F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELL’A.C. OLGIATE OLONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLGIATE OLONA/UNION VILLA CASSANO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 19.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03
RECLAMO DELL’A.C. OLGIATE OLONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
OLGIATE OLONA/UNION VILLA CASSANO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del
19.11.2003)
L’A.C. Olgiate Olona proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia avverso l’omologazione del risultato della gara del Campionato
di Promozione - Girone A - Olgiate Olona/Union Villa Cassano del 19.10.2003, pubblicata
sul C.U. n. 16 del 23 ottobre 2003 avendo, nel corso di tale gara, la società Union
Villa Cassano schierato in campo il calciatore Piazzi Cristian in seguito risultato tesserato
d’associazione calcistica affiliata alla Federazione Elvetica, ma non tesserato secondo le
N.O.I.F. della F.I.G.C..
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il ricorso
(C.U. del 13.11.2003) specificando come risultasse dagli atti dell’Ufficio Tesseramento
della F.I.G.C. che il calciatore Piazzi Cristian era tesserato con la Union Villa Cassano a
far data dal 26.8.2003 e di conseguenza avesse titolo a partecipare alla gara in esame.
Proponeva appello a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Vanzaghellese sostenendo
come verifiche successive alla gara disputatasi il 12.10.2003 avessero rilevato che:
- nella stagione agonistica 2002/2003 il Sig. Piazzi, di cittadinanza italiana, aveva militato
per una squadra della Confederazione Elvetica. In particolare, tesserato per la “FC STABIO”
era stato concesso in prestito alla “GC BIASCHESI”;
- lo stesso giocatore alla data del 15.7.2003 non risultava regolarmente tesserato presso
la F.I.G.C.;
- lo stesso giocatore alla data del 23.10.2003 risultava “tesserato per una società affiliata
alla Associazione Svizzera di Football”.
Chiedeva pertanto che, non essendosi adempiuto alle prescrizioni dettate dall’art.
40.6 N.O.I.F. in punto di limitazioni del tesseramento calciatori provenienti da Federazioni
estere, in riforma della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia, venisse invalidato il risultato conseguito sul campo o venisse assegnata
la vittoria ed i conseguenti tre punti in classifica alla A.C. Olgiate Olona.
La A.S. Union Villa Cassano, nelle proprie controdeduzioni, sottolineava come non risultando
il calciatore in questione vincolato ad alcuna società (come da documentazione
ricevuta il 21.8.2003 da parte del Comitato Regionale Lombardia) e non esistendo nessun
transfer da Federazione Italiana a Federazione Elvetica, avessero provveduto al tesseramento
dello stesso il 26.8.2003, non ricevendo controindicazione alcuna.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma dell’impugnata delibera.
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Il calciatore Piazzi Cristian risulta tesserato con la società Union Villa Cassano a far
data dal 26.8.2003 e conseguentemente lo stesso, alla data della disputa della gara (il
19.12.2003) aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
È ben vero che, da indagini successive alla suddetta gara, l’Ufficio Tesseramento
della F.I.G.C., solo il 26.11.2003, ebbe a riscontrare che, relativamente al Piazzi Cristian,
era stato rilasciato il certificato internazionale di trasferimento, per la Federazione Svizzera,
in data 10.8.2003; e che il trasferimento delle prestazioni sportive dello stesso non fosse
stato registrato per “mera dimenticanza”; con la conseguenza che il tesseramento per
la società Union Villa Cassano deve essere revocato e trasmessa nuova richiesta di tesseramento
all’Ufficio Tesseramento per regolarizzare la posizione del calciatore Piazzi
Cristian.
Ma tale aspetto omissivo da parte dell’organo federale preposto non può danneggiare
la società Union Villa Cassano, la quale aveva fatto giustamente completo affidamento
alla formale documentazione, datata 21.8.2003, proveniente dal Comitato Regionale
Lombardia che, relativamente alla posizione Piazzi Cristian lo aveva definito SVINCOLATO;
nonché al suo formale tesseramento per la Union Villa Cassano datato 26.8.2003
proveniente dalla U.S. Guanzatese.
Pertanto alla data della disputa della gara, il 19.10.2003, la posizione del calciatore
Piazzi Cristian risultava formalmente quella di tesserato con la Union Villa Cassano e pertanto
aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’A.C. Olgiate
Olona di Olgiate Olona (Varese). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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