F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.S. TC GARDEN CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 LUGLIO 2005 INFLITTA AL CALCIATORE PROIETTI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 140 del 28.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.S. TC GARDEN CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 LUGLIO 2005 INFLITTA AL CALCIATORE PROIETTI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 140 del 28.11.2003) Nel corso della gara di Calcio a Cinque Garden C/5 Roma/Sinuessa 95 (Campionato Nazionale di Serie B) disputata il 25.10.2003, l’arbitro espelleva il calciatore della Garden Cristiano Proietti per aver protestato avverso una sua decisione e quindi averlo colpito con un calcio alla mano e, dopo l’espulsione, avere inveito pesantemente nei confronti dello stesso direttore di gara. Il Giudice Sportivo aveva squalificato il predetto tesserato fino al 31.12.2005; su rituale ricorso della Società, la Commissione Disciplinare aveva ridotto la squalifica al 31.7.2005 e avverso tale provvedimento la A.S.T.C. Garden C/5 Roma ricorre a questa Commissione. Si adduce: insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della questione, atteso che nella decisione impugnata si leggono espressioni quali: “è da credere” e “sembra” che sarebbero indicative di obiettiva perplessità valutativa. Si lamenta ancora la mancata richiesta all’arbitro di un supplemento di referto atto a fugare ogni dubbio sulla volontarietà della condotta del Proietti e la severità eccessiva della sanzione specie se rapportata a precedenti decisioni in casi similari. Le doglianze sono tutte prive di pregio: i fatti sono stati descritti dal direttore di gara con chiarezza e precisione, tanto da non richiedere approfondimenti di sorta; del resto, il fatto che l’arbitro stesso abbia dovuto sospendere per qualche minuto la partita per il dolore provocatogli chiarisce l’episodio al di là di ogni perplessità. L’uso delle ricordate espressioni, a parte l’aspetto formale, non va inteso in sé, ma nel contesto in cui sono state usate e, in tale ottica non manifestano perplessità valutativa alcuna; la ricostruzione dell’episodio è infatti accurata e priva di lacune fattuali e argomentative. È appena il caso di aggiungere che il fattore altezza (del calciatore), a parte la logica ricostruzione della gestualità, effettuata dalla Commissione, appare francamente assai poco significativo per escludere sia il fatto, ampiamente provato aliunde, sia la volontarietà, spiegata esaurientemente della Commissione anche con riferimento al comportamento verbale precedente e successivo del Proietti. La sanzione inflitta, considerato l’ambito in cui si svolgeva la partita, le connotazioni specifiche del calcio a cinque e la inconsueta violenza, inusuale anche nelle forme, risulta ampiamente giustificata, sicché il presente ricorso si risolve in una mera reiterazione delle ragioni già svolte di fronte alla Commissione, carente di ogni profilo afferente alla violazione di norme. Ai sensi dell’art. 33, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in ragione dell’inesistente contraddittorietà di motivazione, che appare al contrario, esaustiva e corretta; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. TC Garden Calcio a Cinque di Roma ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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