal campo è stato Bux Vincenzo (nato il 3.4.1976). Questo errore avrebbe comportato la violazione di quanto disposto dal Com. Uff. pubblicato dal Comitato Regionale Puglia, in data 31 luglio 2003, che impone l’utilizzo, per l’intera gara, di almeno, due giocatori nati dopo l’1.1.1984 ed uno nato dopo l’1.1.1985 e di conseguenza, la perdita della gara ex art. 12 comma 5 C.G.S.. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di problematiche che investono il merito della vicenda in esame, deciso, correttamente, dalla Commissione Disciplinare, in secondo grado, sulla base del referto arbitrale e del suo supplemento. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Atletico Mola di Mola (Bari) ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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