F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE ORATI LUCIANO (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. – Com. Uff. n. 12 del 15.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/1/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE ORATI LUCIANO (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 15.11.2003) La A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’articolo 9 lettera d) del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, contro la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 15.11.2003 che ha dichiarato l’obbligo della Società ricorrente di corrispondere all’allenatore Luciano Orati la somma complessiva di euro 13.150,00 oltre accessori quale saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2002/2003. La ricorrente espone: che, una volta evocata in giudizio dall’Orati davanti al Collegio Arbitrale, aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata designazione del proprio arbitro da parte dell’Orati, eccezione totalmente disattesa dal Collegio; che alla nomina dell’arbitro l’Orati aveva irritualmente provveduto soltanto a distanza di un mese circa, con atto separato; che il Collegio Arbitrale aveva fissato l’udienza di discussione del ricorso senza darne comunicazione alla società Ostuni; che la delibera del Collegio Arbitrale non solo è inficiata dei suddetti vizi procedurali, ma è altresì fondata sull’applicazione di un contratto nullo perché recante una firma disconosciu- ta dalla società Ostuni Sport ed in ogni caso proveniente, secondo la versione fornita dallo stesso Orati, da persona che all’epoca dei fatti non era presidente della società e pertanto non aveva alcun potere di sottoscrivere il contratto con il tecnico. Si configurerebbe pertanto, secondo la ricorrente, una serie di errori di fatto commessi dal Collegio Arbitrale che rendono ammissibile l’impugnazione della delibera con ricorso alla C.A.F. per revocazione, come previsto dall’articolo 9 punto d) del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale. Si chiede pertanto l’annullamento della delibera in questione. La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile, essendo stati dedotti in ordine alla delibera impugnata errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto i mezzi di impugnazione ordinaria, non consentiti avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, che l’articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio dichiara espressamente “definitive ed immediatamente esecutive”. Non è invece ravvisabile nelle deduzioni della ricorrente l’ipotesi di errore di fatto, che consente il ricorso per revocazione previsto alla lettera d) del citato articolo 9. Invero per errore di fatto si intende, per costante orientamento giurisprudenziale, non già un errore di giudizio, ma un evidente ed oggettivo errore di percezione commesso dal giudicante in ordine all’esistenza od inesistenza di un fatto, che risulti determinante ai fini della decisione. Il ricorso della società Ostuni Sport è stato quindi proposto per motivi non rientranti tra quelli tassativamente elencati nel più volte citato articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale e deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall’A.C. Ostuni di Ostuni (Brindisi) ai sensi dell’art. 35 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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