F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DEL CALCIATORE IACOVONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI SEI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 24 del 20.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03
RECLAMO DEL CALCIATORE IACOVONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER MESI SEI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2
C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo
- Com. Uff. n. 24 del 20.11.2003)
Con atto del giorno 11.7.2003 il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo deferiva
alla Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato Iacovone Giovanni, calciatore
della soc. Tre Ville, e questa stessa società per violazione, rispettivamente, dell’art. 2
C.G.S. e dell’art. 2, comma 4, stesso C.G.S..
Rilevava il Presidente che lo Iacovone aveva proposto querela nei confronti di tesserato
della soc. Silvi Calcio, Vannucci Cristian, a seguito delle lesioni subite nel corso della gara
Silvi/Tre Ville del 17.6.2003 senza la preventiva richiesta della prescritta autorizzazione.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 20 novembre 2003 la Commissione
Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva allo Iacovone la squalifica di mesi sei
ed alla società l’ammenda di e 250,00. Rilevava che la giustificazione addotta dal calciatore
non meritava particolare considerazione atteso il tempo trascorso dal fatto, 1.6.2003,
alla richiesta, 28.7.2003. “Se tale richiesta fosse stata tempestivamente presentata - concludeva
la Commissione - sarebbe intervenuta la relativa decisione prima che scadesse il
termine per la presentazione della querela”.
Avverso tale decisione proponeva appello il (solo) Iacovone che ribadiva la gravità
della situazione seguita alle lesioni (che lo avevano costretto a subire un intervento chirurgico)
e la conseguente impossibilità di occuparsi da subito della richiesta di autorizzazione;
richiesta che non aveva inoltrato prima del 28.7.2003 anche per aver cercato una
composizione bonaria della vertenza. Faceva presente, poi, di non avere atteso l’autorizzazione
oltre il 20.8.2003, giorno della proposizione della querela, per l’approssimarsi
della scadenza del relativo termine.
Chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione impugnata questa Commissione
annullasse la squalifica.
L’appello dello Iacovone, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali,
è ammissibile e va accolto.
Emerge in modo incontestabile dagli atti del procedimento, in merito alla ricostruzione
dei fatti, che il calciatore Iacovone ebbe a subire il 1.6.2003 una grave aggressione da
parte del Vannucci; aggressione che gli provocò trauma cranico facciale con frattura dell’arcata
zigomatico sinistro e che lo costrinse a ricovero ospedaliero ed a vero e proprio
intervento chirurgico. Emerge pure che lo Iacovone inoltrò la richiesta di autorizzazione il
27.7.2003 e che propose la querela il 20 agosto successivo, vale a dire 11 giorni prima
della scadenza del relativo termine.
Ebbene, così ricostruiti i fatti, non si vede quale rimprovero possa muoversi allo Iacovone
e come lo si possa ritenere responsabile della violazione contestatagli. È vero che
ha lasciato trascorrere un qualche tempo dal giorno dell’aggressione all’inoltro della richiesta
di autorizzazione, ma bisogna considerare che nel suo caso si è trattato di lesioni
di una certa gravità; di lesioni che lo hanno costretto al ricovero ospedaliero, con tanto di
vero e proprio intervento operatorio, e che hanno comportato per lo Iacovone ansie e
preoccupazioni di una certa serietà. Esigere, in una situazione del genere, che si preoccupasse
da subito delle vicende legate all’attività calcistica sembra francamente eccessivo:
la condotta del Iacovone non può essere valutata con riferimento al mero decorso del
tempo, come se il 1.6.2003 non avesse preso corpo e non si fosse protratta nei giorni
successivi una situazione grave dai risvolti umani davvero drammatici. Lo Iacovone ha subito
trauma cranico facciale con frattura dell’arcata zigomo sinistro, non una banale contusione
risolvibile in pochi giorni con l’applicazione di una pomata, e tanto basta perché
questa Commissione ritenga ampiamente giustificato il tempo lasciato trascorrere fino alla
richiesta dell’autorizzazione. E questo anche senza considerare gli inevitabili tentativi di
comporre bonariamente la questione (che richiedono notoriamente tempo) e l’impossibilità
di porre a carico del tesserato inefficienze altrui, posto il più che ampio lasso di tempo
(circa un mese) perché il provvedimento (di accoglimento o di diniego della richeista) venisse
adottato.
Non ravvisando questa Commissione responsabilità alcuna, in definitiva, nella condotta
dello Iacovone, che, compatibilmente con le condizioni di salute del momento, ha
avanzato in tempo (ampiamente) utile la richiesta di autorizzazione ed ha proposto la
querela negli ultimi giorni precedenti la scadenza del relativo termine, annulla la sanzione
della squalifica allo stesso inflitta dalla Commissione Disciplinare con la decisione indicata
in premessa.
A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., all’accoglimento dell’appello segue la restituzione
della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore
Iacovone Giovanni, annulla la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici al
reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
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