F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DELL’A.S.C. AMO GELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA AIRONE MODICA/AMO GELA DEL 26.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 24 del 30.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03
RECLAMO DELL’A.S.C. AMO GELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON
DISPUTATA AIRONE MODICA/AMO GELA DEL 26.9.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 30.10.2003)
L’A.S.C. Amo Gela ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al C.U. n. 24 del 29 ottobre 2003 con
la quale veniva respinto l’appello proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo che
aveva ritenuto non ricorrente la causa di forza maggiore relativamente alla gara Airone
Modica/Amo Gela del 26.9.2003.
L’attuale ricorso è inammissibile in quanto l’art. 55.2 delle N.O.I.F., nel regolare la
materia relativa alla mancata disputa di gare per causa di forza maggiore dispone che la
declaratoria sulla sussistenza dell’impedimento compete al Giudice Sportivo in prima
istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Nessuna competenza
pertanto spetta alla C.A.F..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
S.C. Amo Gela di Gela (Caltanissetta) ai sensi dell’art. 55 n. 2 N.O.I.F.. Ordina incamerarsi
la tassa versata.
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