F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 15/1/04 APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE E L’AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE ALMEYDA MATIAS JESUS (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 193 dell’8.1.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 15/1/04
APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE E L’AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE
ALMEYDA MATIAS JESUS (Delibera della Commissione Disciplinare presso
la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell’8.1.2003)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 193 dell’8 gennaio 2004, riduceva la sanzione inflitta
al calciatore Almeyda Matias Jesus, dal Giudice Sportivo, in data 23.12.2003, eliminando
l’ammenda di 5.000 euro e confermava la squalifica per tre giornate di gara e l’ammonizione
con diffida.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., l’odierna ricorrente, evidenziando:
1) “l’omessa motivazione... relativamente alla corresponsabilità di un avversario
(Bernardo Corradi) dell’Almeyda, nell’episodio oggetto del giudizio e 2) la mancanza di
specificazione “della giurisprudenza della Commissione Disciplinare”, impiegata nella
quantificazione della sanzione e richiedendo la diminuzione della sanzione ad una sola
giornata di squalifica “ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
L’appello è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va osservata che, nel caso in questione, l’Almeyda è stato, effettivamente,
condizionato, nella sua proporzionata reazione, dal comportamento del predetto
avversario, che, del resto, risulta essere stato ammonito per comportamento non regolamentare,
posto in essere nei suoi confronti.
Di questo comportamento dell’avversario e dei suoi effetti sulla reazione dell’Almeyda,
non può non tenersi conto nella determinazione della sanzione.
A seguito di ciò, l’Almeyda si avvicinava minacciosamente all’avversario e lo spingeva
con le due mani al petto, cagionando, così, il provvedimento di espulsione da parte del
direttore di gara.
A questo punto, alla notifica orale dell’espulsione e prima che gli fosse mostrato il
cartellino rosso, l’Almeyda si impossessava del predetto cartellino, dalle mani del direttore
di gara e lo nascondeva dietro alla sua schiena.
Il direttore di gara, rientrato in possesso del cartellino, provvedeva a mostrarlo all’Almeyda
e questi prima di lasciare il campo, cercava di aggredire il Corradi, in ciò impedito
dai suoi compagni di squadra.
L’Almeyda ha, quindi, tenuto un comportamento scorretto, nei confronti dell’avversario
(e per questo è stato espulso) e ha, dopo l’espulsione, insistito nella sua volontà di aggressione
contro il predetto.
La Commissione Disciplinare ritiene “di particolare gravità” quanto posto in essere,
dal calciatore, nei confronti del direttore di gara, con “la sottrazione del cartellino rosso di
espulsione” e lo definisce “non attribuibile a una, deprecabile, ma comprensibile, momentanea
perdita di controllo”.
La Commissione non condivide questa osservazione.
È fuori questione che sottrarre il cartellino rosso al direttore di gara, è un fatto da
stigmatizzare oggettivamente, il modo inequivoco e da definire grave, soprattutto, sotto il
profilo del suo rilevante significato simbolico e della possibilità che, conseguentemente,
da esso, potevano derivare incidenti tra il pubblico presente allo stadio.
Ma, ai fini disciplinari che, quì, interessano, si deve avere, anche riguardo all’aspetto
soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore.
La Commissione ritiene che, sotto questo profilo, l’Almeyda non abbia avuto intenzione
di mancare di rispetto e di essere irriguardoso, nei confronti del direttore di gara, ma
che, piuttosto, abbia agito spinto proprio da “quella deprecabile, ma comprensibile, momentanea
perdita di controllo”, esclusa, senza adeguata motivazione, dalla Commissione
Disciplinare, dovuta al disappunto di essere stato espulso, in una gara che si stava svolgendo
contro una squadra dove aveva militato per alcune stagioni e che gli stava, quindi,
particolarmente a cuore.
Valutati questi elementi e tenuto conto che l’Almeyda ha, come osservato dalla Commissione
Disciplinare, lealmente, riconosciuto di avere perso il controllo e si è scusato, la
sanzione della squalifica può essere, di conseguenza, ridotta di una giornata di gara.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dal F.C. Internazionale Milano di Milano, riduce la sanzione della squalifica a n. 2 giornate.
Conferma nel resto. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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