F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DEL MINISOCCER BARRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE MINISOCCER BARRA/BOSCOTRECASE DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 31 del 6.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03
RECLAMO DEL MINISOCCER BARRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CALCIO A CINQUE MINISOCCER BARRA/BOSCOTRECASE DEL 18.10.2003 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com.
Uff. n. 31 del 6.11.2003)
La Società Minisoccer Barra ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del 6.11.2003 con la quale veniva
inflitta alla suddetta società la punizione sportiva della perdita della gara Minisoccer
Barra/Boscotrecase del 18.10.2003 per aver fatto partecipare il calciatore Di Palma Giuseppe
sebbene squalificato per una giornata.
Sostiene la ricorrente che il succitato calciatore non era stato espulso nella precedente
gara Bacoli/Minisoccer Barra dell’11.10.2003, bensì solo ammonito e conseguentemente
non doveva scontare alcuna squalifica.
Risulta, invece, dal referto arbitrale della gara Bacoli/Minisoccer dell’11.10.2003
che al 26° del primo tempo il calciatore Di Palma Giuseppe (n. 7) venne espulso per
condotta scorretta, il che comporta l’automatica squalifica per la gara successiva. Conseguentemente
il Di Palma non avrebbe dovuto prendere parte alla gara del
18.10.2003 contro il Boscotrecase e la decisione della Commissione Disciplinare deve
essere confermata.
Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dal Minisoccer
Barra di Ottaviano (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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