F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELL’U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION VILLA CASSANO/VANZAGHELLESE DEL 12.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03
RECLAMO DELL’U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
UNION VILLA CASSANO/VANZAGHELLESE DEL 12.10.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del
13.11.2003)
La U.S. Vanzaghellese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia avverso l’omologazione del risultato della gara del Campionato
di Promozione - Girone A - Union Villa Cassano/U.S. Vanzaghellese del
12.10.2003, pubblicata sul C.U. n. 15 del 16 ottobre 2003 avendo, nel corso di tale gara,
la società Union Villa Cassano schierato in campo il calciatore Piazzi Cristian, in seguito
risultato tesserato d’associazione calcistica affiliata alla Federazione Elvetica, ma non
tesserato secondo le N.O.I.F. della F.I.G.C..
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il ricorso
(C.U. del 13.11.2003) specificando come risultasse dagli atti dell’Ufficio Tesseramento
della F.I.G.C. che il calciatore Piazzi Cristian era tesserato con la Union Villa Cassano a
far data dal 26.8.2003 e di conseguenza avesse titolo a partecipare alla gara in esame.
Proponeva appello a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Vanzaghellese sostenendo
come verifiche successive alla gara disputatasi il 12.10.2003 avessero rilevato che:
- nella stagione agonistica 2002/2003 il Sig. Piazzi, di cittadinanza italiana, aveva militato
per una squadra della Confederazione Elvetica. In particolare, tesserato per la “FC STABIO”
era stato concesso in prestito alla “GC BIASCHESI”;
- lo stesso giocatore alla data del 15.7.2003 non risultava regolarmente tesserato presso
la F.I.G.C.;
- lo stesso giocatore alla data del 23.10.2003 risultava “tesserato per una società affiliata
alla Associazione Svizzera di Football”.
Chiedeva pertanto che, non essendosi adempiuto alle prescrizioni dettate dall’art.
40.6 N.O.I.F. in punto di limitazioni del tesseramento calciatori provenienti da Federazioni
estere, in riforma della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comita-
to Regionale Lombardia, venisse invalidato il risultato conseguito sul campo o venisse assegnata
la vittoria ed i conseguenti tre punti in classifica alla U.S. Vanzaghellese.
L’appello va rigettato perché inammissibile, ex art. 42.3 C.G.S., il ricorso presentato
dalla U.S. Vanzaghellese alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia.
L’art. 42.3 C.G.S. testualmente recita: “i reclami avverso la posizione di tesserati che
abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare o al Giudice
Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nel termine di
sette giorni dallo svolgimento della gara stessa.
Nella specie risulta dagli atti che il ricorso avverso l’omologazione del risultato della
gara Union Villa Cassano/U.S. Vanzaghellese disputatasi il 12.10.2003 sia stato inoltrato
“solo” il 25.10.2003 e quindi ben oltre il termine perentorio (ex art. 34.6 C.G.S.) prescritto.
Pertanto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia
avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso.
Conseguenziale l’applicazione del dettato dell’art. 33.5 C.G.S. che sancisce che se
la C.A.F. rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo in prima o seconda
istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Vanzaghellese
di Vanzaghello (Milano), annullando senza rinvio, ai sensi dell’art. 33.5 C.G.S.,
l’impugnata delibera per inammissibilità per tardività del reclamo presentato avanti alla
Commissione Disciplinare dalla U.S. Vanzaghellese il 25.10.2003 avverso la regolarità
della gara suindicata. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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