F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DELL’ACILIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI AXA/ACILIA DEL 21.9.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 23.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03
RECLAMO DELL’ACILIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI
REGIONALI AXA/ACILIA DEL 21.9.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica -
Com. Uff. n. 14 del 23.10.2003)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 23 ottobre
2003, infliggeva alla società Acilia Calcio la punizione sportiva di perdita della gara
del Campionato Regionale Allievi Axa Calcio/Acilia Calcio del 21.9.2003, la penalizzazione
di un punto in classifica, nonché altri provvedimenti sanzionatori.
Avverso detta delibera propone appello a questa C.A.F. la società Acilia Calcio.
L’appello è inammissibile in quanto è stata omessa la notifica alla società controparte
di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art.
29 comma 5 C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’Acilia
Calcio di Acilia (Roma) ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S. per omesso invio di
copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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