F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 APPELLO DELL’A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 APPELLO DELL’A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 18.12.2003) In data 18.12.2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica confermava la squalifica fino al 31 marzo 2005 inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado a carico dell’allenatore dell’A.S. Corneto Tarquinia Cecchelin Carlo Giuseppe, reo di essere entrato in campo minacciando l’arbitro ed affrontandolo, bestemmiando, sputando sulle sue scarpe. La società ha proposto appello avverso tale decisione per motivi di legittimità esponendo due distinte ragioni di gravame. In primo luogo si è rilevava la mancata escussione in giudizio della società reclamante nel giudizio di secondo grado, espressamente richiesta nei motivi di ricorso, così come richiesto dall’art. 32 comma 6 C.G.S.. In secondo luogo veniva denunciato il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, con riferimento ai motivi della decisione, che a giudizio della ricorrente apparivano in contrasto con una logica ricostruzione dei fatti, giacché non veniva ritenuta coerente una ricostruzione degli eventi che riproducesse il susseguirsi delle azioni così come riprodotte nel referto arbitrale. In riferimento al primo motivo di gravame va osservato che in effetti, benché espressamente richiesta dai ricorrenti, l’audizione degli stessi è stata negata dal decidente “non sussistente elementi tali da configurare l’accoglimento del ricorso”. In effetti la possibilità di essere sentiti in giudizio di secondo grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti, attinente alla instaurazione del contraddittorio sui fatti contestati, diritto che gli stessi non sono stati posti nella condizione di esercitare. Trattandosi di una disposizione chiaramente volta a garantire l’esercizio del diritto di difesa, la sua violazione comporta dunque anche la nullità della pronuncia, la necessità che venga ripetuto il giudizio, e che il ricorrente sia offerta la possibilità di articolare, in prima persona ed in forma orale, le argomentazioni di cui consiste la sua difesa. Con riferimento al secondo vizio denunciato, non si rilevano profili di carenza o illogicità della motivazione delle precedenti pronunce, dovendosi considerare le valutazioni effettuate nel ricorso volte a postulare una diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti, che, in quanto tali, in questa sede non possono trovare giuridico accoglimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), annulla, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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