F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO POL. MASTRATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASTRATI/CARPINONE DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 42 del 6.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03
RECLAMO POL. MASTRATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASTRATI/CARPINONE
DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Molise - Com. Uff. n. 42 del 6.11.2003)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con provvedimento
pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 6 novembre 2003, accoglieva il reclamo della S.S.
Carpinone ed infliggeva alla società Polisportiva Mastrati la sanzione della perdita della
gara in oggetto, per 0-3.
La Commissione osservava che i calciatori Nardolillo Alfonso e Parisi Antonio della Polisportiva
Mastrati non avevano titolo a partecipare alla gara in oggetto, in quanto dovevano, ancora,
scontare un residuo di squalifica di una giornata, a fronte di una squalifica di due giornate,
comminata nello scorso campionato e pubblicata sul Com. Uff. n. 113 del 30 aprile 2003.
A nulla rilevava il fatto che i due calciatori non avessero partecipato alle gare del
30.4.2003, data antecedente alla decorrenza della squalifica (il giorno precedente a quello
di pubblicazione del Com. Uff. e cioè, nel caso in esame, l’1.5.2003). I due calciatori,
non disputando, invece, la gara del 4.5.2003, avevano scontato la prima delle due giornate
di squalifica e quindi, erano in posizione irregolare al momento della partecipazione alla
gara in oggetto.
La Polisportiva Mastrati proponeva appello alla C.A.F., avverso la predetta pronuncia
sostenendo la regolarità della posizione dei calciatori Nardolillo e Parisi, “avendo (gli stessi)
già scontato entrambe le giornate di squalifica loro comminate dal G.S., come da
Com. Uff. n. 113 del 30.4.2003”, in quanto espulsi, durante la gara Mastrati/Rufrae, organizzata
dalla L.N.D., del 27.4.2003. Di conseguenza, nel loro caso, doveva trovare applicazione
l’art. 41 comma 2 C.G.S. e non l’art. 17 comma 2 dello stesso codice, al quale ha
fatto erroneamente riferito la Commissione Disciplinare.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
L’impostazione della ricorrente è corretta, in quanto, sulla base del predetto art. 41
comma 2 C.G.S. “il calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale è automaticamente
squalificato per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo”.
L’art. 41 comma 2 C.G.S. deroga, infatti, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti (escluse quelle delle categorie “pulcini” e “esordienti”) a quanto disposto dall’art.
17 comma 2 stesso codice.
I due calciatori hanno, quindi, scontato la loro prima gara di squalifica, regolarmente,
il 30.4.2003 (gara di recupero: Pescopennataro/Mastrati).
Successivamente, essendo stati squalificati, non per una, ma per due gare effettive
(v. Com. Uff. n. 113 del 30 aprile 2003) i due calciatori scontavano l’ulteriore e ultima giornata
di squalifica nella successiva gara Poggio Sannita/Mastrati del 4.5.2003 e partecipavano
regolarmente alla gara del successivo campionato Polisportiva Mastrati/S.S. Carpinone
Calcio del 28.9.2003.
Ne consegue che deve essere annullata la predetta delibera della Commissione Disciplinare
e ripristinato il risultato conseguito sul campo (Polisportiva Mastrati/S.S. Carpinone
0-2).
Deve essere restituita la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
Pol. Mastrati di Venafro (Isernia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di
2-0 acquisito in campo nella gara suindicata. Si ordina restituire la tassa versata.
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