F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.S. MONTEFANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE FINO AL 15.4.2004 INFLITTE AI CALCIATORI BANDONI LORENZO, NATALI FABIO E TOSO ROBERTO A SEGUITO GARA MONTECOSARO/MONTEFANO DEL 6.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 27.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04
APPELLO DELL’A.S. MONTEFANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLE
SQUALIFICHE FINO AL 15.4.2004 INFLITTE AI CALCIATORI BANDONI LORENZO,
NATALI FABIO E TOSO ROBERTO A SEGUITO GARA MONTECOSARO/MONTEFANO
DEL 6.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Marche - Com. Uff. n. 38 del 27.11.2003)
Premesso che con reclamo tempestivo l’A.S. Montefano Calcio ha impugnato la decisione
del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche L.N.D. del 12.9.2003 con cui
era stata disposta la squalifica fino al 30.6.2005 di Lorenzo Bandoni, Fabio Natali e Roberto
Toso, calciatori tesserati per la Società stessa per fatti verificatisi al termine della
gara tra la Società predetta ed il Montecosaro Calcio, nell’ambito della Coppa Marche, e
che le dette squalifiche, a seguito di ricorso, erano state ridotte dalla Commissione Disciplinare,
al 15.4.2004; che a seguito di tanto, la Montefano Calcio ha inoltrato rituale ricorso
a questa Commissione; che i motivi addotti sono una sostanziale reiterazione delle doglianze
svolte in sede di Commissione Disciplinare, debitamente valutate da quell’organo,
che ha, con apprezzato scrupolo, richiesto al direttore di gara un supplemento di referto.
Va in particolare evidenziato che il ricorso si basa su argomentazioni che tendono
sostanzialmente a porre in dubbio per un verso l’attendibilità delle asserzioni del direttore
di gara, cosa questa che integra una valutazione di mero fatto, specie se contrapposta alla
reiterazione delle specificazioni contenute nel supplemento di referto, inammissibile
laddove tende sostanzialmente a censurare la direzione tecnica della gara da parte dello
stesso e che, per altro verso, le asserzioni, peraltro suffragate in parte da documentazione
medica, concernenti reali o presunte provocazioni dei calciatori o dei dirigenti della
squadra avversaria sono state debitamente e congruamente valutate dalla Commissione,
che ha ridotto sensibilmente l’entità della squalifica inflitta ai tre calciatori.
Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta evidente che il ricorso in esame
ripropone, al di là delle espressioni formali adoperate, la stessa tematica già proposta
alla Commissione, senza aggiungere alcun elemento atto a scalfirne il discrezionale convincimento,
ampiamente e congruamente motivato, né addurre violazione alcuna di norme,
riducendosi così ad una mera contrapposizione di tesi, che non può ovviamente scalfire
il motivato convincimento espresso nella decisione impugnata, attesa la accurata ricostruzione
dei fatti e la adeguata motivazione che lo sorregge.
È appena il caso di aggiungere che il comportamento, in larga misura analizzato e
censurato attribuito ai calciatori della squadra avversaria, poteva, ove rientrato nella percezione
del direttore di gara, essere sanzionato adeguatamente, ma non può che attenuare,
come del resto la Commissione ha esattamente valutato, l’obiettiva ed allarmante
gravità dei fatti ascritti ai calciatori colpiti da squalifica che si qualifica certamente come
gravemente lesiva del dovere di lealtà e di correttezza che grava su tutti i tesserati.
L’accenno (l’unico attinente a problematica di diritto) alla natura del calcio come sport
a violenza eventuale può essere condiviso, ma è palesemente fuori luogo per fatti avve-
nuti al di fuori e al di là del contesto agonistico in senso proprio, e pertanto non vale ad
elidere la valenza di episodi (la reiterata violenza di tre calciatori nei confronti di un avversario
caduto a terra, con conseguenti lesioni) che con la qualificazione dello sport del calcio
nulla hanno a che vedere.
In definitiva, a norma dell’art. 33, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso
in esame deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della piena adeguatezza
della motivazione adottata esente di vizi di insufficienza e contraddittorietà.
Consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
S. Montefano di Montefano (Macerata) ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi
la tassa versata.
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