F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’A.S. MIRAFIN AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI CORMACI VINCENZO FINO AL 30.6.2006, ANTONELLI SIMONE FINO AL 31.10.2008 E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 400,00 A SEGUITO DELLA GARA MIRAFIN/FUTSAL GENZANO DEL 31.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’A.S. MIRAFIN AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI CORMACI VINCENZO FINO AL 30.6.2006, ANTONELLI SIMONE FINO AL 31.10.2008 E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 400,00 A SEGUITO DELLA GARA MIRAFIN/FUTSAL GENZANO DEL 31.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pronunciandosi sul reclamo della A.S. Mirafin avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 40) in data 18.12.2003 riduceva la squalifica a carico di Cormaci Vincenzo dal 31.10.2008 al 30.06.2006, confermava la squalifica fino al 31.10.2008 a carico di Antonello Simone e l’ammenda di 400 euro a carico della società MiraFin. Tali provvedimenti sono impugnati con il presente appello dalla Mirafin, che deduce solo una ricostruzione dei fatti, che sono a base delle sanzioni irrogate, diversa da quella riportata nel referto arbitrale. Ciò premesso, l’appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S. perché non sono dedotte in esso censure di diritto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Mirafin di Pomezia (Roma), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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