F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DEL G.S. SAN GIOVANNI GEMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 500,00 E L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SOCIETÀ FINCANTIERI DI PALERMO AMMONTATI A e 3.400,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 28 del 27.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04
APPELLO DEL G.S. SAN GIOVANNI GEMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA
DI e 500,00 E L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA
SOCIETÀ FINCANTIERI DI PALERMO AMMONTATI A e 3.400,00 A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 27.11.2003)
A seguito dell’aggressione subita da parte di giocatori e beni ad opera di frange della
tifoseria locale, al termine della partita disputata in data 3 novembre 2002 in casa dell’attuale
reclamante, la società Fincantieri avanzava nei confronti del locale Comitato Regionale
atto di esposto e richiesta di risarcimento danni.
La richiesta veniva smistata alla Procura Federale la quale, in esito all’operato dell’Organo
inquirente federale, deferiva in data 14 ottobre 2003, dinanzi alla competente
Commissione Disciplinare, la società S. Giovanni Gemini, “per responsabilità oggettiva, ai
sensi degli artt. 9, commi 1 e 2, ed 11, commi 1 e 2, C.G.S., per rispondere dei fatti ascrivibili
ai propri sostenitori e dei danni dagli stessi cagionati”.
Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare, ritenuto che la responsabilità
statuita a carico della società deferita, per i fatti accertati ed ascrivibili ai propri sostenitori,
trovasse puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie dell’attività degli organi inquirenti,
nonché ritenuta legittima la richiesta di risarcimento dei danni subiti, nella misura
accertata dalla società Fincantieri, deliberava la società S. Giovanni Gemini responsabile
del capo di imputazione di cui all’atto di deferimento, infliggendole, a titolo di responsabilità
oggettiva, l’ammenda di e 500 (cinquecento), unitamente alla declaratoria dell’obbligo
di risarcire i danni subiti dalla società Fincantieri di Palermo, ammontanti complessivamente
a e 3.400 (di cui 400 per la perdita dei borsoni e 3.000 per le riparazioni dei danni
subiti dal pullman nel piazzale antistante lo stadio).
Con il reclamo in trattazione, la S. Giovanni Gemini, gravandosi avverso la menzionata
decisione, ha affermato la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’attribuzione
della responsabilità, nonché l’inapplicabilità o comunque la violazione dei richiamati
artt. 9 e 11 C.G.S., oltre che l’omessa motivazione con riferimento alla richiesta risarcitoria,
peraltro generica e infondata.
Il reclamo non può essere accolto relativamente alla censurata applicazione, a carico
della reclamante, in misura peraltro non particolarmente gravosa (ed al di sotto dei minimi
del Codice, di cui all’art. 11, comma 3), della responsabilità oggettiva per l’aggressione
recata dai propri sostenitori, trattandosi perdipiù di fatti violenti che, oltre ad essere inequivocabili,
dannosi per l’integrità degli aggrediti e comunque pericolosi per la pubblica incolumità,
evidentemente non sono stati commessi per motivi estranei alla gara e si sono
verificati nell’ambito dell’area dello stadio e quindi in stretta prossimità di esso (a poche
decine di metri dalla struttura e pertanto, in senso tecnico, non “all’esterno dell’impianto
sportivo”).
Merita, invece, di essere stralciata la questione risarcitoria, atteso che a norma dell’art.
45, comma 3, lett. a), C.G.S., anche sulle controversie economiche relative al risarcimento
dei danni per i fatti (violenti) di cui all’art. 11 C.G.S., è competente a giudicare, in
prima istanza, la Commissione Vertenze Economiche, alla quale andava dunque smistata
la richiesta della Fincantieri, e non la Commissione Disciplinare su deferimento del Procuratore
Federale.
Questa Commissione d’Appello può entrare in causa solo come giudice dell’eventuale
appello, da esperirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 C.G.S. in quanto applicabili,
avverso le decisioni della C.V.E., ai sensi dell’art. 46, comma 9, C.G.S..
Per i sopraindicati motivi la C.A.F.:
- respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. San Giovanni Gemini di San Giovanni
Gemini (Agrigento), in ordine alla responsabilità oggettiva della reclamante, confermando
la sanzione dell’ammenda inflitta;
- dichiara, altresì il difetto di competenza della Commissione Disciplinare in ordine alla richiesta
di risarcimento in favore della Fincantieri Calcio annullando la decisione impugnata;
- rimette gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per il seguito di competenza;
- riserva al definitivo giudizio la decisione sulla tassa versata.
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