F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 RECLAMO DELLA POL. REFRANCORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REFRANCORESE/VINCHIO DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 15 dell’11.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04
RECLAMO DELLA POL. REFRANCORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
REFRANCORESE/VINCHIO DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 15
dell’11.12.2003)
Con reclamo dell’1.12.2003 la Polisportiva Refrancorese ha adito la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta contestando la regolarità
dello svolgimento della gara Refrancorese/Vinchio del 30.11.2003, in quanto la società
Vinchio ha sostituito, nel corso di tale gara, due calciatori con altri che, inizialmente inseriti
in distinta quali riserve, prima di scendere in campo erano stati entrambi designati, l’uno
successivamente all’altro, come assistenti di parte dell’arbitro.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 15 dell’11 dicembre 2003, l’adita Commissione,
accertata la sussistenza dei fatti rilevati con il proposto reclamo, ha inflitto alla società
Vinchio l’ammenda di euro 50,00 ed ai calciatori avvicendatisi nel ruolo di assistente dell’arbitro
e successivamente scesi in campo la squalifica per una giornata effettiva di gara.
Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa C.A.F. la Polisportiva
Refrancorese, sostenendo che la Commissione Disciplinare, una volta accertata l’infrazione,
avrebbe dovuto infliggere alla società Vinchio la punizione sportiva della perdita
della gara per 0 a 3 e chiedendo, quindi, che in tal senso si pronunci l’adita Commissione
d’Appello.
Reputa questa Commissione che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento.
La motivazione dell’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti,
si presenta corretta ed immune da qualsiasi vizio logico. Infatti, come correttamente la
stessa ha affermato, l’art. 12, comma 6, lett. b), C.G.S. prevede espressamente che non
comporti la punizione sportiva della perdita della gara, ma solo le sanzioni dell’ammonizione
o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente
accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori, l’infrazione alle
norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro.
Non può pertanto essere inflitta alla società che è incorsa nella rilevata infrazione
una sanzione più grave di quella legalmente prevista.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Refrancorese
di Refrancore (Asti). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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