• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04
APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 4 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO
SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)
APPELLO DELL’A.S. SEZZE SETINA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 3
PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA
4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)
APPELLO DEL SIG. SCIROCCHI ANGELO BRUNO AVVERSO LA SANZIONE,
DELL’INIBIZIONE DI ANNI CINQUE, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA
PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA
1 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04
APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 4 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO
SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)
APPELLO DELL’A.S. SEZZE SETINA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 3
PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA
4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)
APPELLO DEL SIG. SCIROCCHI ANGELO BRUNO AVVERSO LA SANZIONE,
DELL’INIBIZIONE DI ANNI CINQUE, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA
PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA
1 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)
A seguito di accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da
Abate Carmine, vice Presidente della società Formia, il Procuratore Federale deferiva:
1) Angelo Scirocchi, consigliere della A.S. Real Cassino (già direttore generale della Società
A.S. Sezze Setina),
2) Francesco Consoli, allenatore della società A.S. Sezze Setina,
3) la società A.S. Real Cassino,
4) la società A.S. Sezze Setina,
per rispondere dei seguenti addebiti:
- i primi due delle violazioni di cui all’art. 6.2 e all’art. 1.1 C.G.S. perché, in occasione
della gara di Coppa Italia di Eccellenza Sezze Setina/Formia del 18.12.2002, avevano
avvicinato il calciatore Dario Maglitto della S.S. Formia invitandolo “a fare una prestazione
blanda in considerazione che alla domenica successiva sarebbe passato al Sezze
Setina e che a fine gara avrebbero anche discusso del rimborso spese fino al termine
della stagione”;
- la A.S. Real Cassino e la A.S. Sezze Setina delle violazioni di cui all’art. 6.4 C.G.S. per
responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 6 novembre 2003 la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio comminava alla S.S. Real Cassino l’ammenda
di euro 300,00 per violazione dell’art. 1.1 C.G.S.:
- penalizzava, ai sensi dell’art. 6.2 e 4 C.G.S. la A.S. Sezze Setina di 3 punti in classifica
da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva per violazione
dell’art. 6.7 C.G.S.;
- inibiva il dirigente Angelo Scirocchi, tesserato nella corrente stagione con il Sezza Setina,
per anni 5 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione alla permanenza nei
ranghi federali per violazione dell’art. 6.1 C.G.S.;
- squalificava l’allenatore Francesco Consoli, all’epoca dei fatti tesserato con il Sezze Setina,
per anni 4, per violazione dell’art. 6.2 C.G.S..
Contro la delibera hanno proposto appello il Consoli, lo Scirocchi, l’A.S. Sezze Setina.
In via preliminare è stata disposta la riunione degli appelli per evidenti ragioni di connessione
oggettiva e soggettiva.
Nei motivi, sia il Consoli che lo Scirocchi ribadiscono di non aver posto alcun comportamento
diretto alla realizzazione dell’illecito, atteso anche che il risultato conseguito
nella gara di andata (due a zero fuori casa) metteva senz’altro il Sezze Setina più che abbondantemente
al riparo da ogni pericolo di qualificazione al turno successivo; sottolineano
come nessuno mai ebbe a chiedere al Maglitto, anche allusivamente, di non impegnarsi
nella gara che si stava per disputare, e che il loro interesse (dello Scirocchi quale
consulente del Presidente della Sezze Setina e dell’allenatore Consoli) era solo quello di
arrivare a potenziare adeguatamente la squadra in prospettiva di un finale di campionato
che doveva vedere il Sezze Setina tra i protagonisti per la promozione alla categoria superiore.
Contestano, in una con il Sezze Setina, come il giudizio di colpevolezza emesso nei
loro confronti sia fondato solo su elementi indiziariamente presunti e di nessun valore
probatorio e basato solo su una interpretazione errata di una dichiarazione del Maglitto il
quale “avrebbe avuto l’impressione che le profferte dei due fossero finalizzate a condizionare
la sua prestazione, pur non avendogli, con abilità, mai richiesto apertamente di non
impegnarsi”.
Concludono tutti con la richiesta di proscioglimento e comunque, in via del tutto subordinata,
con una notevole riduzione delle rispettive sanzioni, ritenute eccessivamente
severe.
Nel corso della odierna udienza il difensore del Consoli eccepiva la nullità dell’atto di
notificazione del deferimento (e quindi di tutti gli atti conseguenziali) presso la Commissione
Disciplinare per violazione dell’art. 37.4 C.G.S..
L’eccezione è fondata e va accolta.
L’art. 37.4 C.G.S. recita “le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli organi federali
ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli
atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”.
Agli atti risulta che al Consoli (all’epoca dei fatti allenatore del Sezze Setina) l’atto di
deferimento presso la Commissione Disciplinare Comitato Regionale Lazio sia stato notificato
in data 10.9.2003 presso la sede del Sezze Setina; ma a tale data il Consoli non
era più tesserato per il Sezze Setina, non lo era più dal 1.7.2003: pertanto la notifica non
doveva essere fatta presso la sede del Sezze Setina, di cui non era più tesserato, bensì
nei luoghi indicati dall’art. 37.4 C.G.S..
