F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DELL’AVOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AVOLA/ PGS S. PIO X DEL 5.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DELL’AVOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AVOLA/ PGS S. PIO X DEL 5.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003) La società Pio X proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado avverso il risultato della gara disputata con l’Avola in data 5 ottobre 2003, sostenendo che alla stessa gara aveva partecipato il calciatore Corsico Salvatore, in posizione di irregolare, per non avere scontato una precedente squalifica. L’organo disciplinare del Comitato Regionale Sicilia, sul presupposto dell’accertata effettiva partecipazione alla gara del calciatore predetto, deliberava di accogliere tale reclamo e infliggeva all’Avola la sanzione sportiva della perdita della gara, un punto di penalizzazione in classifica, e 100,00 di ammenda ed al calciatore Corsico la squalifica fino al 17.11.2003. Tale decisione, limitatamente alla parte in cui viene disposto il punto di penalizzazione e l’ammenda, viene appellata dall’Avola, che, pur riconoscendo il proprio errore, lamenta la eccessività della sanzione. I motivi di appello possono portare all’accoglimento del reclamo, in quanto la Commissione ritiene che l’inosservanza dell’attuale reclamante, possa essere sanzionata con il solo provvedimento della perdita della gara per 0-3. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’Avola Calcio di Avola (Siracusa), annulla le sanzioni della penalizzazione di n. 1 punto in classifica e dell’ammenda di e 100,00 inflitte alla reclamante dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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