F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO LA SANZIONE DI e 300,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04
APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO LA SANZIONE DI e 300,00 CON DIFFIDA
ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003)
Preannunciava ricorso alla C.A.F., in data 28.11.2003, con richiesta di copia degli atti,
la A.C. Cetraro, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria, Com. Uff. n. 52 del 24 novembre 2003, che infliggeva la sanzione
della ammenda di e 300,00 con diffida, riducendo la prima sanzione comminata dal Giudice
Sportivo di e 400,00 con diffida.
La sanzione era stata comminata dal primo giudice in quanto nel corso della gara
S.S. Comp. Montalto Uffugo/A.C. Cetraro dell’1.11.2003, sostenitori della attuale reclamante
lanciavano pietre all’indirizzo di un assistente dell’arbitro colpendolo alle spalle.
Ricevuta copia degli atti del procedimento, la A.C. Cetraro inviava alla C.A.F. i motivi
di reclamo lamentando che la Commissione Disciplinare non aveva disposto l’audizione
dell’assistente dell’arbitro, che data la promiscuità della tifoseria presente in tribuna non
sarebbe stato possibile individuare esattamente gli autori del lancio di pietre, dichiarandosi
non responsabile dell’ordine pubblico, essendo questo onere a carico della società
ospitante. Conclude la reclamante chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.
Il reclamo è inammissibile.
La A.C. Cetraro, nell’appello prodotto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la
dinamica dei fatti, pertanto il gravame in oggetto non può sfuggire alla declaratoria di
inammissibilità, atteso che viene richiesta alla Commissione d’Appello una nuova deliberazione
nel merito della vicenda, ciò le è precluso ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., quando
è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
C. Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza) ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina
incamerarsi la tassa versata.
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