F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DELL’U.S. S. MARIA CATANZARO AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CUTRO/S. MARIA CATANZARO DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DELL’U.S. S. MARIA CATANZARO AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CUTRO/S. MARIA CATANZARO DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 28.10.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione del 27 ottobre 2003, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla U.S. Santa Maria Catanzaro in merito alla decisione del Giudice Sportivo di primo grado concernente la gara Cutro/Santa Maria Catanzaro del 21.9.2003, di conferma del risultato maturato sul campo. Rilevava la Commissione Disciplinare che, per inviare il reclamo alla società controinteressata, la U.S. Santa Maria Catanzaro si era servita di un mezzo non corrispondente a quelli previsti dal C.G.S., in particolare agli artt. 34, comma 7 (ove si prevede che “tutti gli atti previsti dal presente codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”) e 42, comma 1, 3ª frase (a norma del quale “Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 34, comma 7”); conseguentemente, dovendosi considerare tassative le modalità di invio dei reclami quali contemplate nel C.G.S., il gravame doveva ritenersi inammissibile. Avverso tale decisione, in data 3 novembre 2003, la U.S. Santa Maria Catanzaro interponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F., affidato alla denuncia di un error in procedendo. Deduce la reclamante di aver proposto il gravame innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria nel pieno ed assoluto rispetto dei criteri normativi sanciti dagli artt. 34, comma 7, e 42 C.G.S.. La ratio di queste norme dovrebbe essere intesa sotto il seguente duplice aspetto: a) nel “diritto/dovere di garanzia”, finalizzato a che la società controinteressata abbia formale cognizione della pendenza del gravame; nell’“onere della prova” incombente su parte ricorrente in merito al buon esito di detta comunicazione. Una volta soddisfatte queste finalità, non sarebbe consentito affermare l’invalidità della comunicazione - e la conseguente inammissibilità del gravame - a motivo della presunta sussistenza di un principio di tassatività delle modalità di invio dei reclami, non essendo sul piano sistematico preminente ed essenziale la forma adottata ai fini della comunicazione, bensì la concreta ricezione della stessa e la conseguente consapevolezza da parte della società controinteressata. Il gravame dell’U.S. Santa Maria Catanzaro, promosso ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto. Può invero solo parzialmente condividersi la premessa per cui non sarebbe ricavabile, dalle norme del C.G.S., un principio di tassatività delle forme da utilizzarsi per la comunicazione degli atti. Certo non sussiste, all’interno dell’ordinamento sportivo, un rigido principio di tassatività delle forme da intendersi in senso rigoroso così come accade nell’ordinamento statale generale con riferimento al processo civile o penale, per i quali le sole notifiche avvenute nel rispetto del procedimento legislativamente delineato possono garantire certezza della notiziazione e sua riferibilità al destinatario (in tal senso indirizzano univocamente, da un lato, il riferimento ai “mezzi equipollenti”, contenuto nell’art. 42, comma 1, C.G.S.; dall’altro lato, la previsione della possibilità di utilizzo di mezzi di comunicazione - quali il fax o la posta elettronica - di per sé inidonei, se non affidati ad un certificatore esterno, a garantire certezza e genuinità dell’inoltro e del tempo della notifica). Tuttavia non si può neppure reputare che l’elencazione dei mezzi previsti per la comunicazione degli atti, contenuta nel C.G.S., abbia mero valore esemplificativo: detta elencazione costituisce anzi una garanzia specifica non solo per il destinatario della co- municazione, ma anche per il notificante, il quale sa che l’utilizzo di quei mezzi è di per sé idoneo a “salvare” eventuali decadenze pur nell’ipotesi in cui la comunicazione non andasse a buon fine (eventualmente tramite forme di sanatoria per rinnovazione). Ove viceversa la parte abbia optato per l’utilizzo di forme diverse da quelle previste nelle disposizioni del C.G.S., la comunicazione potrà ritenersi sufficiente al rispetto dei termini di decadenza, per conseguimento dello scopo, unicamente ove essa sia risultata in concreto idonea a raggiungere il destinatario, con onere della prova a carico del notificante che resta così soggetto al rischio che la comunicazione non sia andata a buon fine, non potendo invocare in tal caso a proprio vantaggio il rispetto delle forme normativamente previste. Nel caso de quo, dunque, la U.S. Santa Maria Catanzaro ha optato per comunicare il reclamo alla società controinteressata con un mezzo difforme da quelli contemplati negli artt. 34, comma 7, e 42 C.G.S.. Il reclamo, pervenuto all’indirizzo ufficiale della A.S. Cutro, è stato però ricevuto da soggetto sicuramente estraneo, a quella data, all’organigramma societario, secondo la documentazione in atti (di cui la C.A.F. può prendere diretta cognizione, riguardando una questione di rito). Pertanto esso non può considerarsi aver raggiunto comunque lo scopo di notiziare il destinatario del contenuto dell’atto e dovrà essere considerato insufficiente, sul piano formale, quanto al rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione: senza che, a causa della scelta di un mezzo di comunicazione diverso da quelli elencati nel C.G.S., si possa neppure dare corso ad una sanatoria per rinnovazione del procedimento notificatorio che - come detto - è ipotizzabile unicamente allorché il notificante abbia fatto utilizzo delle modalità selettivamente adottate, anche a sua garanzia, dall’ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. S. Maria Catanzaro di Catanzaro. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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