Consegue la nullità della notifica e di tutti gli atti conseguenziali con trasmissione degli
atti relativi alla posizione del Consoli, e quindi della A.S. Sezze Setina che deve rispondere
a titolo oggettivo dei comportamenti addebitati al Consoli, all’epoca dei fatti suo
tesserato, per quanto di competenza; con l’ulteriore conseguenza dell’annullamento delle
relative sanzioni rispettivamente comminate.
Relativamente alla residua posizione dello Scirocchi, l’appello va parzialmente accolto
ed il fatto va inquadrato nell’ambito di cui all’art. 1.1 C.G.S. che statuisce che “coloro
che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi
di lealtà, correttezza, probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva”.
Dagli atti infatti emerge un comportamento tenuto dallo Scirocchi che non può non
definirsi sleale e corretto.
Questi, dimessosi da Direttore Generale della A.S. Sezze Setina il 14.8.2002, si è dichiarato,
ed ha continuato ad essere, il consulente del Presidente della predetta società,
pur essendo tesserato con altra società, in qualità di Consigliere della A.S. Real Cassino.
Inoltre, senza alcun apparente titolo, avvicinava il calciatore Maglitto poco prima della
gara Sezze Setina/Formia (e quindi prima di una gara cui la società A.S. Real Cassino
non aveva interesse) dicendogli, alla presenza dell’allenatore del Sezze Setina, Consoli
Francesco, e qualificandosi come Direttore Sportivo del Sezze Setina, che sarebbe stato
trasferito a quest’ultima società sin dalla domenica successiva garantendogli il posto immediato
nella imminente gara di campionato e che a fine gara avrebbero discusso del
rimborso spese fino al termine della stagione.
Tale fatto, accertato e sostanzialmente ammesso dallo stesso Scirocchi, il quale si è
limitato a negare ogni riferimento al “rimborso spese”, non arriva ad integrare l’illecito sportivo
(come ritenuto dalla Commissione Disciplinare), mancando quell’ulteriore elemento,
anche presuntivo, di attività comunque volta ad alterare lo svolgimento o risultato di una
gara; non essendo sufficiente, nella fattispecie in esame e per come si sono svolti i fatti, ad
integrare la violazione più grave contestata a seguito di deferimento dal Procuratore Federale,
la sola sensazione del calciatore Maglitto che “implicitamente mi hanno fatto capire di
non impegnarsi molto nella gara Sezze Setina/Formia che stava per incominciare”.
Ciò non di meno il comportamento tenuto è altamente contrario a quei principi di
lealtà e correttezza che sono alla base di ogni comportamento che deve avere un tesserato
in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Non esiste nessuna valida e giustificabile motivazione per avvicinare un calciatore di
una squadra, poco prima di una gara, per informarlo di una sua imminente prossima cessione
ad altra società (di cui ci si dichiari Direttore Sportivo) con la garanzia di un posto in
prima squadra, con l’aggravante di rimandare, a dopo la disputa della gara stessa, la discussione
sui rimborsi spese da concordare tra il calciatore prossimo trasferendo e la sua
nuova “presunta” società.
Dalla affermazione di responsabilità per tale sleale e scorretto comportamento consegue
la sanzione, ritenuta congrua, di anni uno di inibizione.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 1, 2 e 3 come proposti dal Signor Consoli
Francesco, dall’A.S. Sezze Setina di Sezze (Latina) e dal Signor Scirocchi Angelo:
- accoglie il reclamo del Consoli Francesco annullando, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S.,
per nullità della notifica dell’atto di deferimento, l’impugnata delibera, limitatamente alla
parte inerente le sanzioni inflitte al Consoli e, per l’effetto, alla A.S. Sezze Setina;
- dispone la trasmissione degli atti relativi alla posizione del detto deferimento, nonché,
quelli relativi al reclamo dell’A.S. Sezze Setina, alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio per il nuovo esame di merito;
- in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Signor Scirocchi Angelo
Bruno, dichiara lo stesso Scirocchi Angelo Bruno responsabile della violazione dell’art. 1
comma 1 C.G.S., così modificata l’originaria incolpazione, gli infligge la sanzione dell’inibizione
per anni 1;
- ordina restituirsi le tasse versate da Consoli Francesco, Scirocchi Angelo Bruno e dall’A.
S. Sezze Setina.
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APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 4 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO
SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)
APPELLO DELL’A.S. SEZZE SETINA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 3
PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA
4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)
APPELLO DEL SIG. SCIROCCHI ANGELO BRUNO AVVERSO LA SANZIONE,
DELL’INIBIZIONE DI ANNI CINQUE, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA
PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA
1 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003)"