F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03 APPELLO DELLA S.S. STELLA AZZURRA DROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEMINARESE/STELLA AZZURRA DROSI DEL 26.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03
APPELLO DELLA S.S. STELLA AZZURRA DROSI AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA SEMINARESE/STELLA AZZURRA DROSI DEL 26.10.2003 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 52
del 24.11.2003)
La S.S. Stella Azzurra proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria contestando la regolarità della gara Seminarese/Stella Azzurra
Drosi del 26.10.2003, dovuta alla presunta posizione irregolare del calciatore Gioffrè Giovanni
schierato nelle file della società Seminarese, poiché questi è anche dirigente della
stessa società Seminarese e quindi, secondo il ricorrente, non avrebbe avuto il diritto di
partecipare alla gara in questione (Comunicato Ufficiale n. 52 del 24 novembre 2003).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il ricorso
sostenendo come l’inibizione all’impiego come calciatore dei dirigenti fosse riservato
esclusivamente a coloro che fossero tesserati come calciatori per una squadra e come di-
rigenti per altra e diversa squadra associata alla stessa Lega al fine di evitare situazioni di
incompatibilità.
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la società Stella Azzurra Drosi,
prendendo atto che il dirigente di una società può partecipare ad una gara in qualità di
calciatore della stessa squadra per la quale riveste la diversa qualifica, ma rilevando comunque
come il calciatore in questione, Gioffrè Giovanni non avesse titolo a partecipare
alla gara del 26.10.2003 non risultando a tale data tesserato in qualità di calciatore con la
società Seminarese.
Chiedeva pertanto l’accoglimento del proprio ricorso e l’assegnazione della vittoria
con il punteggio di 0-2.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Risulta dagli atti come Gioffrè Giovanni risulti regolarmente tesserato, quale calciatore
della società Seminarese a far data dal 25.10.2003: pertanto alla data della gara Seminarese/
Stella Azzurra Drosi svoltasi il 26.10.2003 il Gioffrè Giovanni risultava essere in
posizione regolare e potesse essere quindi impiegato regolarmente.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Stella
Azzurra Drosi di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa versata.
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