F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DEL MINISOCCER BARRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE MINISOCCER BARRA/BOSCOTRECASE DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 31 del 6.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DEL MINISOCCER BARRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE MINISOCCER BARRA/BOSCOTRECASE DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 31 del 6.11.2003) La Società Minisoccer Barra ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del 6.11.2003 con la quale veniva inflitta alla suddetta società la punizione sportiva della perdita della gara Minisoccer Barra/Boscotrecase del 18.10.2003 per aver fatto partecipare il calciatore Di Palma Giuseppe sebbene squalificato per una giornata. Sostiene la ricorrente che il succitato calciatore non era stato espulso nella precedente gara Bacoli/Minisoccer Barra dell’11.10.2003, bensì solo ammonito e conseguentemente non doveva scontare alcuna squalifica. Risulta, invece, dal referto arbitrale della gara Bacoli/Minisoccer dell’11.10.2003 che al 26° del primo tempo il calciatore Di Palma Giuseppe (n. 7) venne espulso per condotta scorretta, il che comporta l’automatica squalifica per la gara successiva. Conseguentemente il Di Palma non avrebbe dovuto prendere parte alla gara del 18.10.2003 contro il Boscotrecase e la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dal Minisoccer Barra di Ottaviano (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it