F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 RECLAMO CALCIO COMO E RICHIESTA DI AMNISTIA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.2003, PER DICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 RECLAMO CALCIO COMO E RICHIESTA DI AMNISTIA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.2003, PER DICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003) Il Calcio Como SpA, ha presentato istanza per l’applicazione dell’amnistia alle sanzioni comminate, ai sensi degli artt. 2 comma 3 e 4 C.G.S., per le dichiarazioni rilasciate dal suo Presidente dell’epoca Enrico Preziosi, e di cui al Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare n. 40 del 3 settembre 2003. Va rilevato che la suddetta istanza riguarda l’ammenda di 30.000 euro comminata al Calcio Como dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che è stata oggetto di reclamo alla C.A.F., discusso nella seduta dell’11 settembre 2003 e sospeso in attesa di definizione del connesso procedimento di applicazioni di amnistia al Presidente Preziosi allora ancora pendente presso la Commissione Disciplinare. Con il suddetto reclamo la Società istante ha impugnato il provvedimento sanzionatorio nel merito ed ha in subordine chiesto l’applicazione della amnistia. Per quel che ri- guarda la prima istanza relativa alla insussistenza della violazione contestata, essa va respinta in quanto le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Preziosi costituiscono senza alcun dubbio giudizi lesivi della onorabilità di tesserati della F.I.G.C. e la responsabilità del Como Calcio deriva oggettivamente ai sensi dei citati artt. 2 comma 3 e 4 C.G.S.. In ordine alla richiesta di applicazione di amnistia, l’istanza stessa deve essere dichiarata inammissibile in quanto non sussistono i presupposti per la concessione alla Società del richiesto beneficio che, come già in precedenza deciso da questa Commissione d’Appello non rientra fra le ipotesi previste dal provvedimento federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo del Calcio Como di Como e dichiara inammissibile la richiesta di amnistia. Si ordina incamerare la tassa versata.
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