F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.S.S.C. GABETTO MECTRANS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ALBESE/GABETTO MECTRANS DEL 19.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 17 del 27.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.S.S.C. GABETTO MECTRANS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ALBESE/GABETTO MECTRANS DEL 19.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 del 27.11.2003) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Piemonte, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 27 novembre 2003, confermava la decisione del Giudice Sportivo di primo grado di omologazione del risultato conseguito sul campo della gara Albese/Gabetto Mectrans (2-1) avendo ritenuto che il direttore di gara, pur avendo commesso l’errore di avere, in un primo tempo, decretato un calcio di rigore a favore dell’Albese ed espulso, conseguentemente, il calciatore Arturo Danilo della Gabetto Mectrans e successivamente, a seguito delle vivaci proteste dei calciatori di quest’ultima società e dopo un momento di confusione, avendo preso, invece di fare battere il, concesso, rigore, la decisione di riprendere la gara con una punizione a favore della Gabetto, non aveva influito sul risultato della partita, anche perché “l’espulsione di un calciatore della squadra soccombente non ha influito sul risultato di questa e in ogni caso, dell’errore del direttore di gara non può certamente dolersi la società alla quale appartiene il calciatore espulso, che per errore dell’arbitro, è stata avvantaggiata, non subendo il calcio di rigore”. Avverso questa decisione proponeva appello a questa Commissione il Presidente dell’A.S.S.C. Gabetto Mactrans, chiedendo la ripetizione della gara, per il predetto errore tecnico commesso dal direttore di gara, che ha influito “sulla regolarità della partita”. L’appello è infondato e non può essere accolto. Il Giudice Sportivo di primo grado, infatti, con decisione del 30.10.2003 ha dichiarato inammissibile il reclamo della S.C. Gabetto Mectrans, in quanto riguardante decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate dall’arbitro, durante lo svolgimento della gara e sottratte al suo giudizio, ex art. 24 comma 3 C.G.S.. Nel successivo ricorso della S.C. Gabetto Mectrans, al Giudice Sportivo di 2° Grado, nulla veniva osservato circa la predetta inammissibilità, rilevata dal primo giudice e la stessa situazione si verificava anche nella decisione del secondo giudice, che respingeva il ricorso della S.C. Gabetto Mectrans. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., la S.C. Gabetto Mectrans, riproponendo lo svolgimento dei fatti salienti della gara, viziati, a suo dire, da un evidente errore tecnico del direttore di gara “influente sul suo regolare svolgimento” e chiedendo la ripetizione della stessa. A conferma di ciò si evidenziava che l’arbitro “sentito dal Giudice Sportivo di 2° Grado (circostanza effettivamente verificatasi il 12.11.2003), ha confermato la versione” dell’appellante, “attribuendo ad uno stato confusionale le decisioni assunte”. L’appello è infondato e non può essere accolto. Il reclamo è stato, come detto, in origine, giudicato inammissibile dal Giudice Sportivo di primo grado e la decisione pregiudiziale non è stata, successivamente, più, investita da motivi di gravame. In questa situazione processuale, non ha rilievo che il direttore di gara abbia riconosciuto il suo errore tecnico (peraltro, risoltosi a favore dell’appellante) durante il giudizio di secondo grado, quando il procedimento era, come detto, già stato dichiarato inammissibile e non gravato da impugnazione, sul punto. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.S.C. Gabetto Mectrans di Poirino (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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