F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI PER LE SANZIONI SOTTOINDICATE: – INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL’AMMENDA DI e 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO, DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1379/388PF/EF/MM; – AMMENDA DI e 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1, DEL C.G.S., DELL’ART. 4, COMMA 3, DEL C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 E 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1371/384PF/EF/MM (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI PER LE SANZIONI SOTTOINDICATE: - INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL’AMMENDA DI e 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO, DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1379/388PF/EF/MM; - AMMENDA DI e 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1, DEL C.G.S., DELL’ART. 4, COMMA 3, DEL C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 E 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1371/384PF/EF/MM (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003) Il Sig. Riccardo Gaucci in proprio e il Calcio Catania S.p.A. in persona del dirigente delegato Sig. Angelo Palmas hanno proposto, in applicazione del provvedimento del Consiglio Federale di cui al Com. Uff. n. 75/A dell’11.9.2003, istanze di amnistia e cessazione dell’esecuzione delle sanzioni loro irrogate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti come in epigrafe riportate, sanzioni confermate dalla C.A.F., come da Com. Uff. n. 7/C del 9.9.2003. Dopo vari rinvii disposti per consentire alla società istante la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati dal provvedimento di amnistia, all’odierna udienza sono state acquisite agli atti le sentenze del T.A.R. Lazio con le quali, datosi atto della dichiarazione del legale rappresentante della società di voler rinunciare al ricorso, ne è stata dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Conseguentemente questa Commissione ritiene che possa essere accolta la richiesta di amnistia proposta dal Sig. Riccardo Gaucci per quel che riguarda la sanzione dell’inibizione come sopra precisata in quanto trattasi di violazione rientrante fra quelle previste dal provvedimento del Consiglio Federale n. 75/A dell’11.9.2003, risultando, come si è detto, rispettata la condizione della rinuncia alle azioni promosse in violazione della c.d. clausola compromissoria. Non è, invece, possibile accogliere l’istanza di cessazione dell’esecuzione delle sanzioni pecuniarie erogate, come da corretta interpretazione delle disposizioni federali in materia. Per questi motivi la C.A.F., visti i Com. Uff. nn. 75/A e 80/A, concede al Sig. Riccardo Gaucci l’amnistia per la sanzione della inibizione per mesi 10. Rigetta l’istanza di restituzione delle ammende comminate.
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