F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 APPELLO DELL’U.S. REAL JUVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.5.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FORINI GIAMBATTISTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 25 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 APPELLO DELL’U.S. REAL JUVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’1.5.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FORINI GIAMBATTISTA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 25 del 18.12.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 18 dicembre 2003, respingeva il reclamo dell’odierna appellante e confermava la squalifica del suo calciatore Fiorini Giambattista, per comportamento violento nei confronti del direttore della gara Scledum 93/Real Juventina dell’1.11.2003. Avverso questa decisione proponeva appello, davanti alla C.A.F., il Presidente della Real Juventina, Sivano Pelosato, richiedendo la revoca della predetta squalifica, “perché frutto di errore valutativo da parte dell’arbitro”. La Corte, preliminarmente osserva che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di giudizio di terzo grado, che affronta, esclusivamente, questioni di merito. Ne consegue che deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U. S. Real Juventina di Monteforte d’Alpone (Verona), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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