F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 APPELLO DEL G.S. BORGO A MOZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTIGNOSO/BORGO A MOZZANO DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 APPELLO DEL G.S. BORGO A MOZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTIGNOSO/BORGO A MOZZANO DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 9 ottobre 2003, infliggeva alla U.S. Montagnoso la punizione sportiva della perdita della gara Montagnoso/Borgo a Mozzano del 28.9.2003, per 0-3, per violazione degli art. 34 e 34 bis N.O.I.F., non avendo impiegato, per un periodo di circa dieci minuti, tre calciatori “giovani”. La Commissione Disciplinare presso il predetto Comiato, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 27 novembre 2003, accoglieva il reclamo della U.S. Montagnoso e ripristinava il risultato conseguito sul campo (2-1 per il Montagnoso), sulla base delle dichiarazioni del direttore di gara, che (in una lettera del 29.10.2003 alla Commissione Disciplinare e sentito nel corso del giudizio davanti alla predetta Commissione) ha riconosciuto di avere commesso un errore nel trascrivere i dati dei calciatori sostituiti nel suo taccuino. Avverso tale decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, il Presidente della G.S. Borgo a Mozzano, richiedendo il ripristino della decisione del Giudice Sportivo, sulla base di una serie di motivi in fatto. L’appello è infondato e non può essere accolto. Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare il direttore di gara ha riconosciuto, nelle due dette occasioni, che le sostituzioni in esame sono avvenute in contemporanea e senza alcuna violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F., relative all’impiego di “giovani” calciatori; che il suo errore è stato causato “da tracce di una precedente annotazione sul taccuino, non completamente cancellata e che “la modifica di quanto (in un primo tempo indicato sul rapporto di gara, è avvenuto a seguito di una lunga riflessione, maturata dopo avere letto il reclamo ed avere ripercorso mentalmente i fatti accaduti”. Ne consegue, che deve prestarsi fede alla predetta dichiarazione del direttore di gara, che costituisce integrazione del rapporto stilato il giorno della partita, spiegando le ragioni del cambio di versione. Va ricordato, infatti, che, nell’ordinamento calcistico, sul piano probatorio, costituisce principio consolidato quello della prevalenza, tra le varie versioni, di quella del direttore di gara. I motivi di appello si possono riassumere nella tesi che l’arbitro ha detto cose contrarie al vero (“inconscio condizionamento ambientale”), senza fornire puntuali e concreti elementi di prova a sostegno di questa tesi. Non essendo stata violata alcuna norma regolamentare l’appello deve essere, dunque, respinto, con conseguente incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Borgo a Mozzano di Borgo a Mozzano (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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