F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DELL’A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORA/BENEVENTO DEL 31.8.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 22.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03
RECLAMO DELL’A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORA/BENEVENTO
DEL 31.8.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C - Com. Uff. n. 65/C del 22.10.2003)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata
sul Comunicato Ufficiale n. 62/C del 17 ottobre 2003, respingeva il reclamo dell’odierna
appellante e confermava il risultato della gara Sora/Benevento (0-1) del 31.8.2003,
avendo ritenuto regolare la posizione del calciatore Domenico Giugliano del Benevento.
Avverso questa decisione proponeva appello, davanti alla C.A.F. il Presidente dell’A.
S. Sora, Antonio Vincenzo, richiedendo la vittoria “a tavolino” della gara suindicata,
sempre, nel presupposto dell’irregolare posizione del calciatore Giugliano (per irregolarità
nel suo tesseramento).
La Corte, preliminarmente, osserva che l’appello deve essere dichiarato inammissibile,
ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di giudizio di terzo grado, che affronta, esclusivamente,
questioni di merito.
Ne consegue che deve essere incamerata la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
S. Sora di Sora (Frosinone), ai sensi dall’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa
versata.
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